Bollettino Ufficiale n. 42 del 16 / 10 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Comune di Moriondo Torinese (Torino)
Statuto comunale
INDICE
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Adozione dello Statuto
Art. 2 Il Comune di Moriondo Torinese quale ente autonomo
Art. 3 Finalità
Art. 4 Programmazione e cooperazione
Art. 5 Territorio e sede comunale
Art. 6 Stemma e gonfalone
Art. 7 Albo pretorio
TITOLO II ORGANI POLITICI
Capo I Il Consiglio comunale
Art. 8 Funzionamento: Principi e competenze
Art. 9 Composizione ed elezione
Art. 10 Presidenza del Consiglio
Art. 11 Consiglieri comunali
Art. 12 Gruppi consiliari
Art. 13 Sedute consiliari ed attività
Art. 14 Convocazione del Consiglio per la convalida degli eletti
Art. 15 Linee programmatiche di governo
Art. 16 Scioglimento del Consiglio comunale
Art. 17 Decadenza dalla carica di Consigliere comunale
Capo II La Giunta comunale
Art. 18 Natura e composizione
Art. 19 Attività
Art. 20 Funzionamento della Giunta
Capo III Il Sindaco
Art. 21 Attribuzioni
Art. 22 Il Vice sindaco
Art. 23 Dimissioni, rimozione, decadenza, impedimento permanente o decesso del Sindaco
Art. 24 Mozione di sfiducia
Art. 25 Pari opportunità
TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 26 Il Segretario comunale
Art. 27 Struttura amministrativa
Titolo IV SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 28 Definizione
Capo I Forme di gestione
Art. 29 Gestione in economia
Art. 30 LAzienda speciale
Art. 31 Struttura dellAzienda speciale
Art. 32 LIstituzione
Art. 33 Il Consiglio di amministrazione dellIstituzione
Art. 34 Il Presidente dellIstituzione
Art. 35 Il Direttore dellIstituzione
Art. 36 Società per azioni ovvero a responsabilità limitata
Capo II Forme associative e di cooperazione
Art. 37 Collaborazione tra Enti
Titolo V FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 38 Finanza locale
Art. 39 Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 40 Risultato di gestione
Art. 41 Revisione economico-finanziaria
Art. 42 Nomina del Revisore dei Conti
Art. 43 Sostituzione del Revisore dei Conti
Art. 44 Funzioni del Revisore dei Conti
Art. 45 Denunce per fatti di gestione da parte di Consiglieri
Art. 46 Compenso ai revisori
Art. 47 Controllo di gestione
Titolo VI PROPRIETA COMUNALI
Art. 48 Beni comunali
Art. 49 Beni demaniali
Art. 50 Beni patrimoniali
Art. 51 Inventario
Art. 52 I contratti
Titolo VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I Partecipazione e decentramento
Art. 53 Partecipazione popolare
Art. 54 Associazionismo e volontariato
Art. 55 Diritti delle associazioni
Capo II Procedimento amministrativo e accesso ai documenti
amministrativi
Art. 56 Il procedimento amministrativo
Art. 57 Partecipazione al procedimento
Art. 58 Motivazione degli atti
Art. 59 Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Capo III Modalità di partecipazione
Art. 60 Istanze, petizioni e proposte
Art. 61 Modalità di presentazione ed esame delle istanze, petizioni e proposte
Art. 62 Consultazioni della popolazione
TITOLO VIII REVISIONE DELLO STATUTO E DISPOSIZIONE FINALE
Art. 63 Revisione dello Statuto
Art. 64 Disposizioni finali
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
ADOZIONE DELLO STATUTO
Comma 1
Lo Statuto del Comune è adottato dal Consiglio Comunale con le modalità
e le maggioranze previste dalla legge.
Art. 2
IL COMUNE DI MORIONDO TORINESE QUALE ENTE AUTONOMO
Comma 1
Il Comune di Moriondo Torinese è Ente autonomo locale, rappresenta
la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Comma 2
Il Comune esercita la propria autonomia nel rispetto della Costituzione
e dei principi generali dellordinamento giuridico.
Comma 3
Il Comune:
I. è ente democratico fondato sui principi basilari europeistici della pace, delluguaglianza e della solidarietà tra i popoli e gli individui;
II. si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo decentrato e solidale;
III. esercita un ruolo guida nellorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse e nella gestione delle risorse economiche locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
IV. ricerca e valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.
Comma 4
In conformità ai principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il
Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza. Le contravvenzioni
ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, nellentità
e secondo le modalità in essi stabilite.
Art. 3
FINALITÀ
Comma 1
Il Comune nellesercizio delle proprie competenze tutela e sviluppa
le risorse naturali, ambientali, economiche e sociali presenti nel suo
territorio per assicurare alla propria collettività la migliore qualità
della vita, ispirandosi ai principi di libertà, di rispetto delle minoranze
etniche e religiose e di rispetto dellindividuo.
Comma 2
Il Comune afferma inoltre la volontà di conservare e valorizzare
la propria realtà socio-culturale, gli aspetti naturalistici e ambientali
del proprio territorio e la propria autonomia decisionale.
Comma 3
Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti
i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini,
delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.
Art. 4
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
Comma 1
Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti
della programmazione ed operando nel principio della massima trasparenza
avvalendosi altresì dellapporto delle formazioni sociali, politiche, economiche,
sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
Comma 2
Il Comune ricerca e favorisce forme di collaborazione e cooperazione
con gli altri Enti Locali.
Art. 5
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
Comma 1
Il Comune esercita lattività nel proprio ambito territoriale.
Comma 2
La sede del Comune è situata in piazza Piazza Vittorio Veneto 1.
Possono essere costituiti ulteriori uffici in altre località del territorio.
Comma 3
Le riunioni degli organi collegiali si tengono normalmente nella
sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità
o per particolari esigenze, purché nel territorio comunale.
Art. 6
STEMMA E GONFALONE
Comma 1
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il proprio
nome e il proprio stemma.
Comma 2
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogniqualvolta
sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellEnte ad una iniziativa
particolarmente qualificata, il Sindaco può disporre che venga esibito
il gonfalone con lo stemma del Comune.
Comma 3
Il Sindaco può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma
del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico
interesse.
Art. 7
ALBO PRETORIO
Comma 1
Nella sede comunale è individuato apposito spazio da destinare ad
Albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo
Statuto e dai regolamenti.
Comma 2
La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e
la facilità di lettura.
Comma 3
Il Segretario comunale dispone laffissione degli atti di cui al
comma 1 e ne certifica lavvenuta pubblicazione su attestazione del messo
comunale.
TITOLO II
ORGANI POLITICI
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 8
FUNZIONAMENTO: PRINCIPI E COMPETENZE
Comma 1
Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
Comma 2
Esercita le competenze previste dalla legge ed ha autonomia organizzativa
e funzionale nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto
e dalle norme regolamentari.
Art. 9
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE.
Comma 1
Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento
del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
Art. 10
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Comma 1
Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal sindaco, che
stabilisce lordine del giorno e ne dirige i lavori secondo le modalità
del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Comma 2
In caso di assenza, sospensione dalle funzioni ovvero impedimento
temporaneo del Sindaco, il Consiglio comunale è presieduto, rispettivamente,
dal Vice Sindaco, dal Consigliere anziano e, in caso di impossibilità di
questultimo, dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa
il posto immediatamente successivo.
Comma 3
Agli effetti di quanto sopra è consigliere anziano chi ha conseguito
la maggior cifra individuale di voti, conteggiati unitamente a quelli di
lista.
Art. 11
CONSIGLIERI COMUNALI
Comma 1
I Consiglieri rappresentano lintera comunità locale ed esercitano
le loro funzioni senza vincolo di mandato.
Comma 2
I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero
in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
Comma 3
I Consiglieri singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa
nelle materie di competenza del Consiglio, nonchè di presentare interrogazioni,
interpellanze, mozioni, emendamenti ed ordini del giorno.
Comma 4
Essi hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale
con le modalità stabilite dalla legge, indicando gli argomenti, corredati
dalla proposta di deliberazione, che il Sindaco, nella veste di Presidente,
deve inserire allordine del giorno.
Comma 5
Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere dagli uffici comunali, nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, le informazioni utili allespletamento del mandato.
Comma 6
Per lesecuzione delle loro funzioni sono attribuiti ai Consiglieri
i compensi ed i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.
Art. 12
GRUPPI CONSILIARI
Comma 1
I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, presieduti dai rispettivi
capigruppo, secondo le disposizioni del Regolamento sul funzionamento
del Consiglio comunale.
Comma 2
Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione,
i gruppi sono individuati nelle liste presentate alle elezioni, e i relativi
capigruppo, per le liste di minoranza, nel Consigliere candidato a Sindaco
della rispettiva lista, e per la lista di maggioranza, nel consigliere,
non appartenente alla Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti.
Art. 13
SEDUTE CONSILIARI ED ATTIVITA
Comma 1
Il Consiglio comunale è riunito in seduta ordinaria per lappovazione
del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.
Comma 2
In tutti gli altri casi il Consiglio è riunito in seduta straordinaria.
Comma 3
Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvi i casi previsti
dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Comma 4
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza
dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
Comma 5
Gli astenuti presenti in aula sono computati al fine della determinazione
e mantenimento del quorum strutturale.
Comma 6
Le votazioni si svolgono a scrutinio palese; si svolgono a scrutinio
segreto quelle concernenti persone.
Comma 7
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvi i casi
in cui la legge e lo Statuto richiedano un quorum diverso.
Comma 8
In caso di parità di voti largomento può essere riproposto in una
seduta successiva.
Comma 9
Ogni proposta di deliberazione sottoposta allesame del Consiglio,
corredata dei pareri ed attestazioni previsti dalla legge, deve essere
depositata, nei modi previsti dal regolamento, almeno 24 ore prima della
riunione, salvo per le convocazioni durgenza, affinché i Consiglieri possano
prenderne visione.
Comma 10
I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal Segretario comunale che li sottoscrive unitamente al presidente.
Comma 11
I verbali devono essere approvati dal Consiglio.
Art. 14
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI
Comma 1
La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci
giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dellobbligo di convocazione,
provvede in via sostitutiva il Prefetto.
Art. 15
LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO
Comma 1
Entro centoventi giorni dalla data di insediamento, il Sindaco sentita
la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare durante il mandato, e le sottopone allapprovazione
del Consiglio comunale.
Comma 2
Ciascun Consigliere comunale può proporre integrazioni e modifiche
mediante presentazione di emendamenti secondo le modalità indicate dal
Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Comma 3
Il Consiglio comunale verifica annualmente lattuazione delle linee
programmatiche di mandato.
Comma 4
Il Consiglio comunale può adeguare e/o modificare le linee programmatiche
sulla base di sopravvenute esigenze.
Art. 16
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Comma 1
In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso
del sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.
Comma 2
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni
del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e le funzioni del Sindaco sono
svolte dal Vice Sindaco.
Art. 17
DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
Comma 1
Il Consiglio comunale, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza
del Consigliere per tre sedute consecutive, con apposito atto deliberativo
può incaricare il Sindaco, nella sua veste di Presidente del Consiglio,
di avviare il procedimento di decadenza con la richiesta allinteressato
di fornire cause giustificative delle assenze.
Comma 2
Il Consigliere può presentare le sue controdeduzioni entro venti
giorni dal ricevimento della comunicazione.
Comma 3
Decorso tale termine, il Consiglio comunale delibera in merito.
CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 18
NATURA E COMPOSIZIONE
Comma 1
La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune.
Comma 2
E composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori
non superiore a quattro, a scelta e nomina del Sindaco, tra i quali viene
designato il Vice Sindaco.
Comma 3
Il Sindaco nomina e revoca gli Assessori, dandone comunicazione
al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
Comma 4
Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte
del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità
alla carica di Consigliere comunale, con eccezione del Vice sindaco che
deve essere nominato tra i componenti del Consiglio comunale.
Comma 5
Gli Assessori che non rivestono la carica di Consigliere partecipano
alle sedute del Consiglio, intervenendo alla discussione, senza diritto
di voto.
Comma 6
Le modalità di nomina, le cause di ineleggibilità, incompatibilità,
decadenza, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei
componenti la Giunta sono regolati dalla legge.
Art. 19
ATTIVITA
Comma 1
La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che
non competano, secondo le leggi e lo Statuto, al Sindaco.
Comma 2
La Giunta opera in modo collegiale. Collabora con il Sindaco nellattuazione
degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio
sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti
dello stesso. Compete altresì alla Giunta ladozione dei Regolamenti sullordinamento
dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Comma 3
Qualora si riscontri e si dimostri la mancanza non rimediabile di
figure idonee nellambito del personale dipendente, la Giunta, fatta salva
lipotesi di cui allart. 26 comma 2, può adottare disposizioni regolamentari
ed organizzative atte ad attribuire ai componenti dellorgano esecutivo
la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adozione di
atti di natura gestionale.
Art. 20
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
Comma 1
La Giunta è convocata dal Sindaco, che stabilisce lordine del giorno
e la presiede. Delibera a maggioranza dei componenti.
Comma 2
Le sedute della Giunta non sono, di norma, pubbliche.
Comma 3
Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve recare
i pareri e le attestazioni previste dalla legge.
Comma 4
I verbali delle sedute sono redatti a cura del Segretario comunale
che li sottoscrive insieme al Sindaco. Tali verbali sono pubblici.
CAPO III
IL SINDACO
Art. 21
ATTRIBUZIONI
Comma 1
Il Sindaco è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune.
Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai
Regolamenti. Sovrintende allespletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite o delegate al Comune. Il Sindaco rappresenta lEnte, salvi i
casi in cui la rappresentanza, anche in giudizio, è esercitata dai Responsabili
dei Servizi nei procedimenti di rispettiva competenza.
Comma 2
Il Sindaco in particolare:
- convoca e presiede il Consiglio comunale;
- può delegare lesercizio di funzioni agli Assessori;
- provvede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
- nomina il Segretario comunale ed i Responsabili dei servizi;
- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dai regolamenti alle attribuzioni della Giunta, del Segretario comunale e dei Responsabili dei servizi.
Art. 22
IL VICE SINDACO
Comma 1
Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento
temporaneo o di dimissioni, nonché in caso di sospensione dallincarico
della funzione adottata.
Comma 2
Il Vice Sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del Sindaco, svolge le funzioni di Sindaco fino allelezione
del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Art. 23
DIMISSIONI, RIMOZIONE, DECADENZA, IMPEDIMENTO PERMANENTE O DECESSO
DEL SINDACO.
Comma 1
Le dimissioni, la decadenza, limpedimento permanente, la rimozione
o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento
del Consiglio.
Comma 2
La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica fino allelezione
del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Art. 24
MOZIONE DI SFIDUCIA
Comma 1
La mozione di sfiducia al Sindaco ed alla rispettiva Giunta è regolata
dalla legge.
Art. 25
PARI OPPORTUNITÀ
Comma 1
Le nomine a componente della Giunta e degli organi collegiali del
Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune
vengono effettuate nel rispetto delle normative dettate per garantire la
pari opportunità, compatibilmente con le esigenze di qualificazione e di
professionalità richieste dagli specifici incarichi e la disponibilità
degli aventi diritto.
TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 26
IL SEGRETARIO COMUNALE
Comma 1
Il Comune ha un Segretario comunale nominato dal Sindaco che esercita
le funzioni attribuitegli dalla legge.
Comma 2
Il Sindaco, nellambito delle previsioni del Regolamento di organizzazione
dei servizi, può attribuire al Segretario comunale specifiche funzioni
gestionali o di titolarità di uffici e servizi.
Comma 3
Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni
con altri comuni per la gestione convenzionale dellufficio del Segretario.
Art. 27
STRUTTURA AMMINISTRATIVA
Comma 1
La struttura dellEnte è articolata in Servizi al cui vertice è
posto un responsabile.
Comma 2
Lorganizzazione della struttura comunale ed il suo funzionamento
sono disciplinati dal Regolamento di organizzazione dei servizi, nel rispetto
dei principi di buon andamento dellazione amministrativa, efficacia, efficienza,
economicità di gestione, funzionalità, autonomia operativa, professionalità,
collaborazione, semplificazione e trasparenza.
TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 28
DEFINIZIONE
Comma 1
Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che hanno per
oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte
a perseguire fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della
comunità locale.
Comma 2
I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla
legge.
CAPO I
FORME DI GESTIONE
Art. 29
GESTIONE IN ECONOMIA
Comma 1
La gestione dei servizi pubblici può avvenire in economia quando
per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia
opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale.
Comma 2
Lorganizzazione e lesercizio di tali servizi è disciplinata da
regolamento.
Art. 30
LAZIENDA SPECIALE
Comma 1
Il Consiglio comunale può costituire aziende speciali per la gestione
di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale.
Comma 2
Lazienda speciale è dotata di personalità giuridica e di autonomia
gestionale.
Comma 3
Lattività si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia,
efficienza, economicità e pareggio finanziario ed economico.
Comma 4
I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati
anche al di fuori del territorio comunale previa stipula di accordi volti
a garantire economicità e qualità, e a condizione che lestensione del
servizio non costituisca aggravi economici e finanziari a carico del Comune
di Moriondo Torinese.
Art. 31
STRUTTURA DELLAZIENDA SPECIALE
Comma 1
La struttura, il funzionamento e lattività dellazienda speciale
sono disciplinati da apposito statuto, approvato dal Consiglio comunale.
Comma 2
Gli organi dellazienda speciale sono: il Consiglio di amministrazione,
il Presidente, il Direttore ed il Collegio di revisione.
Comma 3
Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione
sono nominati dal Sindaco fra coloro in possesso dei requisiti di eleggibilità
a Consigliere comunale e dotati di competenze specialistiche. Il Direttore
è assunto per pubblico concorso ovvero, nei casi di cui al T.U. 2578/25,
mediante chiamata diretta. Il Collegio di revisione è nominato dal Consiglio
comunale.
Comma 4
Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina
gli indirizzi e le finalità dellazienda, i criteri generali per la determinazione
delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali
e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sullattività.
Comma 5
Gli amministratori sono revocati per gravi violazioni di Leggi,
inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione.
Art. 32
LISTITUZIONE
Comma 1
Lesercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale può avvenire
a mezzo di istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità
giuridica ma dotati di autonomia gestionale.
Comma 2
Sono organi dellistituzione il Consiglio di amministrazione, il
Presidente ed il Direttore.
Comma 3
Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellistituzione,
i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione
dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo
ed esercita la vigilanza sullattività.
Art. 33
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLISTITUZIONE
Comma 1
Il Consiglio di amministrazione dellistituzione è composto da n.
5 componenti.
Comma 2
I componenti del Consiglio di amministrazione ed il Presidente dellistituzione
sono nominati dal Sindaco tra quanti hanno i requisiti per lelezione a
Consigliere comunale ed esperienza specifica.
Comma 3
Il Consiglio provvede alladozione di tutti gli atti di gestione
a carattere generale previsti da apposito regolamento, alluopo deliberato
dal Consiglio comunale, che può anche prevedere forme di partecipazione
dei cittadini o degli utenti alla gestione ed al controllo.
Comma 4
Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta, determina gli indirizzi
e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri
generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni
o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto
consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
Art. 34
IL PRESIDENTE DELLISTITUZIONE
Comma 1
Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione,
vigila sullesecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità
ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella
prima seduta del Consiglio di amministrazione.
Art. 35
IL DIRETTORE DELLISTITUZIONE
Comma 1
Il direttore dellistituzione è nominato dalla Giunta comunale con
le modalità previste dal regolamento.
Comma 2
Dirige tutta lattività dellistituzione, è il responsabile del
personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti
necessari ad assicurare lattuazione degli indirizzi e delle decisioni
degli organi delle istituzioni.
Art. 36
SOCIETÀ PER AZIONI OVVERO A RESPONSABILITA LIMITATA
Comma 1
Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dellEnte
a società per azioni ovvero a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo
anche alla loro costituzione.
Comma 2
Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione
del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà
essere maggioritaria.
Comma 3
Latto costitutivo, lo statuto ovvero lacquisto di quote od azioni
devono essere approvati dal Consiglio comunale. Deve essere garantita negli
organi di amministrazione la rappresentanza dei soggetti pubblici.
Comma 4
IL Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica
competenza.
Comma 5
I Consiglieri comunali e gli assessori non possono essere nominati
componenti i Consigli di amministrazione.
Comma 6
Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa allAssemblea dei
soci in rappresentanza dellEnte.
Comma 7
Il Consiglio comunale verifica annualmente landamento della società
e controlla che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato
nellambito dellattività esercitata.
CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 37
COLLABORAZIONE TRA ENTI
Comma 1
Il Comune persegue lo sviluppo di rapporti con gli altri Enti ovvero
privati per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate
tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi,
alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA
Art. 38
FINANZA LOCALE
Comma 1
Nellambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale,
il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse
proprie e trasferite.
Comma 2
Il Comune ha autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte,
delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti
costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
Comma 3
La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti regionali;
e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
f) risorse per investimenti;
g) altre entrate.
Comma 4
Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva
dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla
Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie
più deboli della popolazione.
Art. 39
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Comma 1
Lordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle
disposizioni di legge vigenti in materia ed è disciplinato dal Regolamento
comunale di contabilità.
Art. 40
RISULTATI DI GESTIONE
Comma 1
I risultati di gestione sono dimostrati mediante il rendiconto di
gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico
ed il conto del patrimonio e sono redatti secondo le modalità del Regolamento
comunale di contabilità.
Comma 2
Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale
entro il trenta giugno dellanno successivo allesercizio di riferimento.
Art. 41
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Comma 1
Il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri
documenti contabili dovranno consentire una lettura per programmi ed obiettivi
in modo da consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, anche
quello economico sulla gestione e quello relativo allefficacia dellazione
del Comune.
Comma 2
Il controllo finanziario-contabile, svolto dal revisore dei conti
potrà comportare il potere di proposte al Consiglio comunale in materia
di gestione economico-finanziaria dellEnte.
Comma 3
E facoltà del Consiglio richiedere al revisore dei conti ed agli
uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari
ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare
riguardo allorganizzazione e gestione dei servizi.
Art. 42
NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI
Comma 1
Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio tra le persone in
possesso dei requisiti indicati dalla legge.
Comma 2
Il revisore dei conti dura in carica un triennio, è rieleggibile
per una sola volta e non è revocabile, salvo che per inadempienza ai propri
doveri.
Comma 3
Il revisore dei conti che abbia perso i requisiti di eleggibilità
fissati dalla legge decade dalla carica.
Comma 4
La revoca e la decadenza dallufficio sono deliberate dal Consiglio
comunale.
Art. 43
SOSTITUZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
Comma 1
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore
dei conti, il Consiglio procede ad una nuova nomina, con le modalità previste
nellarticolo precedente.
Art. 44
FUNZIONI DEL REVISORE DEI CONTI
Comma 1
Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale, nel rispetto
delle funzioni attribuite dalla Legge.
Comma 2
A tal fine ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle
sedute del Consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico,
e della Giunta comunale, se richiesto.
Comma 3
In occasione delle convocazioni del Consiglio comunale riceverà
per conoscenza copia dellavviso di convocazione del Consiglio stesso.
Comma 4
Nellesercizio della funzione di controllo e di vigilaza della regolarità
contabile e finanziaria della gestione ha diritto di accesso agli atti
e documenti dellEnte.
Art. 45
DENUNCE PER FATTI DI GESTIONE DA PARTE DI CONSIGLIERI
Comma 1
Ogni Consigliere può denunciare al revisore dei conti fatti afferenti
alla gestione dellEnte, che ritenga censurabili. Il revisore dei conti,
qualora ritenga fondata la denuncia, ne riferirà o in sede di relazione
periodica al Consiglio o con altre modalità, che riterrà più opportune.
Comma 2
Quando la denuncia provenga da 1/3 dei Consiglieri, il revisore
dei conti deve provvedere senza indugio ad eseguire i necessari accertamenti
e riferire al Consiglio.
Art. 46
COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI
Comma 1
Al revisore dei conticompete un compenso secondo tariffe previste
dalle leggi o da accordi nazionali e secondo quanto stabilito dal Consiglio
comunale.
Art. 47
CONTROLLO DI GESTIONE
Comma 1
Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli
interni dellEnte il regolamento individua metodi, indici e parametri quali
strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità
dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Comma 2
La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei
ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dellattività amministrativa svolta.
TITOLO VI
PROPRIETA COMUNALE
Art. 48
BENI COMUNALI
Comma 1
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si
avvale del complesso dei beni di cui dispone.
Comma 2
I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
Comma 3
Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si fa riferimento
alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
Art. 49
BENI DEMANIALI
Comma 1
Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono
ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del codice civile.
Comma 2
La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù
eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
Comma 3
Fanno parte del demanio comunale, in particolare il mercato e il
cimitero.
Comma 4
Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
Art. 50
BENI PATRIMONIALI
Comma 1
I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime
del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
Comma 2
Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui
destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata
in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestono un carattere
pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non
nei modi stabiliti dalla legge.
Comma 3
Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono
unutilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso
i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.
Art. 51
INVENTARIO
Comma 1
Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili è redatto
inventario.
Comma 2
Il responsabile del Servizio contabile è responsabile della tenuta
dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione
dei titoli, atti, carte e scritture relativa al patrimonio.
Comma 3
Il riepilogo dellinventario deve essere allegato al rendiconto
di gestione
Comma 4
Le modalità della tenuta e dellaggiornamento dellinventario dei
beni sono disciplinate dal regolamento di contabilità, nellambito dei
principi di legge.
Art. 52
I CONTRATTI
Comma 1
Lattività contrattuale è disciplinata da apposito regolamento.
TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Art. 53
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Comma 1
Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini,
singoli o associati, allattività dellEnte, al fine di assicurarne il
buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
Comma 2
La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione
delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini
ad intervenire nel procedimento amministrativo.
Comma 3
Il Comune promuove tali forme di partecipazione anche nei confronti
dei cittadini dellUnione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Art. 54
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Comma 1
Il Comune riconosce, valorizza e promuove la costituzione di libere
forme associative o di volontariato a fini sociali, culturali, ricreativi
e sportivi e comunque di interesse pubblico generale.
Art. 55
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
Comma 1
Il Comune registra le associazioni che operano sul territorio, ovvero
le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, su istanza
delle medesime, al fine di poter riconoscere ad esse i diritti di cui ai
commi seguenti. Vengono registrate automaticamente le associazioni che
hanno già ottenuto contributi dallEnte purché sia rimasto invariato il
fine statutario.
Comma 2
Ogni associazione ha diritto di essere consultata in merito alle
iniziative del Comune nel settore in cui essa opera e a tal fine di ottenere
ogni informazione in possesso dellEnte.
Comma 3
Il Comune può erogare alle associazioni apolitiche contributi economici
per lo svolgimento dell attività associativa e mettere a disposizione
strutture, beni e servizi, con le modalità stabilite da regolamento.
Comma 4
Il regolamento deve salvaguardare la par condicio delle associazioni,
nel rispetto delle diverse tipologie di attività e di rispondenza al pubblico
interesse, nonchè stabilire una forma di erogazione di contributi subordinata
anche alla presentazione del programma annuale dellattività dellassociazione
e da un rendiconto a consuntivo.
CAPO II
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 56
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Comma 1
Il procedimento amministrativo è regolato dalla L. 241/90, dal presente
Statuto nonchè dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo
e sul diritto di accesso, al quale per quanto di specifico si rimanda.
Comma 2
Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio
competente in relazione alla natura delloggetto, secondo la suddivisione
in servizi effettuata dal regolamento di organizzazione dei servizi, ovvero
altro dipendente del servizio, dal responsabile individuato.
Comma 3
I procedimenti amministrativi vengono attivati ad istanza di parte
ovvero dufficio e si concludono entro trenta giorni dallavvio ovvero
entro il diverso termine stabilito dalla leggi o dal regolamento.
Art. 57
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Comma 1
LEnte è tenuto a comunicare a coloro nei cui confronti il provvedimento
è destinato a produrre effetti, a coloro la cui partecipazione sia prevista
da legge o regolamento nonchè a coloro ai quali il provvedimento può recare
pregiudizio, lavvio del procedimento, nonchè il responsabile dello stesso
ed il termine per la conclusione, salvo che sussistano impedimenti derivanti
da particolari esigenze di celerità.
Comma 2
I portatori di interessi pubblici o privati nonchè i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento.
Comma 3
La partecipazione al procedimento avviene sulla base del regolamento
e si esplica attraverso la visione degli atti istruttori e la presentazione
di memorie scritte e documenti, anche aggiuntivi o rettificativi.
Comma 4
Il Comune, per motivi di interesse pubblico e al fine di terminare
sollecitamente il procedimento, può stipulare con le parti interessate
accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
ovvero, nei casi previsti dalla legge, accordi sostitutivi dellatto.
Art. 58
MOTIVAZIONE DEGLI ATTI
Comma 1
Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione
non è dovuta per gli atti normativi e per quelli di contenuto generale.
Art. 59
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Comma 1
Al fine di assicurare la trasparenza dellattività amministrativa
e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia
interesse personale ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi dellEnte,
delle Aziende autonome e speciali, dei consorzi e dei gestori di pubblici
servizi, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dallapposito regolamento
comunale.
Comma 2
Per i cittadini residenti nel territorio di questo Comune si prescinde
dalla titolarità di un interesse giuridicamente rilevante.
Comma 3
La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun
diritto, tributo od altro emolumento.
CAPO III
MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Art. 60
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
Comma 1
Ogni cittadino in forma singola o associata può rivolgere allamministrazione
istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare lintervento su questioni
di interesse comune, esporre esigenze di natura collettiva ovvero profferte
per ladozione di atti di competenza dellente.
Art. 61
MODALITA DI PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE ISTANZE, PETIZIONI E
PROPOSTE
Comma 1
Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e devono
contenere in modo chiaro ed intelleggibile la questione che viene posta
o la soluzione che viene proposta nonché la sottoscrizione dei presentatori,
lidentificazione ed il recapito degli stessi.
Comma 2
Lamministrazione esamina latto e si pronuncia entro sessanta giorni
dalla presentazione e trasmette il risultato al proponente ovvero al primo
firmatario.
Comma 3
La petizione o la proposta devono essere inoltrate al Sindaco che
ne invia copia ai capigruppo.
Art. 62
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE
Comma 1
Nelle materie di competenza locale e di interesse comune, lamministrazione,
al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle proprie
iniziative, può avviare forme diverse di consultazione della popolazione,
anche attraverso lo svolgimento di assemblee pubbliche decentrate per zone
territorialmente omogenee cui possono partecipare i cittadini in forma
singola o associata.
TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 63
REVISIONE DELLO STATUTO
Comma 1
La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con
le stesse modalità previste per lapprovazione.
Art. 64
DISPOSIZIONI FINALI
Comma 1
Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo
regionale lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte e allAlbo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi,
nonché inviato al Ministero dellinterno per linserimento nella raccolta
ufficiale degli statuti.
Comma 2
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione
allAlbo pretorio.