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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2004

Codice 14.7
D.D. 20 ottobre 2003, n. 817

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Società Calfin Partecipazioni e Gestioni S.p.A. - Comune: Viola (CN) - Tipo di intervento: autorizzazione alla realizzazione di seggiovia biposto denominata “San Grato - Pian del Bal” (1052 - 1593 m.)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Calfin Partecipazioni e Gestioni S.p.A., con sede in Roma Via A. Stoppani n. 7i, ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione di una seggiovia biposto su una superficie di mq 14.500, di cui boscati mq 13.500 (taglio di n. 30 faggi con diametro massimo di m 40 e di un bosco d’invasione a densità elevata formato da betulla, sorbo montano e ontano verde) sui terreni iscritti al N.C.T. ai Fogli nn. 3 e 17 mappali vari in Comune di Viola - località San Grato - a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la data di inizio lavori dovrà essere comunicata al Comando Stazione Forestale di Mondovì che provvederà alla segnatura degli alberi da abbattere;

2. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovrà precedere i movimenti di terra;

3. non dovranno essere effettuati tagli di alberi o movimento di terra sul tracciato della pista di discesa;

4. la demolizione del vecchio impianto dovrà precedere la realizzazione della nuova seggiovia; in particolare dovranno essere sistemate le aree relative ai basamenti provvedendo all’asportazione o all’interramento degli stessi e al recupero ambientale della superficie risultante; i materiali di demolizione dovranno seguire le modalità di smaltimento previste per i rifiuti speciali;

5. entro la primavera 2004 dovrà essere presentato un progetto di sistemazione della pista forestale San Grato - Pian del Bal che presenta segni di dissesto derivanti dalla mancata regimazione delle acque meteoriche;

6. al piede del muro di contenimento previsto per il riporto in corrispondenza della stazione di monte dovrà essere realizzata una cunetta con fondo rivestito con scarichi lateralmente la acque di infiltrazione; queste ultime dovranno provenire anche da barbacani che saranno realizzati nel corpo del muro, con interasse non superiore a 3 m;

7. per la realizzazione degli interventi non dovranno essere aperte nuove strade e nelle aree di intervento non dovranno risultare scavi in trincea per la posa di cavi e condotte dopo il 31/11 di ogni anno;

8. tutte le superfici di scopertura dovranno essere inerite con tecniche di semina potenziata tipo bianco-verde o nero-verde, oppure con semina manuale su superficie protetta con rete in juta, entro 8 mesi dall’esecuzione dei movimenti di terra;

9. tutte le aree inerite dovranno essere interdette al pascolo con idonee recinzioni per almeno una stagione d’alpeggio successiva all’esecuzione dell’intervento;

10. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

11. il terreno di riporto che sarà collocato in prossimità della stazione di monte dell’impianto dovrà essere opportunamente consolidato per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturato e dotato di un sistema di drenaggio delle acque superficiali atto ad evitare, secondo le modalità costruttive descritte nella relazione di recupero ambientale, ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

12. dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico costruttive contenute nella documentazione presentata sia per quanto riguarda la parte tecnica, la parte geologico-tecnica e nivologica e la parte di recupero ambientale.

I lavori dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 il titolare dell’autorizzazione, prima di iniziare i lavori, dovrà provvedere:

1) ad effettuare il versamento sul Capitolo n. 3045 della Regione Piemonte della somma di Euro 1.497,72 quale deposito cauzionale da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori; da svincolarsi ad accertata e regole esecuzione dei lavori, somma che sarà liquidata sul capitolo 40160 del bilancio regionale. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

a) tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte - Piazza Castello 165, Torino;

b) direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino;

c) mediante versamento su c/c postale intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte, P.za Castello 165, Torino”, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero e la data della Determinazione Dirigenziale.

2) ad effettuare il versamento sul Capitolo n. 2340 della Regione Piemonte della somma di Euro 29.283,16 quale corrispettivo del rimboschimento per la trasformazione di una superficie di mq 14.500 (10 volte la superficie boscata di 13.500mq + 1.000 mq di superficie non boscata). Il versamento potrà essere effettuato con le modalità di cui alle lettere b) e c) del punto 1.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

In particolare è fatto salvo, per la definitiva fattibilità dell’opera, il parere espresso dalla Commissione Impianti a fune di cui alla L.R. 74/89.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Valter Vescovi