Bollettino Ufficiale n. 16 del 22 / 04 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Cuneo
Deliberazione G.P. n. 200 del 10 marzo 2004 - Progetto di porcilaia per ingrasso suini in Comune di Racconigi (CN). Proponente: Azienda Agricola Sacchetto Luciano, con sede legale in Racconigi, Nucleo Migliabruna Vecchia 20/3. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..
(omissis)
In conclusione,
alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dellistruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dellARPA, dalle risultanze delle due Conferenze dei Servizi , i cui verbali sono conservati agli atti dellEnte, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dellintervento, così come proposto e modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dallautorità competente e prodotte dal proponente, in quanto la realizzazione e la gestione dellallevamento ampliato così come proposto non appare tale da alterare in modo significativo le componenti ambientali dei luoghi interessati.
Tuttavia, viste le caratteristiche dellarea di insediamento e del suo intorno, per mitigare lentità degli impatti sulle componenti ambientali è emersa lesigenza di subordinare lattuazione dellampliamento proposto alla realizzazione della recinzione e di idonea schermatura vegetale dellallevamento lungo tutto il suo perimetro
(omissis)
Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dellart. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dellart. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nellambito delle Conferenze dei Servizi dell11 settembre 2003 e del 02 marzo 2004, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dellEnte.
(omissis)
La Giunta Provinciale
(omissis)
delibera
1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di porcilaia per ingrasso suini nel Comune di Racconigi, Nucleo Migliabruna Vecchia 20/3, presentato dal Sig. Sacchetto Luciano, in qualità di titolare dellAzienda agricola Sacchetto Luciano, con sede legale in Racconigi, Nucleo Migliabruna Vecchia 20/3, in quanto:la realizzazione e la gestione dellallevamento ampliato così come proposto non appare tale da alterare in modo significativo le componenti ambientali dei luoghi interessati.
2. Tuttavia, viste le caratteristiche dellarea di insediamento, per mitigare lentità degli impatti sulle componenti ambientali è emersa lesigenza di subordinare la realizzazione dellampliamento proposto alla seguente prescrizione:
sia realizzata la recinzione ed unidonea schermatura vegetale dellallevamento lungo tutto il suo perimetro.
3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dellart. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dellart. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi dell 11 settembre 2003 e del 02 marzo 2004, conservati agli atti dellEnte e precisamente:
(omissis)
4. di rinviare la formalizzazione dellautorizzazione allo spandimento dei reflui in agricoltura, ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e delle LL.RR. 13/90 e 48/93. a successiva, separata determinazione del Responsabile del competente Ufficio provinciale, da assumere entro 30 gg. dalla data di presentazione, da parte del proponente, di una scheda tecnica aggiornata con lesatta indicazione del numero di capi complessivamente allevati e con lelenco dei terreni da utilizzare per lo spandimento;
5. di rinviare altresì la formalizzazione delle autorizzazioni ex LL.RR. 56/77 e s.m.i. e 45/89 e s.m.i. ai relativi provvedimenti di competenza del Comune di Racconigi, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;
6. di stabilire che al fine dellespletamento delle funzioni di controllo previste dallart. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dellARPA Piemonte, Via M. DAzeglio 4, 12100 Cuneo;
7. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dellinizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;
8. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;
9. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui allart. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dellanno in corso.
Di dichiarare il presente provvedimento, per lurgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dellart. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
(omissis)
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso lUfficio di Deposito di questa Provincia e presso lUfficio di Deposito della Regione Piemonte.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.