Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 02 del 15 / 01 / 2004
Codice 16.4
D.D. 17 dicembre 2003, n. 238
L.R. 22.11.1978 n. 69 Coltivazione di cave e torbiere. Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito dellambito 16 del Piano di Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" in località Falé del Comune di Casalgrasso (CN)". Autorizzazione del secondo lotto quinquennale alla Società Monviso S.p.A.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. La società Monviso S.p.A., con sede legale in Bergamo, Via G. Camozzi, 124, è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 alla prosecuzione dellattività estrattiva in località Falè sino al 14 dicembre 2008 limitatamente al secondo lotto quinquennale che fa parte del progetto di riassetto definitivo dellarea della cava operante nella località citata.
2. Contestualmente ai lavori di coltivazione, devono essere attuati i lavori di recupero e di qualificazione ambientale previsti, dal Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito dellambito 16 del Piano di Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po in località Falè del Comune di Casalgrasso di proprietà della Società Monviso S.p.A..
3. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nellosservanza di tutte le prescrizioni contenute nellallegato A, che comprende le prescrizioni approvate nella Conferenza di Servizi del 15 dicembre 2003 e nellallegato B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.
4. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a presentare a favore dellAmministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dellimporto di euro 2.290.000 (duemilioni duecento novantamila euro) ai sensi dellart. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata allAmministrazione comunale di Casalgrasso e allEnte di Gestione dellArea Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dellautorizzazione;
- esclusione dellapplicazione dellart. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dellart. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di questultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.
5. La cauzione di cui al precedente punto 4 è sostitutiva di quella attualmente in vigore, dellimporto di euro 2.021.050,78 (duemilioni ventunmila cinquanta/78 Euro).
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta, ai sensi dellart. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I. a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dellAmministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nellarea di proprietà della Monviso S.p.A., comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni delle acque del fiume Po. Latto liberatorio deve essere inviato al Comune di Casalgrasso, allAmministrazione Regionale e allEnte di Gestione dellArea Protetta.
7. Linosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli allegati A e B costituisce motivo per lavvio della procedura di decadenza dellautorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.
8. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Casalgrasso, allEnte di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto cuneese e alla Provincia di Cuneo, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.
9. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
10. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto.
Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto