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Bollettino Ufficiale n. 53 del 31 / 12 / 2003

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica del titolo della legge regionale
25 marzo 1985, n. 23)

1. Il titolo della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e’ sostituito dal seguente: “Istituzione della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande”.

Art. 2.

(Modifica dell’articolo 1 della l.r. 23/1985)

1. L’articolo 1 della l.r. 23/1985 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Istituzione)

1. E’ istituita la Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette) ed ai sensi dell’articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), inserito dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

2. La Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande e’ classificata di rilievo regionale ai sensi dell’articolo 93, comma 3, della l.r. 44/2000, inserito dall’articolo 9 della l.r. 5/2001.".

Art. 3.

(Modifica dell’articolo 2 della l.r. 23/1985)

1. L’articolo 2 della l.r. 23/1985 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 2. (Confini)

1. I confini della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, incidente sui Comuni di Asti, Camerano-Casasco, Cinaglio e Settime, sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

2. Il territorio dell’area protetta di cui al comma 1 e’ delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita’.".

Art. 4.

(Modifica all’articolo 3 della l.r. 23/1985)

1. L’articolo 3 della l.r. 23/1985, è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Finalità)

1. Le finalità dell’istituzione della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, nell’ambito ed a completamento dei principi indicati nell’articolo 1 della l.r. 12/1990 e nell’articolo 92 della l.r. 44/2000, sono le seguenti:

a) promuovere, in collaborazione con le Amministrazioni dello Stato e con l’Universita’ e il Politecnico, lo studio e l’attivita’ di ricerca e di raccolta di dati relativi al patrimonio paleontologico, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, numero 9), della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita’ e dei beni culturali);

b) favorire l’utilizzo e la fruizione culturale dell’area, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, numero 10), della l.r. 58/1978;

c) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico e culturale, garantendo la continuita’ delle attivita’ agricole.".

Art. 5.

(Modifica dell’articolo 5 della l.r. 23/1985)

1. L’articolo 5 della l.r. 23/1985 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Gestione e personale)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita’ necessarie per il conseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 3 sono esercitate dall’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani previsto dall’articolo 7, comma 6, della l.r. 12/1990.

2. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l’Ente, a cui e’ affidata la gestione della Riserva naturale speciale, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica determinata ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale).".

Art. 6.

(Modifica dell’articolo 8 della l.r. 23/1985)

1. L’articolo 8 della l.r. 23/1985, come modificato dalla legge regionale 28 dicembre 1989, n. 77, e’ sostituito dal seguente:

“Art. 8. (Norme di salvaguardia)

1. Nel territorio della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali); trovano altresì applicazione le leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nel territorio della Riserva è vietato:

a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall’ente di gestione;

b) aprire e gestire discariche.

2. La costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attivita’ agricole e forestali e della fruibilita’ pubblica delle aree protette.

3. L’uso del suolo e l’edificabilità nel territorio delle aree protette sono consentiti qualora corrispondano ai fini di cui all’articolo 3 e sono disciplinati nel piano d’area di cui all’articolo 9 bis.

4. Le norme relative all’utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).

5. Il ritrovamento e la scoperta di beni mobili ed immobili di cui all’articolo 2 del testo unico approvato con d.lgs. 490/1999, e’ soggetta alle disposizioni di cui al titolo I, capo V, dello stesso decreto legislativo.

6. Per le specie faunistiche presenti nelle aree protette ed elencate nell’allegato D, lettera a) del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e delle fauna selvatiche), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3 del medesimo regolamento emanato con d.p.r. 357/1997.

7. L’esercizio dell’attivita’ venatoria e’ vietato all’interno della Riserva naturale speciale. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9.".

Art. 7.

(Modifica dell’articolo 9 della l.r. 23/1985)

1. L’articolo 9 della l.r. 23/1985 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 9. (Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 5, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica;

3. I tagli boschivi eseguiti senza la prescritta autorizzazione o in difformità dai piani di assestamento forestale, comportano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

4. Per le violazioni al divieto all’articolo 8, comma 8, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

5. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2, e 3 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformita’ alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Asti.

6. Le violazioni alle disposizioni richiamate all’articolo 8, comma 6, sono punite con le sanzioni previste al titolo I, capo VII, del testo unico approvato con d.lgs. 490/1999.

7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (relativa al procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Aree protette), modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46, per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.".

Art. 8.

(Inserimento di un articolo dopo l’articolo 9 della l.r. 23/1985)

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 23/1985 e’ inserito il seguente:

“Art. 9 bis. (Piano d’Area)

1. La Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande e’ soggetta al piano d’area di cui all’articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. Il piano d’area ha la validita’, gli effetti, l’efficacia stabilite dall’articolo 23 della l.r. 12/1990 e puo’ essere modificato secondo le modalita’ stabilite dallo stesso articolo.

2. Il piano d’area è predisposto, attraverso conferenze, dall’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in collaborazione con i comuni territorialmente interessati, la Provincia di Asti e la Regione Piemonte. Il piano d’area è adottato dall’Ente di gestione che, ai fini della pubblicizzazione, lo trasmette ai comuni interessati e alla Provincia di Asti e ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con l’indicazione della sede in cui chiunque possa prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

3. L’ente di gestione valuta le osservazioni entro i successivi novanta giorni e trasmette gli elaborati definitivi alla Regione Piemonte.".

Art. 9.

(Modifica dell’articolo 10 della l.r. 23/1985)

1. L’articolo 10 della l.r. 23/1985 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 10. (Vigilanza)

1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande e’ affidata:

a) agli agenti di vigilanza dell’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Asti;

d) al Corpo forestale dello Stato;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale) convenzionate con l’ente di gestione.".

Art. 10.

(Modifica dell’articolo 12 della l.r. 23/1985)

1. L’articolo 12 della l.r. 23/1985 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 12. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, quantificati in euro 75.000,00, si provvede per la parte delle spese correnti, pari ad euro 25.000,00 per l’anno finanziario 2003, con le risorse stanziate nelle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette - Titolo I spese correnti) e 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - Titolo I spese correnti) del bilancio della Regione e per la parte delle spese di investimento, pari ad euro 50.000,00 per l’anno finanziario 2003, con le risorse stanziate nelle ~UPB~ 21052 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette - Titolo II spese di investimento) e 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - Titolo II spese di investimento) del bilancio della Regione, che presentano le necessarie disponibilità finanziarie.

2. Per gli anni 2004 e 2005, alla spesa rispettivamente stimata in euro 75.000,00, si fa fronte ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003) e dell’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).".

Art. 11.

(Modifica dell’articolo 13 della l.r. 23/1985)

1. L’articolo 13 della l.r. 23/1985 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 13. (Entrate)

1. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 9 e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano di cui all’articolo 9 bis sono introitate nel bilancio della Regione Piemonte.".

Art. 12.

(Modifica dell’articolo 7, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12)

Il comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette), è sostituito dal seguente:

“6. E’ istituito l’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani, ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro e della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande”.

Art. 13.

(Modifica dell’articolo 9, della l.r. 12/1990)

1. Il comma 18 dell’articolo 9 della l.r. 12/1990, da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46, e’ sostituito dal seguente:

“18. Il Consiglio direttivo dell’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani e’ cosi’ composto:

a) un rappresentante del Comune di Asti;

b) un rappresentante del Comune di Camerano-Casasco;

c) un rappresentante del Comune di Cinaglio;

d) un rappresentante del Comune di Incisa Scapaccino;

e) un rappresentante del Comune di Rocchetta Tanaro;

f) un rappresentante del Comune di Settime;

g) un rappresentante del Comune di Vaglio Serra;

h) un rappresentante del Comune di Vinchio;

i) un rappresentante della Provincia di Asti;

l) un rappresentante della Regione Piemonte;

m) due membri nominati dalla Provincia di Asti, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste.".

Art. 14.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all’articolo 9, comma 18, della l.r. 12/1990, come modificato dall’articolo 13, le funzioni gestionali sono esercitate dall’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla approvazione del Piano di assestamento forestale di cui all’articolo 24 della l.r. 12/1990, i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall’articolo 12 della l.r. 57/1979.

3. Fino all’approvazione del piano d’area di cui all’articolo 9 bis della l.r. 23/1985, introdotto dall’articolo 8, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall’articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, e’ sottoposto a preventiva autorizzazione della Provincia di Asti.

4. Le conferenze di cui all’articolo 9 bis, comma 2, della l.r. 23/1985, introdotto dall’articolo 8, sono convocate entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) la legge regionale 28 dicembre 1989, n. 77 (di modifica dell’articolo 8 della l.r. 23/1995);

b) gli articoli 6, 7 e 11 della l.r. 23/1985;

c) la lettera g) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);

d) i commi 2 e 3 dell’articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa);

e) l’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46 (che modifica il comma 18 dell’articolo 9 della l.r. 12/1990).

2. Nel titolo della l.r. 46/1998 sono soppresse le parole: “e all’articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 ‘Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)’, da ultimo modificato dall’articolo 29 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 65".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 528.

- Presentato dalla Giunta regionale il 15 aprile 2003.

- Assegnato alla V Commissione in sede referente il 30 aprile 2003.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 21 novembre 2003 con relazione di Giuliano Manolino.

- Approvato in Aula il 9 dicembre 2003, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli , 1 astenuto e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note al titolo

- La legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, reca: “Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)”.


Note all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 6 della l.r. 12/1990, è il seguente:

“Art. 6. (Istituzione delle aree protette)

1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformita’ ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:

a) i confini;

b) la classificazione secondo le tipologie previste all’articolo 5;

c) la gestione;

d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;

e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;

f) i finanziamenti.

2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzi i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.

3. Le Aree attrezzate, le Zone di preparco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest’ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo e’ disciplinato all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica.".

- Il testo dell’articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

“Art. 92 (Disposizioni generali)

1. La Regione, nell’ambito dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dell’Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), garantisce e promuove, in modo unitario ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale che, assieme agli elementi antropici ad esso connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la tutela della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatica, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di conoscenza, di programmazione e di gestione, nonché attraverso la partecipazione, la promozione e l’istituzione di Aree protette.

3. I territori sottoposti al regime di tutela, con specifici provvedimenti dello Stato e della Regione, costituiscono il Sistema regionale delle Aree protette del Piemonte.".

- Il testo del comma 3 dell’articolo 93 della l.r. 44/2000, è il seguente:

“3. L’individuazione delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale è effettuata con l’approvazione del Piano regionale delle Aree protette di cui al comma 2, lettera a) oppure con i singoli provvedimenti istitutivi.”.


Note all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 1 della l.r. 12/1990, è il seguente:

“Art. 1. (Finalita’)

1. Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l’ambiente, di assicurare alla collettivita’ il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la valorizzazione delle attivita’ agricole e delle altre economie locali, la Regione, in attuazione dell’articolo 5 dello Statuto, istituisce aree protette.

2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali.".

- Il testo dell’articolo 92 della l.r. 44/2000, è riportato in nota all’articolo 2.

- Il testo dei numeri 9) e 10) del terzo comma dell’articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, è il seguente:

“[3] Il servizio fa capo all’Assessorato ai Beni e alle Attivita’ culturali, che si avvale del servizio stesso per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

(omissis)

9) promuovere e coordinare, in accordo con enti, istituzioni culturali o singoli studiosi e, innanzitutto, nell’ambito di apposite convenzioni, con l’Universita’ e con il Politecnico, l’attivita’ di ricerca e raccolta di dati su problemi attinenti la storia umana e naturale della Regione e sulle strutture e attivita’ culturali esistenti sul territorio, avvalendosi anche, per tali scopi, nonche’ per quelli previsti dal numero 8 del presente comma, del Consorzio Piemontese per il trattamento automatico dell’informazione;

10) coordinare l’attivita’ degli Enti locali territoriali per favorire l’utilizzo delle strutture e dei servizi culturali pubblici da parte degli istituti scolastici; per lo svolgimento di questa funzione il servizio puo’ operare in veste di consulente degli Enti locali territoriali, e, a richiesta, di coordinatore tecnico dell’attivita’.".


Nota all’articolo 5

- Il testo dell’articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, è il seguente:

“Art. 49. (Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione)

1. Per gli enti strumentali e dipendenti dalla Regione, comprese le agenzie territoriali per la casa di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65), i provvedimenti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio regionale e della Giunta sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Gli enti di cui al comma 1, qualora non vi abbiano gia’ provveduto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, evidenziando i relativi oneri, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b) del d.lgs. 29/1993 e successive modifiche e della l. 537/1993. La Direzione regionale competente presenta, indicando i relativi mezzi di copertura, il relativo provvedimento alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ente dipendente. Decorsi complessivamente novanta giorni dalla predetta data senza che la Giunta abbia adottato un provvedimento la proposta si intende approvata. Fino all’approvazione della proposta l’ente non puo’ attivare nuove procedure di assunzione di personale.

(omissis)".


Note all’articolo 6

- L’articolo 2 del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è relativo a “Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario”.

- Il capo V (relativo a “Ritrovamenti e scoperte”), del titolo I, del t.u. approvato con d.lgs. 490/1999, comprende gli articoli da 85 a 90.

- L’allegato D del Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e delle fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è pubblicato sulla GU del 23 ottobre 1997, n. 248, supplemento ordinario.

- Il testo dell’articolo 8 del regolamento emanato con d.p.r. 357/1997, è il seguente:

“8. Tutela delle specie faunistiche.

1. Per le specie animali di cui all’allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell’ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall’ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell’allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell’ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.".


Note all’articolo 7

- Il capo VII (relativo a “Sanzioni”), del titolo I, del t.u. approvato con d.lgs. 490/1999, comprende gli articoli da 118 a 137.

- La legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, reca: “Procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate”.

- Il capo I (relativo a “Le sanzioni amministrative”), della legge 24 novembre 1981, n. 689, comprende gli articoli da 1 a 43.


Nota all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 23 della l.r. 12/1990, è il seguente:

“Art. 23 (Piani di area)

1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di preparco o Zona di salvaguardia secondo le norme dell’articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area e’ obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il parco di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra Enti di gestione, Province o Citta’ Metropolitana, Comunita’ Montane, Comuni e Regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli Enti predetti territorialmente interessati: i Piani di area sono adottati dagli Enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi e’, comunque, prevista, a seguito dell’adozione:

a) la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;

b) la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avvenuta adozione con l’individuazione della sede in cui chiunque puo’ prendere visione degli elaborati;

c) l’esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno.

3. Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l’elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definifivo al Consiglio Regionale per l’approvazione.

3 bis. Trascorsi i termini temporali previsti per l’adozione e per l’esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell’Ente di gestione inadempiente.

4. I Piani di area hanno validita’ a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni seguendo le procedure di cui ai commi 2 e 3.

5. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani, che sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.

6. Dalla data di adozione dei Piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.

7. L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei Piani di area avviene nei termini e nei modi previsti all’articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. I Piani di area sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell’articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

9. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di area approvati nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell’articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

10. I Piani di area sono strumenti di previsione guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l’obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni di piano.

11. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell’attuazione di previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma I dell’articolo 20.

12. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell’articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.".


Nota all’articolo 9

- Il testo dell’articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, è il seguente:

“Art. 37. (Guardie ecologiche volontarie)

[1] L’organizzazione e le modalita’ di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all’art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.

[2] Per l’istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.".

Nota all’articolo 10

- Il testo del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2, è il seguente:

“1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.”.


Note all’articolo 14

- Il testo dell’articolo 24 della l.r. 12/1990, è il seguente

“Art. 24. (Piani di assestamento forestale)

1. Per la redazione, l’approvazione e l’attuazione dei Piani di assestamento forestale si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono redatti, entro 3 anni dall’istituzione, per ogni area protetta per la quale tale strumento e’ espressamente previsto dal rispettivo provvedimento istitutivo.

3. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono attuati dagli Enti di gestione di norma su finanziamento regionale ovvero su finanziamenti derivanti da stanziamenti nazionali o comunitari.

(omissis)".

- Il testo dell’articolo 12 della l.r. 57/1979, è il seguente:

“Art. 12. (Tagli boschivi nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata)

[1] Fino all’approvazione dei piani di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 4, nelle aree istituite in parco naturale, riserva naturale o area attrezzata o individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, i tagli dei boschi di alto fusto sono soggetti ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell’Unità Regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).

[2] Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole esistenti.

[3] È sempre vietato l’abbattimento e l’indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico.".

- Il testo delle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 13, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è il seguente:

“[3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purche’ non comportino la realizzazione di nuovi locali ne’ modifiche alle strutture od all’organismo edilizio;

b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche’ per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;

c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita’ mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

(omissis).".


Note all’articolo 15

- La legge regionale 28 dicembre 1989, n. 77, reca: “Modificazione alla L.R. 25 marzo 1985, n. 23, istitutiva della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto” ed è pubblicata sul BUR del 3 gennaio 1990, n. 1.

9- L’articolo 4, della legge regionale 3 giugno 1993, n. 21, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita’ necessarie per il conseguimento delle finalita’ individuate all’articolo 3 sono esercitate dall’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani di cui all’articolo 7, comma 6, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. Fino alla data di insediamento del Consiglio Direttivo di cui al comma 3, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio Direttivo dell’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

- Il titolo della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 ‘Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa’”.

Allegato (fare riferimento al file PDF) A.

(CARTOGRAFIA IN SCALA 1:25000 (ARTICOLO 3) )