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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 16

Codice 26.4
D.D. 16 dicembre 2003, n. 723

L.R. 26.4.2000 n. 44, e s.m.i. Lago Maggiore. Comune di Ghiffa. Istanza del Presidente dell’Associazione Villa Ada Boating, per posizionamento di n. 1 pontile galleggiante

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 96 della L.R. 26.4.2000 n. 44 e s.m.i, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento all’istanza, presentata dal Presidente dell’Associazione Villa Ada Boating, come meglio identificato in premessa, relativo alla progettazione e alla posa di n. 1 pontile galleggiante per ormeggio imbarcazioni di metri quadrati 492,50 (oltre a mq. 6.783,75 di specchio acqueo tra i pontili e spiaggia demaniale per mq. 46,25 ed alla posa di boe galleggianti a delimitazione dello specchio acqueo in prossimità della riva in direzione nord-ovest).

La collocazione avverrà nello specchio d’acqua prospicente i mappali n. 161, 192, 193 del foglio n. 23 nel comune di Ghiffa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione.

Prescrizioni:

Il pontile galleggiante dovrà risultare conforme alle norme di cui “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” approvato con D.P.G.R. 29.3.2002 n. 1/R e recare il numero distintivo: GH 34.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove; disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

II titolare del presente parere è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di che si ritenesse danneggiato dall’esercizio dei presente parere.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

Il titolare del presente parere ha altresì l’obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione l’opera autorizzata.

Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 8 della L.R. 8.8.1997 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti