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Bollettino Ufficiale n. 51 del 18 / 12 / 2003

Codice 18.2
D.D. 15 dicembre 2003, n. 345

Legge 5 agosto 1978, n. 457, legge 17 febbraio 1992, n. 179, legge regionale 06/08/1996, n. 59 (FIP 1996), legge regionale 24/03/1997, n. 16 (FIP 1997) e legge regionale 06/12/1999, n. 31 (FIP 1999). Aggiornamento dei limiti di reddito degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata

L’art. 20 della legge 5 agosto 1978 n. 457 stabilisce i limiti massimi di reddito, per l’accesso ai mutui agevolati, degli assegnatari di abitazioni destinate ad essere cedute in proprietà costruite da enti pubblici, cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi, imprese di costruzione o loro consorzi. Definisce inoltre il limite di reddito per gli assegnatari di abitazioni destinate ad essere date in locazione costruite da comuni o da Istituti autonomi per le case popolari e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui a tasso agevolato. Tali limiti risultano soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell’articolo 3 della citata legge n. 457/78; l’aggiornamento è effettuato, ai sensi dell’articolo 2, dal C.I.P.E. su proposta del C.E.R., previo parere della Commissione Consultiva Interregionale.

Le modalità per la determinazione del reddito sono stabilite dall’articolo 21 della legge 5/08/1978, n. 457 e dall’art. 8 del “Regolamento per l’esecuzione dei Programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata-convenzionata”, promulgato con D.P.G.R. n. 2543 del 23 giugno 1994.

Il decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/03/1997, n. 59, al titolo III, Capo II sezione III Edilizia Residenziale Pubblica, art. 60, primo comma, lettera e), tra le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali inserisce la “fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all’assistenza abitativa, nonchè alla determinazione dei relativi canoni”.

La legge regionale 15/03/2001, n. 5, avente titolo “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26/04/2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")" al Titolo VII, Capo III, art. 89, primo comma, lettera m), tra le funzioni amministrative di competenza della Regione elenca anche la seguente: “la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l’accesso ai benefici dell’edilizia residenziale pubblica”.

Con le leggi regionali 6/08/1996, n. 59 e 24/03/1997, n. 16, Fondo Investimenti Piemonte (FIP), è stata, tra l’altro, approvata la Scheda Edilizia Residenziale Agevolata che prevede l’erogazione di anticipazioni finanziarie per l’acquisizione di aree o immobili al fine di realizzare interventi di edilizia residenziale, da concedere ai cittadini che possiedono i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per l’accesso ai benefici di edilizia agevolata. I limiti di reddito dei soggetti beneficiari di finanziamenti di edilizia agevolata da realizzare con fondi regionali sono stati stabiliti con la D.G.R. n. 161-18390 del 14/04/1997.

Con la D.G.R. 4-1224 del 6 novembre 2000 sono stati variati i limiti di reddito dei soggetti beneficiari di finanziamenti concessi ai sensi delle L.R. 6/08/1996, n. 59 (FIP 1996) e 24/03/1997, n. 16 (FIP 1997), adeguandoli alla variazione dell’indice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese di marzo 2000.

Con la D.G.R. n. 4-2768 del 17/04/2001 sono stati stabiliti i limiti massimi di reddito per l’accesso all’Edilizia Agevolata per gli interventi finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, degli interventi finanziati ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 179, 8° Programma di edilizia residenziale agevolata, dando atto che i limiti di reddito degli acquirenti, degli assegnatari o dei locatari delle unità abitative realizzate mediante l’utilizzo dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 31 (FIP), Scheda Edilizia Residenziale Pubblica lettera A) punto 2, sono quelli di cui alla D.G.R. 4-1224 del 6 novembre 2000.

Con la determinazione dirigenziale n. 201 del 21/11/2001 del Dirigente responsabile della Direzione Edilizia della Regione Piemonte sono stati aggiornati i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità degli art. 20 e 21 della legge 5/08/1978, n.457, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 - VIII Programma, delle leggi regionali 6/8/1996 n. 59 (FIP 1996), 24/3/1997 n. 16/97 (FIP 1997), 6/12/1999 n. 31 (FIP 1999), stabiliti con la D.G.R. n. 4-1224 del 6 novembre 2000 e con la D.G.R. n. 4-2768 del 17/04/2001, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT del costo della vita fra il mese di marzo 2000 ed il mese di marzo 2001, che risulta essere pari al + 2,785; si è stabilito inoltre che i suddetti limiti di reddito siano variati annualmente sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese di marzo dello stesso anno e confrontato con quello dello stesso mese dell’anno precedente.

Con la D.G.R. n. 45-7426 del 21/10/2002 sono stati variati i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità degli art. 20 e 21 della legge 5/08/1978, n.457, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 - VIII Programma, delle leggi regionali 6/8/1996 n. 59 (FIP 1996), 24/3/1997 n. 16/97 (FIP 1997), 6/12/1999 n. 31 (FIP 1999), aggiornati con la determinazione dirigenziale n. 201 del 21/11/2001, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT del costo della vita fra il mese di marzo 2001 ed il mese di marzo 2002, che risultava essere pari al + 2,4%; si è stabilito inoltre che i suddetti limiti di reddito fossero variati annualmente sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese di marzo dello stesso anno e confrontato con quello dello stesso mese dell’anno precedente, che la loro applicazione decorresse dal 1° gennaio dell’anno successivo e di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli aggiornamenti dei limiti di reddito.

Considerato che:

- occorre variare i limiti di reddito degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 - VIII Programma, delle leggi regionali 6/8/1996 n. 59 (FIP 1996), 24/3/1997 n. 16/97 (FIP 1997), 6/12/1999 n. 31 (FIP 1999), stabiliti con la D.G.R. n. 45-7426 del 21/10/2002, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT del costo della vita fra il mese di marzo 2002 ed il mese di marzo 2003;

- tale variazione è indicata nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati redatto dall’Istituto Nazionale di Statistica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17/04/2003, da cui risulta che l’indice a marzo 2002 era pari a 117,2 e l’indice a marzo 2003 è pari a 120,2, con una variazione percentuale pari al + 2,6;

- la legge regionale 15/03/2001, n. 5, avente titolo “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26/04/2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")" al Titolo VII, Capo III, art. 91, secondo comma, lettera a), tra le funzioni amministrative di competenza dei Comuni elenca anche “l’accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica”;

- risulta opportuno, al fine di consentire alle Amministrazioni Comunali di applicare gli adeguamenti di cui alla presente determinazione per l’accertamento dei requisiti soggettivi, confermare che i nuovi limiti di reddito decorrano dal 1° gennaio di ogni anno

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visti gli art. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001,

- visto l’art. 22 della legge regionale del 8/08/1997, n. 51,

- vista la legge 5 agosto 1978, n. 457,

- vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i.,

- vista la legge regionale 6/08/1996, n. 59 (FIP),

- vista la legge regionale 24/03/1997, n. 16 (FIP),

- vista la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 31 (FIP),

- vista la legge regionale 15 marzo 2001, n. 5

- vista la D.G.R. 4-1224 del 6 novembre 2000,

- vista la la D.G.R. n. 4-2768 del 17/04/2001,

- vista la determinazione dirigenziale n. 201 del 21/11/2001,

- vista la la D.G.R. n. 45-7426 del 21/10/2002,

determina

di aggiornare i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità degli art. 20 e 21 della legge 5/08/1978, n.457, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 - VIII Programma, delle leggi regionali 6/8/1996 n. 59 (FIP 1996), 24/3/1997 n. 16 (FIP 1997), 6/12/1999 n. 31 (FIP 1999), stabiliti con la deliberazione della Giunta Regionale n. 45-7426 del 21/10/2002, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT del costo della vita fra il mese di marzo 2002 ed il mese di marzo 2003, che risulta essere pari al + 2,6%, così come indicato sull’allegato “A” alla presente determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

L’allegato “A” fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione che sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. 51/97 e del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Allegato