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Bollettino Ufficiale n. 12 del 25 / 03 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2004, n. 60-11842

Attuazione del disposto di cui all’art. 37, comma 3, della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1, in materia di adeguamento di strutture residenziali e semiresidenziali

A relazione dell’Assessore Cotto:

Con l’approvazione della legge regionale n° 1 del 8 gennaio 2004, sono state individuate nuove modalità, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro nazionale, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

L’obiettivo qualificante della nuova legge regionale è quello di promuovere la realizzazione di una rete di servizi in grado di far superare ai cittadini le situazioni di disagio, di sofferenza dovute ai bisogni insoddisfatti, che garantisca qualità della vita, pari opportunità e i diritti di cittadinanza in coerenza con quanto disposto dalla Costituzione.

L’art. 37 della L.R. n. 1/2004, prevede anche una classificazione, da attuarsi con provvedimento della Giunta regionale, delle strutture residenziali e semiresidenziali individuando i relativi requisiti strutturali, gestionali e organizzativi e definendo i tempi per l’adeguamento delle strutture esistenti.

Il comma tre del citato articolo 37 attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di individuare uno specifico regime in ordine ai tempi e alle modalità di adeguamento delle strutture esistenti gestite da soggetti senza fini di lucro, caratterizzate da una dimensione rilevante, da modalità organizzative adeguate ad una ottimale risposta ai bisogni di particolari tipologie d’utenza e comprovate dal ruolo storico che tali soggetti hanno svolto nel tempo. Si tratta di una disposizione che, fermo restando l’obiettivo di garantire servizi rispondenti, anche in termini di adeguatezza strutturale, al principio della “qualità”, deve consentire a quei soggetti che da sempre, storicamente, offrono accoglienza e servizi alle persone più fragili per situazione sociale, sanitaria, esistenziale, economica, di poter continuare ad operare in termini di maggior flessibilità.

In ambito regionale piemontese, si ritiene, al momento di poter individuare quali strutture esistenti gestite da soggetti senza fine di lucro, caratterizzate da una dimensione rilevante, da modalità organizzative adeguate ad una ottimale risposta ai bisogni di particolari tipologie di utenza e comprovate dal ruolo storico che tali soggetti hanno svolto nel tempo, alle quali riconoscere uno specifico regime in ordine ai tempi e alle modalità di adeguamento, quelle che fanno parte del patrimonio immobiliare dell’ ente “Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino” (il Cottolengo).

L’ente Piccola Casa della Divina Provvidenza, sorto a metà del 1800, da sempre si occupa di assistere persone che vivono situazioni di frontiera: i malati e i sofferenti, gli immigrati, le tante persone che faticano a trovare ragioni per vivere e sono sull’orlo della disperazione, i minori abbandonati. Si tratta di un Ente impegnato, in attività sociali, assistenziali, socio-sanitarie, in modo preferenziale a servizio dei poveri, delle antiche e nuove povertà. Un Ente che attraverso le proprie strutture, i propri servizi, prende a cuore tutte quelle forme, nuove e antiche, di povertà inventando, sovente, nuove modalità di solidarietà e di condivisione del disagio per le persone e le famiglie che hanno un reddito minimo, insufficiente a soddisfare i fondamentali bisogni, per i disoccupati, per coloro che sono senza casa, per i nomadi, i vagabondi e gli zingari. Un Ente che attraverso le proprie strutture, i propri servizi, dà concrete risposte per ridurre l’isolamento affettivo e fisico degli anziani, dei disabili sia fisici sia psichici, dei tossicodipendenti abbandonati a se stessi, dei minori in situazioni di disagio, degli ex detenuti, degli immigrati stranieri, delle donne che attraverso la tratta sono rese schiave della prostituzione, dei minori che subiscono abusi e violenza, di tutti coloro che non trovano cittadinanza nelle nostre comunità.

Un Ente capace di dare risposte concrete e convincenti attraverso servizi curati da personale religioso, da operatori dipendenti, affiancati, come modalità qualificante di gestione dei servizi stessi, da una rilevante collaborazione di volontari, sostenuti da una continua tensione morale, ma anche in possesso di una formazione specifica.

La Giunta Regionale;

sentita la relazione dell’Assessore Cotto e convenendo appieno con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

visti, in particolare, gli articoli 9, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, della L. 328/2000 che prevedono la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

visto l’articolo 8, comma 3, lettera f), della medesima legge n. 328/2000 che demanda alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, l’esercizio delle funzioni relative alla definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 4 e 5 della stessa legge n. 328/2000;

visto il D.M. 21 maggio 2001, n. 308, che adotta il “Regolamento sui requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

rilevato che l’art. 1, comma 2, di tale regolamento stabilisce che, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della L. 328/2000, le regioni recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dal regolamento stesso, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalità e i termini entro cui provvedere, anche in regime di deroga, l’adeguamento ai requisiti per le strutture già operanti;

tenuto conto che l’art. 11, comma 1, della L. n. 328/2000 dispone che i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della medesima legge, sono autorizzati dai Comuni, in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali;

dato atto che, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della L. n. 328/2000, i requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione, mentre per quelle già operanti alla data di entrata in vigore della legge stessa, i Comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l’adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna Regione e, in ogni caso, non oltre cinque anni;

rilevato che, ai sensi dell’articolo 4 del citato D.M. n. 308/2001, fino all’entrata in vigore della disciplina regionale, e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, e dall’articolo 8, comma 1, del decreto stesso, i Comuni rilasciano autorizzazioni all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale a seguito di verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dal decreto medesimo;

considerato che la normativa regionale, da tempo, ha determinato i requisiti strutturali e gestionali necessari per l’esercizio e il funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali indicate dal D.M. n. 308/2001, ancorché si imponga una ridefinizione della stessa in attuazione del citato D.M. n. 308/2001;

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, recante “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

visto l’articolo 3, comma 1, lettera c), della L.R. n. 1/2004, che, nell’ambito dei principi e delle modalità per l’erogazione dei servizi, riconosce ed agevola, nella gestione ed offerta degli stessi, il ruolo del terzo settore e altri soggetti privati di cui all’articolo 11, comma 1 e comma 2, della stessa L.R. n. 1/2004;

ricordato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f) e lettera h), della L.R. n. 1/2004, sono di competenza della Regione sia la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata, sia la definizione di strumenti atti a garantire la verifica degli standard minimi e dei programmi di assistenza delle strutture per minori, per anziani e per disabili secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;

dato atto che l’art. 54 della L.R. n. 1/2004 stabilisce che, in via transitoria, fino all’entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 26, comma 4, della stessa legge, le funzioni amministrative di vigilanza, sono esercitate dalle A.S.L. e dal Comune di Torino per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento;

richiamato l’articolo 37 della L.R. n. 1/2004 che, attraverso il comma 2, demanda alla Giunta regionale la classificazione delle strutture residenziali e semiresidenziali, nonché l’individuazione dei relativi requisiti strutturali, gestionali e organizzativi e la definizione dei tempi per l’adeguamento delle strutture esistenti, e mediante il comma 3, attribuisce allo stesso Organo la facoltà di individuare uno specifico regime in ordine ai tempi e alle modalità di adeguamento di strutture esistenti gestite da soggetti senza fini di lucro caratterizzate da una dimensione rilevante, da modalità organizzative adeguate ad una ottimale risposta ai bisogni di particolari tipologie di utenza e comprovate dal ruolo storico che tali soggetti hanno svolto nel tempo;

valutata l’opportunità, nelle more dell’adozione, da parte della Giunta regionale, dei provvedimenti normativi sopra indicati, di procedere all’individuazione dei soggetti di cui all’articolo 37, comma 3, stabilendo, altresì, le tipologie di presidi già esistenti e gestiti direttamente da tali soggetti nei confronti dei quali fissare, in via transitoria, i requisiti minimi strutturali, gestionali e organizzativi che ne consentano il prosieguo dell’attività;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di:

1) individuare, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, quale soggetto gestore di strutture esistenti al quale riconoscere, in via transitoria, nelle more dell’adozione del provvedimento regionale di cui all’articolo 37, comma 1, della L.R. 8/01-2004, di classificazione delle strutture residenziali e semiresidenziali e di individuazione dei relativi requisiti strutturali, gestionali e organizzativi, uno specifico regime in ordine ai tempi e alle modalità di adeguamento delle stesse, l’ Ente “Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino”;

2) stabilire che rientrano, agli effetti del presente provvedimento, fra le tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali già operanti e gestite dal soggetto di cui al punto precedente, tutte quelle individuate dalla D.G.R. 29 giugno 1992, n° 38 - 16335, dalla D.G.R. 22 febbraio 1993, n° 24 - 23032, dalla D.G.R. 9 gennaio 1995, n° 41 - 42433, nonché tutte quelle destinate all’accoglienza e assistenza per soggetti disabili sia psichici sia fisici, e per minori, purché in possesso, qualora previsto dalla vigente normativa, alla data di approvazione della L.R. n. 1/2004, di un titolo autorizzativo all’esercizio e funzionamento;

3) consentire il prosieguo dell’attività dei presidi in questione, così come strutturati e organizzati alla data di entrata in vigore della L.R. n. 1/2004, fatta salva, comunque ed in ogni caso, l’esistenza dei requisiti minimi essenziali di sicurezza (condizioni di stabilità, requisiti igienici minimi previsti nei Regolamenti locali di igiene e sanità; condizioni di sicurezza di tutti gli impianti) e della garanzia della presenza di uno standard di personale adeguato per assicurare il necessario livello individuale di assistenza e tutela dei soggetti ospitati;

4) stabilire che l’attività di vigilanza nei presidi in questione si svolge in coerenza con quanto definito al precedente p.to 3 del presente atto deliberativo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)