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Bollettino Ufficiale n. 53 del 31 / 12 / 2003
Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 35.
Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette).
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica del titolo della legge regionale
25 marzo 1985, n. 23)
1. Il titolo della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e sostituito dal seguente: Istituzione della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande.
Art. 2.
(Modifica dellarticolo 1 della l.r. 23/1985)
1. Larticolo 1 della l.r. 23/1985 e sostituito dal seguente:
Art. 1. (Istituzione)
1. E istituita la Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande ai sensi dellarticolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette) ed ai sensi dellarticolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), inserito dallarticolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.
2. La Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande e classificata di rilievo regionale ai sensi dellarticolo 93, comma 3, della l.r. 44/2000, inserito dallarticolo 9 della l.r. 5/2001.".
Art. 3.
(Modifica dellarticolo 2 della l.r. 23/1985)
1. Larticolo 2 della l.r. 23/1985 e sostituito dal seguente:
Art. 2. (Confini)
1. I confini della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, incidente sui Comuni di Asti, Camerano-Casasco, Cinaglio e Settime, sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.
2. Il territorio dellarea protetta di cui al comma 1 e delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita.".
Art. 4.
(Modifica allarticolo 3 della l.r. 23/1985)
1. Larticolo 3 della l.r. 23/1985, è sostituito dal seguente:
Art. 3 (Finalità)
1. Le finalità dellistituzione della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, nellambito ed a completamento dei principi indicati nellarticolo 1 della l.r. 12/1990 e nellarticolo 92 della l.r. 44/2000, sono le seguenti:
a) promuovere, in collaborazione con le Amministrazioni dello Stato e con lUniversita e il Politecnico, lo studio e lattivita di ricerca e di raccolta di dati relativi al patrimonio paleontologico, ai sensi dellarticolo 4, comma 3, numero 9), della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita e dei beni culturali);
b) favorire lutilizzo e la fruizione culturale dellarea, ai sensi dellarticolo 4, comma 3, numero 10), della l.r. 58/1978;
c) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico e culturale, garantendo la continuita delle attivita agricole.".
Art. 5.
(Modifica dellarticolo 5 della l.r. 23/1985)
1. Larticolo 5 della l.r. 23/1985 e sostituito dal seguente:
Art. 5. (Gestione e personale)
1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita necessarie per il conseguimento delle finalita di cui allarticolo 3 sono esercitate dallEnte di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani previsto dallarticolo 7, comma 6, della l.r. 12/1990.
2. Per lespletamento delle funzioni di cui al comma 1, lEnte, a cui e affidata la gestione della Riserva naturale speciale, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica determinata ai sensi dellarticolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e sullordinamento del personale regionale).".
Art. 6.
(Modifica dellarticolo 8 della l.r. 23/1985)
1. Larticolo 8 della l.r. 23/1985, come modificato dalla legge regionale 28 dicembre 1989, n. 77, e sostituito dal seguente:
Art. 8. (Norme di salvaguardia)
1. Nel territorio della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali); trovano altresì applicazione le leggi statali e regionali in materia di tutela dellambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nel territorio della Riserva è vietato:
a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dallente di gestione;
b) aprire e gestire discariche.
2. La costruzione di nuove strade e lampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attivita agricole e forestali e della fruibilita pubblica delle aree protette.
3. Luso del suolo e ledificabilità nel territorio delle aree protette sono consentiti qualora corrispondano ai fini di cui allarticolo 3 e sono disciplinati nel piano darea di cui allarticolo 9 bis.
4. Le norme relative allutilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi dellarticolo 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).
5. Il ritrovamento e la scoperta di beni mobili ed immobili di cui allarticolo 2 del testo unico approvato con d.lgs. 490/1999, e soggetta alle disposizioni di cui al titolo I, capo V, dello stesso decreto legislativo.
6. Per le specie faunistiche presenti nelle aree protette ed elencate nellallegato D, lettera a) del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche della flora e delle fauna selvatiche), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, si applicano i divieti e le disposizioni di cui allarticolo 8, commi 1, 2 e 3 del medesimo regolamento emanato con d.p.r. 357/1997.
7. Lesercizio dellattivita venatoria e vietato allinterno della Riserva naturale speciale. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare lequilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9.".
Art. 7.
(Modifica dellarticolo 9 della l.r. 23/1985)
1. Larticolo 9 della l.r. 23/1985 e sostituito dal seguente:
Art. 9. (Sanzioni)
1. Le violazioni ai divieti di cui allarticolo 8, comma 1, lettere a) e b), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.
2. Le violazioni ai divieti di cui allarticolo 8, commi 2, 3 e 5, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica;
3. I tagli boschivi eseguiti senza la prescritta autorizzazione o in difformità dai piani di assestamento forestale, comportano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
4. Per le violazioni al divieto allarticolo 8, comma 8, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.
5. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2, e 3 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, lobbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformita alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Asti.
6. Le violazioni alle disposizioni richiamate allarticolo 8, comma 6, sono punite con le sanzioni previste al titolo I, capo VII, del testo unico approvato con d.lgs. 490/1999.
7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (relativa al procedimento per lapplicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Aree protette), modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46, per laccertamento delle violazioni e lapplicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.".
Art. 8.
(Inserimento di un articolo dopo larticolo 9 della l.r. 23/1985)
1. Dopo larticolo 9 della l.r. 23/1985 e inserito il seguente:
Art. 9 bis. (Piano dArea)
1. La Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande e soggetta al piano darea di cui allarticolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dallarticolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. Il piano darea ha la validita, gli effetti, lefficacia stabilite dallarticolo 23 della l.r. 12/1990 e puo essere modificato secondo le modalita stabilite dallo stesso articolo.
2. Il piano darea è predisposto, attraverso conferenze, dallEnte di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in collaborazione con i comuni territorialmente interessati, la Provincia di Asti e la Regione Piemonte. Il piano darea è adottato dallEnte di gestione che, ai fini della pubblicizzazione, lo trasmette ai comuni interessati e alla Provincia di Asti e ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con lindicazione della sede in cui chiunque possa prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.
3. Lente di gestione valuta le osservazioni entro i successivi novanta giorni e trasmette gli elaborati definitivi alla Regione Piemonte.".
Art. 9.
(Modifica dellarticolo 10 della l.r. 23/1985)
1. Larticolo 10 della l.r. 23/1985 e sostituito dal seguente:
Art. 10. (Vigilanza)
1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande e affidata:
a) agli agenti di vigilanza dellEnte di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Asti;
d) al Corpo forestale dello Stato;
e) alle guardie ecologiche volontarie di cui allarticolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dellassetto ambientale) convenzionate con lente di gestione.".
Art. 10.
(Modifica dellarticolo 12 della l.r. 23/1985)
1. Larticolo 12 della l.r. 23/1985 e sostituito dal seguente:
Art. 12. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, quantificati in euro 75.000,00, si provvede per la parte delle spese correnti, pari ad euro 25.000,00 per lanno finanziario 2003, con le risorse stanziate nelle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette - Titolo I spese correnti) e 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - Titolo I spese correnti) del bilancio della Regione e per la parte delle spese di investimento, pari ad euro 50.000,00 per lanno finanziario 2003, con le risorse stanziate nelle ~UPB~ 21052 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette - Titolo II spese di investimento) e 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - Titolo II spese di investimento) del bilancio della Regione, che presentano le necessarie disponibilità finanziarie.
2. Per gli anni 2004 e 2005, alla spesa rispettivamente stimata in euro 75.000,00, si fa fronte ai sensi dellarticolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003) e dellarticolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).".
Art. 11.
(Modifica dellarticolo 13 della l.r. 23/1985)
1. Larticolo 13 della l.r. 23/1985 e sostituito dal seguente:
Art. 13. (Entrate)
1. Le somme riscosse ai sensi dellarticolo 9 e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano di cui allarticolo 9 bis sono introitate nel bilancio della Regione Piemonte.".
Art. 12.
(Modifica dellarticolo 7, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12)
Il comma 6 dellarticolo 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette), è sostituito dal seguente:
6. E istituito lEnte di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani, ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro e della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande.
Art. 13.
(Modifica dellarticolo 9, della l.r. 12/1990)
1. Il comma 18 dellarticolo 9 della l.r. 12/1990, da ultimo modificato dallarticolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46, e sostituito dal seguente:
18. Il Consiglio direttivo dellEnte di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani e cosi composto:
a) un rappresentante del Comune di Asti;
b) un rappresentante del Comune di Camerano-Casasco;
c) un rappresentante del Comune di Cinaglio;
d) un rappresentante del Comune di Incisa Scapaccino;
e) un rappresentante del Comune di Rocchetta Tanaro;
f) un rappresentante del Comune di Settime;
g) un rappresentante del Comune di Vaglio Serra;
h) un rappresentante del Comune di Vinchio;
i) un rappresentante della Provincia di Asti;
l) un rappresentante della Regione Piemonte;
m) due membri nominati dalla Provincia di Asti, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste.".
Art. 14.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui allarticolo 9, comma 18, della l.r. 12/1990, come modificato dallarticolo 13, le funzioni gestionali sono esercitate dallEnte di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla approvazione del Piano di assestamento forestale di cui allarticolo 24 della l.r. 12/1990, i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dallarticolo 12 della l.r. 57/1979.
3. Fino allapprovazione del piano darea di cui allarticolo 9 bis della l.r. 23/1985, introdotto dallarticolo 8, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui allarticolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dallarticolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, e sottoposto a preventiva autorizzazione della Provincia di Asti.
4. Le conferenze di cui allarticolo 9 bis, comma 2, della l.r. 23/1985, introdotto dallarticolo 8, sono convocate entro un anno dallentrata in vigore della presente legge.
Art. 15.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) la legge regionale 28 dicembre 1989, n. 77 (di modifica dellarticolo 8 della l.r. 23/1995);
b) gli articoli 6, 7 e 11 della l.r. 23/1985;
c) la lettera g) del comma 4 dellarticolo 6 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);
d) i commi 2 e 3 dellarticolo 4 della legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa);
e) larticolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46 (che modifica il comma 18 dellarticolo 9 della l.r. 12/1990).
2. Nel titolo della l.r. 46/1998 sono soppresse le parole: e allarticolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia), da ultimo modificato dallarticolo 29 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 65".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 dicembre 2003
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 528.
- Presentato dalla Giunta regionale il 15 aprile 2003.
- Assegnato alla V Commissione in sede referente il 30 aprile 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 21 novembre 2003 con relazione di Giuliano Manolino.
- Approvato in Aula il 9 dicembre 2003, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli , 1 astenuto e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note al titolo
- La legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, reca: Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia).
Note allarticolo 2
- Il testo dellarticolo 6 della l.r. 12/1990, è il seguente:
Art. 6. (Istituzione delle aree protette)
1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformita ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:
a) i confini;
b) la classificazione secondo le tipologie previste allarticolo 5;
c) la gestione;
d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;
e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;
f) i finanziamenti.
2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzi i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.
3. Le Aree attrezzate, le Zone di preparco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in questultimo caso il regime normativo ed autorizzativo e disciplinato allinterno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica.".
- Il testo dellarticolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:
Art. 92 (Disposizioni generali)
1. La Regione, nellambito dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dellUnione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), garantisce e promuove, in modo unitario ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale che, assieme agli elementi antropici ad esso connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.
2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la tutela della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatica, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di conoscenza, di programmazione e di gestione, nonché attraverso la partecipazione, la promozione e listituzione di Aree protette.
3. I territori sottoposti al regime di tutela, con specifici provvedimenti dello Stato e della Regione, costituiscono il Sistema regionale delle Aree protette del Piemonte.".
- Il testo del comma 3 dellarticolo 93 della l.r. 44/2000, è il seguente:
3. Lindividuazione delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale è effettuata con lapprovazione del Piano regionale delle Aree protette di cui al comma 2, lettera a) oppure con i singoli provvedimenti istitutivi..
Note allarticolo 4
- Il testo dellarticolo 1 della l.r. 12/1990, è il seguente:
Art. 1. (Finalita)
1. Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e lambiente, di assicurare alla collettivita il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la valorizzazione delle attivita agricole e delle altre economie locali, la Regione, in attuazione dellarticolo 5 dello Statuto, istituisce aree protette.
2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali.".
- Il testo dellarticolo 92 della l.r. 44/2000, è riportato in nota allarticolo 2.
- Il testo dei numeri 9) e 10) del terzo comma dellarticolo 4 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, è il seguente:
[3] Il servizio fa capo allAssessorato ai Beni e alle Attivita culturali, che si avvale del servizio stesso per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
(omissis)
9) promuovere e coordinare, in accordo con enti, istituzioni culturali o singoli studiosi e, innanzitutto, nellambito di apposite convenzioni, con lUniversita e con il Politecnico, lattivita di ricerca e raccolta di dati su problemi attinenti la storia umana e naturale della Regione e sulle strutture e attivita culturali esistenti sul territorio, avvalendosi anche, per tali scopi, nonche per quelli previsti dal numero 8 del presente comma, del Consorzio Piemontese per il trattamento automatico dellinformazione;
10) coordinare lattivita degli Enti locali territoriali per favorire lutilizzo delle strutture e dei servizi culturali pubblici da parte degli istituti scolastici; per lo svolgimento di questa funzione il servizio puo operare in veste di consulente degli Enti locali territoriali, e, a richiesta, di coordinatore tecnico dellattivita.".
Nota allarticolo 5
- Il testo dellarticolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, è il seguente:
Art. 49. (Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione)
1. Per gli enti strumentali e dipendenti dalla Regione, comprese le agenzie territoriali per la casa di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dellEdilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65), i provvedimenti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio regionale e della Giunta sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Gli enti di cui al comma 1, qualora non vi abbiano gia provveduto, entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, evidenziando i relativi oneri, nel rispetto dei criteri di cui allarticolo 31, comma 1, lettera b) del d.lgs. 29/1993 e successive modifiche e della l. 537/1993. La Direzione regionale competente presenta, indicando i relativi mezzi di copertura, il relativo provvedimento alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dellente dipendente. Decorsi complessivamente novanta giorni dalla predetta data senza che la Giunta abbia adottato un provvedimento la proposta si intende approvata. Fino allapprovazione della proposta lente non puo attivare nuove procedure di assunzione di personale.
(omissis)".
Note allarticolo 6
- Larticolo 2 del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è relativo a Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario.
- Il capo V (relativo a Ritrovamenti e scoperte), del titolo I, del t.u. approvato con d.lgs. 490/1999, comprende gli articoli da 85 a 90.
- Lallegato D del Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche della flora e delle fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è pubblicato sulla GU del 23 ottobre 1997, n. 248, supplemento ordinario.
- Il testo dellarticolo 8 del regolamento emanato con d.p.r. 357/1997, è il seguente:
8. Tutela delle specie faunistiche.
1. Per le specie animali di cui allallegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:
a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nellambiente naturale;
b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante libernazione, lo svernamento e la migrazione;
c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nellambiente naturale;
d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dallambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dellentrata in vigore del presente regolamento.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nellallegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dellambiente.
5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dellambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.".
Note allarticolo 7
- Il capo VII (relativo a Sanzioni), del titolo I, del t.u. approvato con d.lgs. 490/1999, comprende gli articoli da 118 a 137.
- La legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, reca: Procedimento per lapplicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate.
- Il capo I (relativo a Le sanzioni amministrative), della legge 24 novembre 1981, n. 689, comprende gli articoli da 1 a 43.
Nota allarticolo 8
- Il testo dellarticolo 23 della l.r. 12/1990, è il seguente:
Art. 23 (Piani di area)
1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di preparco o Zona di salvaguardia secondo le norme dellarticolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area e obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il parco di cui allarticolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra Enti di gestione, Province o Citta Metropolitana, Comunita Montane, Comuni e Regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli Enti predetti territorialmente interessati: i Piani di area sono adottati dagli Enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi e, comunque, prevista, a seguito delladozione:
a) la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;
b) la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dellavvenuta adozione con lindividuazione della sede in cui chiunque puo prendere visione degli elaborati;
c) lesame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno.
3. Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per lelaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definifivo al Consiglio Regionale per lapprovazione.
3 bis. Trascorsi i termini temporali previsti per ladozione e per lesame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dellEnte di gestione inadempiente.
4. I Piani di area hanno validita a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni seguendo le procedure di cui ai commi 2 e 3.
5. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani, che sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.
6. Dalla data di adozione dei Piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.
7. Ladeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei Piani di area avviene nei termini e nei modi previsti allarticolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. I Piani di area sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dellarticolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
9. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui allarticolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di area approvati nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dellarticolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
10. I Piani di area sono strumenti di previsione guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno lobbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni di piano.
11. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nellattuazione di previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma I dellarticolo 20.
12. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dellarticolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.".
Nota allarticolo 9
- Il testo dellarticolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, è il seguente:
Art. 37. (Guardie ecologiche volontarie)
[1] Lorganizzazione e le modalita di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui allart. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.
[2] Per listruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nellambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.".
Nota allarticolo 10
- Il testo del comma 1 dellarticolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2, è il seguente:
1. A partire dallesercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dellarticolo 8 della l.r. 7/2001, lautorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa allesercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio..
Note allarticolo 14
- Il testo dellarticolo 24 della l.r. 12/1990, è il seguente
Art. 24. (Piani di assestamento forestale)
1. Per la redazione, lapprovazione e lattuazione dei Piani di assestamento forestale si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono redatti, entro 3 anni dallistituzione, per ogni area protetta per la quale tale strumento e espressamente previsto dal rispettivo provvedimento istitutivo.
3. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono attuati dagli Enti di gestione di norma su finanziamento regionale ovvero su finanziamenti derivanti da stanziamenti nazionali o comunitari.
(omissis)".
- Il testo dellarticolo 12 della l.r. 57/1979, è il seguente:
Art. 12. (Tagli boschivi nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata)
[1] Fino allapprovazione dei piani di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 4, nelle aree istituite in parco naturale, riserva naturale o area attrezzata o individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui allarticolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, i tagli dei boschi di alto fusto sono soggetti ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dellUnità Regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).
[2] Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole esistenti.
[3] È sempre vietato labbattimento e lindebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico.".
- Il testo delle lettere a), b) e c) del comma 3 dellarticolo 13, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è il seguente:
[3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:
a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purche non comportino la realizzazione di nuovi locali ne modifiche alle strutture od allorganismo edilizio;
b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni duso;
c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare lorganismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dellorganismo stesso, ne consentano destinazioni duso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi delledificio, linserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze delluso, leliminazione degli elementi estranei allorganismo edilizio;
(omissis).".
Note allarticolo 15
- La legge regionale 28 dicembre 1989, n. 77, reca: Modificazione alla L.R. 25 marzo 1985, n. 23, istitutiva della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto ed è pubblicata sul BUR del 3 gennaio 1990, n. 1.
9- Larticolo 4, della legge regionale 3 giugno 1993, n. 21, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita necessarie per il conseguimento delle finalita individuate allarticolo 3 sono esercitate dallEnte di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani di cui allarticolo 7, comma 6, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. Fino alla data di insediamento del Consiglio Direttivo di cui al comma 3, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio Direttivo dellEnte di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
- Il titolo della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa.
Allegato (fare riferimento al file PDF) A.
(CARTOGRAFIA IN SCALA 1:25000 (ARTICOLO 3) )