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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2004

Codice 25.9
D.D. 29 ottobre 2003, n. 1676

Ditta; Comune di Cannero Riviera. Nulla osta ai soli fini idraulici per i lavori di ripristino delle opere di sostegno “Rotonda - quadra” lungo lago di Cannero Riviera

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che al Comune di Cannero Riviera possa essere rilasciata autorizzazione per la realizzazione dei lavori di ripristino delle opere di sostegno “Rotonda - quadra” lungo lago di Cannero Riviera.

I lavori dovranno essere eseguiti nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del lago interessato, restando a carico di codesto Comune ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

- dovranno essere eseguite accurati i calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento;

- dovrà essere accuratamente verificata la profondità dei micropali valvolati e del palancolato, nonchè il posizionamento del bulbo relativo ai tiranti in modo di assicurare che tali opere siano ancorate idoneamente ed in posizione non coinvolgibile da eventuali evoluzioni del fenomeno franoso (superfici di scivolamento); inoltre si consiglia il collegamento del palancolato alla paratia in micropali e di affidarsi maggiormente alla portata laterale del micropalo rispetto a quella alla base non essendo prevedibile dalle analisi geologiche un possibile strato roccioso raggiungibile facilmente;

- il Comune di Cannero Riviera è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretese di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

- restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928 nº 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, nº 1595 e successive disposizioni nonchè a quei livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del Demanio Pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (Commissione Italo Svizzera, autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla Legge Regionale nº 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole