Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 40 del 2 / 10 / 2003
Deliberazione del Consiglio Regionale 16 settembre 2003, n. 292 - 29116
Legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi in materia di movimenti migratori) e successive modificazioni: articolo 3. Programma attuativo anno 2003
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
per le ragioni illustrate in premessa:
1. di approvare il Programma Attuativo per lanno 2003 - gestione legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 - (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e successive modificazioni, così come riportato negli allegati 1/1, 1/2 che fanno parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire, al fine di consentire unadeguata conoscenza del presente programma da parte dei soggetti interessati e degli Uffici e/o Enti che debbono darne applicazione, che gli interventi relativi allarticolo 10 decorreranno dai rientri che avverranno a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; per i rientri effettuati antecedentemente, continueranno a valere le procedure e lentità dei contributi previsti nel precedente programma attuativo 2002;
3. di stabilire che il presente programma resti in vigore anche per lanno successivo fino allattuazione da parte della Giunta regionale del nuovo Programma attuativo annuale;
4. di demandare alla Giunta regionale la regolamentazione con apposita convenzione dei rapporti, per lanno 2003, tra lAmministrazione regionale e la Federazione delle Associazioni dei Piemontesi nel Mondo, al fine di avvalersi della collaborazione della federazione stessa, per consentire una più efficace realizzazione del Programma attuativo allegato;
5. di demandare alla Giunta regionale lemanazione delle disposizioni attuative e degli atti deliberativi e/o determinativi di Settore, per gli impegni di spesa relativi allallegato programma.
Allegato 1/1
PROGRAMMA ATTUATIVO PER LANNO 2003 - GESTIONE LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1987 N. 1 (INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI MOVIMENTI MIGRATORI) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
PREMESSA
Il Programma 2003 mantiene la sinteticità della forma del Programma 2002 e conferma gli elementi di continuità introdotti dai Programmi attuativi precedenti individuando quelle significative innovazioni di cui lo stesso Consiglio regionale è già stato partecipe.
Gli interventi per i quali è richiesta lapprovazione da parte del Consiglio regionale sono individuati dallarticolo 9 della richiamata legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e sono tesi a:
* favorire il rientro e lidonea sistemazione degli emigrati che rientrano definitivamente in Piemonte;
* favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati rimpatriati e dei loro familiari;
* favorire il reinserimento degli emigrati mediante agevolazioni per lacquisizione, nel territorio regionale, di idoneo alloggio;
* favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle attività produttive;
* agevolare linserimento dei figli degli emigrati nellordinamento scolastico nazionale anche attraverso la frequenza scolastica di corsi universitari e post universitari nonché il superamento delle difficoltà linguistiche;
* organizzare, nel territorio regionale, soggiorni culturali e viaggi studio per i figli degli emigrati ed iniziative di turismo sociale e di interscambio;
* assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative ed attività culturali a favore degli emigrati;
* curare la diffusione tra le Comunità degli emigrati di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico;
* effettuare studi, indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio;
* sostenere lattività delle Associazioni degli emigrati.
Gli interventi su richiamati sono ulteriormente esplicitati agli articoli della l.r. 1/1987 di seguito elencati:
10) Provvidenze per i rientri;
11) Formazione e riqualificazione professionale;
12) Contributi per lacquisto, la costruzione o il recupero della prima casa;
13) Riserva ed assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare;
14) Incentivazione di attività produttive;
15) Inserimento scolastico;
16) Soggiorni, scambi, turismo sociale;
17) Iniziative ed attività culturali;
18) Informazione;
19) Attività promozionale in Italia ed allestero;
20) Diploma di benemerenza a emigrati;
21) Studi, indagini, ricerche;
22) Contributi ad Associazioni e Federazioni.
La l.r. 1/1987 e successive modificazioni consente che possano essere altresì utilizzate le risorse disponibili nei rispettivi capitoli di Bilancio degli assessorati competenti nelle rispettive materie; ciò si propone il Programma prevedendo iniziative cofinanziate anche dallAssessorato al Commercio.
Per ciò che concerne i Frontalieri si ribadisce che essi sono assimilati, agli effetti della presente legge, ai lavoratori emigrati per le provvidenze e gli interventi che nel programma in oggetto sono ad essi riferiti. Per loro saranno predisposti appositi programmi di reinserimento formativo finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro di quei soggetti che ne sono stati espulsi a seguito della crisi dei settori in cui avevano trovato unoccupazione; ciò è stato specificatamente richiesto dai Rappresentanti dei medesimi durante la riunione della Consulta regionale dellEmigrazione tenutasi a Santa Maria Maggiore, nella quale si è stabilito lorganizzazione di un Convegno entro i primi sei mesi del 2003 che affronti le tematiche del settore.
Il Programma è stato approvato dalla Consulta regionale dellEmigrazione come prevede la l.r. 1/1987 la quale ha approvato altresì la facoltà di trasferire risorse dal capitolo 11892 al capitolo 11990, e viceversa, qualora necessitasse.
Per una più efficace realizzazione del presente Programma Attuativo lAmministrazione Regionale si avvarrà della collaborazione della Federazione delle Associazioni Piemontesi nel Mondo con la quale stipulerà unapposita convenzione.
Il presente Programma è adottato ai sensi ed agli effetti di cui allarticolo 3 della l.r. 1/1987 e sue successive modificazioni e resta in vigore anche per lanno successivo sino allapprovazione da parte della Giunta regionale del nuovo programma attuativo annuale.
Alla Giunta regionale ed alla Struttura competente sono demandate ulteriori e più dettagliate disposizioni che si rendano indispensabili allattuazione del presente programma, fermo restando che dovranno essere coerenti e conseguenti al medesimo.
DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI
Gli articoli ai quali gli interventi si riferiscono sono relativi alla l.r. 1/1987
ARTICOLO 10
PROVVEDIMENTI PER I RIENTRI
Lettera a) Spese di viaggio e trasporto masserizie
Soggetti beneficiari
1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza, in possesso della cittadinanza italiana, che abbiano maturato un periodo di permanenza allestero non inferiore ai tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti alla richiesta di rientro.
2) Figli o coniuge superstite dei soggetti di cui al punto precedente.
Detti soggetti devono essere rientrati dallestero definitivamente fissando la propria prima residenza in un Comune del Piemonte.
Condizioni economiche per laccesso ai contributi
Larticolo 10 - comma 1, lettera a) - stabilisce come requisito per laccesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza di disagiate condizioni economiche. Si intendono come tali le situazioni in cui il lavoratore emigrato ed il suo nucleo familiare dispongono di un reddito non superiore a quello indicato allallegata Tabella 1, in nota alla quale è precisato altresì come debba intendersi il nucleo familiare ed il reddito accertabile. Tale reddito dovrà essere comunque rapportato di volta in volta alla situazione economica dei paesi di emigrazione di provenienza.
Tipologia dellintervento
1) Spese di viaggio
Concessione di un contributo a fronte delle spese di viaggio sostenute per il rientro dal Paese di emigrazione in Piemonte. Lentità del contributo è pari al 50% del costo del biglietto aereo di ritorno in classe turistico/economica - per i soli rientri da paesi extraeuropei - o ferroviario di seconda classe - per i rientri da paesi europei - utilizzato dal lavoratore emigrato per il rientro. I biglietti emessi con la dicitura andata e ritorno saranno rimborsati al 25% (50% della sola andata).
Loriginale del biglietto dovrà essere consegnato, dal soggetto richiedente il contributo, al momento dellistruzione della pratica. Nel caso di rientro effettuato con mezzo proprio da paesi europei lentità del contributo è fissata fino ad un massimo di 285 Euro per nucleo con lapplicazione delle vigenti tariffe ACI, cui vanno aggiunti il rimborso delle spese dellautostrada e, nella misura del 50% del costo dei relativi biglietti per i traghetti.
Il contributo, per il biglietto aereo o ferroviario, si intende allo stesso modo per le spese sostenute da ciascuno dei familiari a condizione che:
a) rientrino congiuntamente al lavoratore emigrato;
b) siano nati allestero ovvero, nel caso di congiunti che abbiano raggiunto allestero il lavoratore emigrato, abbiano soggiornato allestero tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni;
c) possono considerarsi familiari a carico del lavoratore che rientra quelli considerati tali dalla normativa italiana sugli assegni familiari e risultano componenti lo stesso nucleo familiare dal relativo stato di famiglia.
Al fine della presente disposizione sono da ritenersi rientri congiunti quelli che avvengono nellarco di 180 giorni dal ritorno del primo rientrato dal nucleo.
2) Trasporto delle masserizie
Concessione di un contributo a titolo di concorso nelle spese sostenute per il trasporto delle masserizie da parte del lavoratore emigrato che rientra. Sono considerate ai fini delle determinazioni del rimborso anche le spese sostenute per il trasporto delle masserizie dai familiari a condizioni che questi:
a) rientrino congiuntamente con il lavoratore emigrato;
b) siano nati allestero ovvero, nel caso di congiunti che abbiano raggiunto allestero il lavoratore emigrato, abbiano soggiornato allestero 3 anni consecutivi negli ultimi 5;
c) possono considerarsi familiari a carico del lavoratore che rientra quelli considerati tali ai sensi della normativa italiana sugli assegni familiari e risultino come componenti dello stesso nucleo familiare dal relativo stato di famiglia.
Al fine della presente disposizione sono da ritenersi rientri congiunti quelli che avvengono nellarco di 180 giorni dal primo rientrato dal nucleo.
Il contributo si riferisce alle spese sostenute per il trasporto delle masserizie non ricomprese nei biglietti di viaggio di cui al punto precedente, che siano fatti rientrare congiuntamente con i lavoratori emigrati o i loro familiari oppure che viaggino separatamente a condizione che dai biglietti di viaggio risultino spedite nel termine di 60 giorni antecedenti o susseguenti quello del rientro delle persone a cui si riferiscono.
Lentità del contributo è fissata nel 50% delle spese sostenute e documentate nei seguenti limiti:
a) rientro da paese europeo 393 Euro per ogni nucleo familiare;
b) rientro da paese extraeuropeo 1.679 Euro per ogni nucleo familiare.
Cumulabilità
Il contributo relativo al biglietto di viaggio è cumulabile con quello per il trasporto delle masserizie.
I contributi di cui trattasi possono essere cumulati con quello di prima sistemazione di cui articolo 10, lettera b) della presente legge, ove sussistano naturalmente i presupposti per la concessione di questo, come stabilito dal presente programma.
Lettera b) Contributi di prima sistemazione
Soggetti beneficiari
1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza - che abbiano maturato un periodo di permanenza allestero non inferiore ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni, in possesso della cittadinanza italiana.
2) Figli o coniuge superstite dei soggetti di cui al punto precedente.
Detti soggetti devono essere rientrati dallestero definitivamente fissando la loro prima residenza, al momento del rimpatrio, in un Comune del Piemonte.
Condizioni economiche per laccesso ai contributi
Larticolo 10, comma 1, lettera b) stabilisce come requisito per laccesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza delle condizioni di bisogno. Si intende come tale la situazione in cui il lavoratore emigrato ed il suo nucleo familiare dispongono di un reddito non superiore a quello indicato nellallegata Tabella 2 in nota alla quale è precisato altresì come debba intendersi il nucleo familiare.
Tipologia dellintervento
Concessione di un contributo una tantum destinato a favorire la prima sistemazione dei lavoratori emigrati e dei loro familiari che rientrano in Piemonte e versano in condizioni di bisogno. Lentità del contributo è fissata, indipendentemente dallo Stato Estero di provenienza, nella somma fissa di 285 Euro per capofamiglia aumentata di 57 Euro per ogni familiare a carico, intendendosi come tali quelli così individuati dalla normativa italiana vigente in materia di assegni familiari.
Cumulabilità
Il contributo di cui trattasi è cumulabile con quelli relativi al concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie; è cumulabile altresì con il contributo per lavvio di attività produttive di cui allarticolo 14 della l.r. 1/1987.
ARTICOLO 10 ULTIMO COMMA
TRASPORTO SALME
Soggetti beneficiari
1) Il contributo è riferito al trasporto in Piemonte delle salme di emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza, in possesso della cittadinanza italiana, allatto del decesso, che abbiano maturato un periodo di permanenza allestero non inferiore ai tre anni consecutivi nei cinque precedenti il decesso.
2) Figli o coniuge che abbiano raggiunto lemigrato nei paesi di emigrazione.
Condizioni economiche per laccesso al contributo
Larticolo 10, ultimo comma, stabilisce, come condizione per laccesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza di disagiate condizioni economiche. Si intende come tale la situazione economica in cui la famiglia del deceduto dispone di un reddito non superiore a quello indicato nellallegata Tabella 1 comprendendo, oltre al reddito proprio, quello eventualmente derivante dalla successione ereditaria.
Tipologia dellintervento ed entità del contributo
Lintervento consiste nel concorso delle spese sostenute e documentate per la traslazione della salma del lavoratore emigrato e del suo familiare deceduto allestero, in un Comune del Piemonte.
Lentità del contributo è pari al 50% delle spese sostenute entro il limite massimo di 853 Euro per le salme traslate dai Paesi Europei e di 1.679 Euro per le salme traslate dai Paesi extra Europei.
ARTICOLO 11
FORMAZIONE PROFESSIONALE
La Regione si impegna ad assumere iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri che ai sensi dellarticolo 2 della presente legge sono equiparati agli emigrati, qualora si verificasse una consistente richiesta, tale da consentire lorganizzazione di corsi di formazione professionale di soggetti in età attiva. Saranno attivati corsi di riqualificazione professionale dedicati ai frontalieri espulsi dal mercato del lavoro e per i quali il medesimo offre nuovi inserimenti in attività con più alta specializzazione.
ARTICOLO 12
CONTRIBUTI PER LACQUISTO, LA COSTRUZIONE O IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA
Per questo tipo di interventi si rimanda a quanto previsto dai bandi emessi annualmente dalla Giunta regionale - Assessorato allEdilizia.
ARTICOLO 13
RISERVA ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI TIPO ECONOMICO E POPOLARE
Per favorire laccesso alla prima abitazione agli emigrati rimpatriati in possesso dei requisiti previsti dallarticolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come integrata e modificata dalla l.r. 22/2001, entro tre anni successivi alla data del loro rientro, è consentito presentare la richiesta per contributi o per lassegnazione di un alloggio di tipo economico e popolare al Comune in cui risiedono usufruendo di un punteggio non inferiore a quello attribuito negli stessi bandi alle giovani coppie. A questo proposito, la l.r. 46/1995, articolo 2, lettera b) esonera i lavoratori emigrati, dal possedere la residenza anagrafica o dal documentare la propria attività lavorativa svolta nei Comuni compresi nellambito territoriale a cui si riferisce il bando al momento dellistruttoria delle domande.
ARTICOLO 14
INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Soggetti beneficiari
1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza in possesso della cittadinanza italiana, che abbiano maturato un periodo di permanenza allestero non inferiore ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni.
2) Figli o coniuge superstite dei soggetti di cui al punto precedente.
Detti soggetti devono essere rientrati dallestero definitivamente fissando la propria prima residenza in un Comune del Piemonte.
Condizioni economiche per laccesso ai contributi
Larticolo 14 non prevede particolari situazioni economiche quali condizioni per laccesso ai contributi.
Tipologia dellintervento
Concessione di un contributo una tantum in conto capitale per investimenti finalizzati allavvio di unattività produttiva, in forma singola o in cooperativa, nei settori dellAgricoltura, dellArtigianato, del Commercio e del Turismo.
Nel caso di iniziative in forma cooperativa almeno l80% dei soci deve avere le caratteristiche soggettive di cui al paragrafo precedente.
I contributi si riferiscono a:
* acquisizione di immobili da destinare allattività: ristrutturazione degli stessi e possono anche riferirsi ad immobili avuti in locazione;
* acquisizione di arredi, macchinari ed attrezzature necessarie per lavvio dellattività
La l.r. 1/1987 prevede che i beni per i quali si richiede il contributo siano finalizzati allavvio dellattività (produttiva, commerciale, di servizio); lesistenza di detta finalizzazione rappresenta una delle condizioni basilari per laccoglimento della domanda.
Entità dei contributi
1) Per lacquisizione e/o la ristrutturazione di immobili (terreni, fabbricati), il contributo è fissato nella misura del 30% del valore degli stessi o del costo della ristrutturazione, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare la somma di 5.578 Euro
2) Per lacquisizione di beni mobili (terreni, fabbricati), il contributo è fissato nella misura del 30% del valore degli stessi, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare la somma di 2.841 Euro
I contributi relativi ai punti 1 e 2 possono cumularsi nei relativi limiti di spesa. Il contributo è concesso in ununica soluzione a fronte della presentazione della documentazione comprovante lavvenuta acquisizione dei beni in proprietà e/o lavvenuta effettuazione della ristrutturazione.
Nel caso di beni acquisiti con il contratto di leasing, il contributo è determinato sulla base del valore del bene quale risulta dal contratto ed è erogato in ununica soluzione a fronte dellavvenuta dimostrazione del pagamento della prima rata del canone, - se inferiore o uguale a questo - o in più soluzioni, ciascuna non superiore al canone versato e fino alla concorrenza dellentità del contributo se questa è superiore allimporto della rata e delle rate successive.
Cumulabilità
I contributi di cui allarticolo 14 sono cumulabili con le indennità di prima sistemazione di cui allarticolo 10; sono altresì compatibili con leventuale contributo per le spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, ove sussistano le condizioni che ne costituiscano il presupposto.
ARTICOLO 15
INSERIMENTO SCOLASTICO
Allo scopo di assicurare linserimento nellordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati rimpatriati, la Regione in concorso con i programmi nazionali e comunitari con Associazioni ed Enti che operano nel settore dellistruzione, si impegna a promuovere, nel rispetto delle competenze dellautorità scolastica, qualora se ne presenti la necessità, quanto segue:
a) corsi di recupero linguistico ed inserimento;
b) corsi di lingua italiana per cittadini italiani privi di rudimenti linguistici;
c) incontri, convegni, seminari, per gli operatori impegnati nelle attività di cui alle precedenti lettere a) e b).
d) corsi finalizzati al riconoscimento di titoli di studio acquisiti allestero.
Per questi interventi non si prevedono spese dirette.
Corsi di lingua italiana per i nostri corregionali e i loro discendenti per la realizzazione dei quali si prevede una spesa di Euro 24.940,00.
ARTICOLO 16
SOGGIORNI, SCAMBI E TURISMO SOCIALE
La Regione Piemonte organizza autonomamente o in collaborazione con altre Regioni, soggiorni per giovani di origine piemontese e per anziani emigrati, in Piemonte. Per i giovani, in accordo con le Associazioni dei Piemontesi nel Mondo, si prevedono periodi di soggiorno organizzati con un calendario di visite guidate alle località più caratteristiche, momenti di arricchimento culturale e di conoscenza del sistema economico e produttivo della Regione. La scelta può favorire gruppi e Comunità che organizzano viaggi di conoscenza del Piemonte (della sua cultura e delle sue tradizioni) e della sua gente, oppure soggetti che partecipano a stage o concorsi indetti e/o coordinati dagli Uffici Regionali.
Gli anziani sono invece agevolati nel riavvicinamento ai propri congiunti e nellincontro con le Autorità dei Comuni dai quali originariamente provengono.
a) Soggiorni culturali e viaggi di studio - formazione per figli e/o discendenti di emigrati Piemontesi.
Beneficiari
I figli ed i discendenti di emigrati Piemontesi aventi le caratteristiche di cui allarticolo 1 della l.r. 1/1987 in età compresa tra i 18 ed i 30 anni, che non abbiano già partecipato ad altri soggiorni.
Natura dellintervento
Finalizzandolo alla conoscenza delle realtà e della storia regionale nelle ultime generazioni degli emigrati, la Regione provvede allaccoglimento dei giovani in idonee strutture ricettive (convitti, istituti, alberghi), alla copertura delle spese di viaggio agli oneri relativi alla loro eventuale assicurazione sanitaria valida per la durata del soggiorno, alle attività culturali, ricreative, turistiche che si svolgeranno durante la permanenza dei giovani nella nostra Regione, alle prestazioni professionali di guide ed animatori culturali. Può essere assunto altresì lonere, per la partecipazione a ciascun soggiorno di soggetti di età superiore a quella dianzi riportata, purché anchessi emigrati o figli e/o discendenti di emigrati Piemontesi con ruolo di accompagnatori in aggiunta al numero dei giovani autorizzati ad usufruire delliniziativa. Le relative spese possono essere assunte dalla Regione nella loro totalità oppure può essere prevista a carico dei partecipanti, (fatti salvi i casi di giovani appartenenti a nuclei familiari che versino in disagiate condizioni economiche, attestate dalle competenti autorità consolari) quando liniziativa assuma certa importanza sia per linvestimento economico che per quello formativo che sottende.
La Regione può inoltre assumere direttamente, con deliberazioni della Giunta regionale, e con lassenso preventivo della Consulta regionale dellEmigrazione, le spese per lorganizzazione di soggiorni da attuarsi in collaborazione con altre Regioni ed Enti locali.
Modalità di esecuzione
I soggiorni possono essere organizzati anche in collaborazione con Enti Locali e con le Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli degli emigrati piemontesi riconosciuti ai sensi dellarticolo 22 della l.r. 1/1987.
Le scelte dei soggiorni da realizzarsi nel corso dellanno sono determinate da criteri che tengono conto, per quanto possibile:
1) dellavvicendamento dei Paesi di provenienza dei beneficiari;
2) delle esigenze manifestate dagli interessati per quanto concerne la scelta e le modalità dei progetti, nonché i periodi di svolgimento;
3) di una razionale selezione delle attività formative culturali ed integrative.
Nellaccoglimento delle richieste si tenderà a privilegiare i soggetti più meritevoli dal punto di vista del rendimento scolastico, e gli appartenenti a famiglie non abbienti dietro opportuna segnalazione da parte delle Associazioni/Federazione/Circoli dei piemontesi allestero.
Gli Enti coorganizzatori, nel predisporre i programmi di soggiorno, devono prevedere alcune norme regolamentari che contemplino:
* regole generali di comportamento da tenersi dai giovani ospiti durante il loro soggiorno;
* provvedimenti disciplinari per i vari casi di inosservanza delle predette regole;
* risarcimento dei danni materiali eventualmente causati dai soggetti di cui sopra per comportamenti dolosi;
* risarcimento delle spese organizzative per le attività non realizzate per colpa imputabile agli utenti, ovvero maggiori spese sostenute per la stessa ragione;
* pagamento delle spese di carattere personale (telefonate, fax, e/o altro) da parte degli stessi.
Interventi per lanno 2003
1) Delegazione di Piemontesi in visita al Piemonte;
2) borse di Studio tematiche su emigrazione;
3) prosecuzione Concorso Storie di Migrazioni III Edizione;
4) festa del Piemonte;
5) turismo sociale per gli emigrati di origine piemontese che abbiano compiuto il 55° anno di età e che non siano rientrati in Piemonte da almeno 10 anni e non necessitino di particolare assistenza durante la loro permanenza;
6) iniziative ulteriori inerenti a convegni e/o manifestazioni;
7) progetto ALPIP (America Latina Piemonte Politecnico) con Politecnico di Torino, CCIAA, Unioncamere, FederPiemonte, Unione Industriali, Fondazioni CRT e Boella;
8) turismo giovanile.
ARTICOLO 17
INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI
La Regione favorisce iniziative ed attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati ed i loro discendenti il valore dellidentità della terra dorigine e rinsaldare i rapporti culturali con il Piemonte. Le iniziative promosse o agevolate nei paesi di emigrazione, a favore delle collettività di origine piemontese, in particolare dei giovani discendenti dei Piemontesi emigrati sono volte a far conoscere la storia, la cultura, larte, le tradizioni e la realtà socio - economica del Piemonte e a favorire manifestazioni locali con incontri tra i nostri corregionali.
Interventi per lanno 2003
1) Iniziative da realizzarsi a favore delle comunita piemontesi allestero;
2) partecipazione a progetti predisposti da Enti pubblici e/o privati e/o lUniversità di Torino;
3) partecipazione ad altre iniziative promosse da Enti pubblici e/o Privati;
4) promozione iniziative conseguenti al Primo Raduno dei Piemontesi dEuropa ed alla conferenza degli italiani nel mondo, con la realizzazione della Seconda Conferenza dei Piemontesi nel mondo da tenersi a Novara, secondo le intese assunte nel corso delle Prima Conferenza nella quale si individuò il criterio della turnazione delle sedi di svolgimento.
ARTICOLO 18
INFORMAZIONE
Con il Registro delle Associazioni la Regione ha acquisito ed acquisisce annualmente quegli elementi conoscitivi atti a fornire tutti quei dati quantificanti la consistenza delle Associazioni, le loro attività e le loro strutture.
Tramite lapporto dellattività editoriale delle Associazioni/Circoli/Federazioni che operano con carattere di continuità e specificità a favore degli emigrati piemontesi, lAmministrazione regionale provvede alla diffusione ed alla conoscenza della legislazione regionale e della realtà economica, storica e sociale anche tramite linvio di idonee pubblicazioni. Più volte allanno provvede altresì alla diffusione tra le Comunità dei Piemontesi di materiale audiovisivo e di libri al fine di rinsaldare i rapporti culturali ed economici degli emigrati e dei loro discendenti con la terra di origine.
Interventi per lanno 2003
1) Iniziative editoriali: Giornale informativo trimestrale Piemontesi nel Mondo. Prosieguo delliniziativa ed aggiornamento dellindirizzario;
2) acquisto volumi o pubblicazioni;
3) Proseguimento delliniziativa finalizzata alla costituzione rete supporto informatico presso Federazioni/Associazioni/Circoli/Comunità piemontesi allestero - gestione sito web per informazioni ad associazioni - Eventuale ulteriore potenziamento del sito Piemontesinelmondo.it.
ARTICOLO 19
ATTIVITÀ PROMOZIONALE IN ITALIA ED ALLESTERO
La Regione Piemonte individua le linee di attività promozionali sulla base di:
a) iniziative che emergono in seno alla Consulta regionale dellEmigrazione;
b) iniziative proposte dai soggetti riconosciuti ai sensi della l.r. 1/1987.
Le iniziative dovranno essere coordinate con le iniziative di promozionalità di competenza della Giunta regionale e degli altri settori regionali.
In base agli accordi tra la Regione ed il Centro Estero delle Camere di Commercio Piemontesi a questultimo, compete un ruolo importante nellesame dei progetti che provengono dalle nostre Associazioni allestero e nella definizione dei programmi di promozione del Settore Affari Internazionali e Comunitari e della Regione in genere, e delle priorità dintervento.
Interventi per lanno 2003
1) Tournée allestero di Gruppi Folcloristici in occasione di manifestazioni di grande respiro culturale direttamente collegati allemigrazione;
2) realizzazione volumi e/o documentari informativi sullemigrazione piemontese riferita ai paesi del mondo ove questa si è diretta;
3) prosecuzione degli incontri - scambio (istituzionali, economico-produttivi e sociali) della Comunità piemontese con le Comunità Piemontesi residenti in Australia, Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti, ed Europa anche in collaborazione con il Consiglio regionale;
4) Incontri con le Comunità dei Piemontesi dEuropa e del Mondo;
5) Convegno sul Frontalierato;
6) 2 a Conferenza dei Piemontesi nel Mondo.
ARTICOLO 20
DIPLOMI DI BENEMERENZA A EMIGRATI
La Giunta regionale, sentito il parere dellUfficio di Presidenza della Consulta regionale dellEmigrazione, può conferire ogni anno diplomi di benemerenza agli emigrati piemontesi che hanno onorato il nome del Piemonte nel mondo per un periodo di emigrazione non inferiore a 20 anni complessivamente.
Spese ulteriori
Ulteriori iniziative in attuazione della l.r. 1/1987 possono essere realizzate dallAmministrazione Regionale anche in collaborazione con la Federazione delle Associazioni dei Piemontesi nel Mondo.
ARTICOLO 21
STUDI, INDAGINI, RICERCHE
Sono previste eventuali collaborazioni con lUniversità di Torino, le Province Piemontesi Comuni ed Enti per meglio conoscere i fenomeni migratori e per ottenere un quadro completo dellemigrazione piemontese nel mondo. E di particolare interesse poi, favorire la conoscenza del ruolo avuto dalle donne piemontesi emigrate nelle attività imprenditoriali, culturali, scientifiche e sociali. A tal fine appare utile affidare ad istituti di ricerca, già esperti della materia, lavvio di unindagine in tal senso.
ARTICOLO 22
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/FEDERAZIONI/CIRCOLI
Associazioni/Federazioni/Circoli riconosciuti
Le Associazioni, le Federazioni, i Circoli aventi le caratteristiche ed i requisiti di cui allarticolo 22 sono inserite, a domanda, in apposito Registro, costituito presso il Servizio Regionale competente.
Nel registro sono iscritte in sezioni separate, tre tipologie diverse di soggetti:
1) Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che svolgono attività a favore degli emigrati in genere;
2) associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che svolgono attività specificatamente a favore degli emigrati piemontesi;
3) associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che svolgono attività a favore degli immigrati dalle altre Regioni dItalia in Piemonte.
Ammissione e determinazione dei contributi
I contributi destinati allo svolgimento di specifiche attività di cui allarticolo 22, comma 3, sono concessi alle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli iscritti nel Registro di cui al punto precedente. I contributi non hanno carattere di periodicità e generalità, ma sono concessi di volta in volta allAssociazione richiedente ed in relazione allo svolgimento di specifiche iniziative individuate dalla legge , e cioè:
1) alle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che operano a favore degli emigrati per le iniziative aventi contenuto e finalità corrispondenti a quanto stabilito negli articoli 16, 17 e 18;
2) alle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli di immigrati in Piemonte dalle altre Regioni dItalia aventi contenuto e finalità analoghe a quelle indicate dallarticolo 17.
Le Associazioni (Federazioni o Circoli) che intendono essere ammessi a contributo, devono presentare al Settore Affari Internazionali e Comunitari, il piano complessivo delle attività che intendono svolgere nel corso dellanno, individuando le priorità delle iniziative stesse; annesso al Programma di questultima deve esserci, quale elemento indispensabile, la relativa quantificazione economica.
Lammissione al contributo è oggetto di determinazione del Responsabile del Settore Affari Internazionali e Comunitari, sentito il parere della Consulta Regionale dellEmigrazione a seguito di debita domanda presentata dallAssociazione, Federazione, Circolo interessato e corredata dalla documentazione illustrante liniziativa e le previsioni di spesa, il tutto riassunto in uno specifico Programma di Attività. La concessione del contributo può essere revocata, e quindi successivamente recuperata, se:
a) liniziativa non viene realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;
b) vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese;
c) la documentazione presentata a giustificazione delliniziativa per la quale si è richiesto ed ottenuto il contributo non presenta i requisiti ampiamente illustrati in precedenza ed i soggetti cui compete detta presentazione non hanno provveduto, dopo regolare sollecito da parte del Settore Affari Internazionali e Comunitari, ad ottemperare a quanto previsto dal presente programma.
Linosservanza delle norme, previste dalla l.r. 1/1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente regolamento, e la diversa destinazione dei fondi comportano lesclusione dai contributi negli esercizi successivi.
Prospetto indicativo delle modalità di copertura della spesa relativa allattuazione del Programma 2003 - gestione legge regionale 9 gennaio 1987 n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e successive modificazioni, allinterno del Bilancio di previsione 2003.
La seguente Tabella diversifica gli stanziamenti delle singole UPB e dei capitoli concernenti lemigrazione.
UPB CAPITOLO DENOMINAZIONE 2003
S1041
Gabinetto Presidenza della Giunta
Affari
Internazionali e Comunitari 11892 Spese dirette per il finanziamento
degli
interventi in materia di
movimenti migratori Euro 481.000,00
S1041
Gabinetto
Presidenza della
Giunta Affari Internazionali e Comunitari 11990 Interventi
in materia di movimenti
migratori Euro 268.000,00
S1042
Gabinetto Presidenza
della Giunta Affari
Internazionali e Comunitari 20570 Interventi per lincentivazione
dellattività produttiva degli emigrati
che rientrano Euro 10.330,00
La seguente tabella riporta gli importi indicativi per lanno 2003 suddivisi per i diversi ambiti di intervento previsti dalla l.r. 1/1987
L.R. 1/1987 artt. importo UPB Capitoli
Art. 10 Euro 51.645,00 S1041 11990
Art.
14 Euro 10.330,00 S1042 20570
Art. 15 Euro 24.940,00 S1041 11892
Artt. 16, 22 Euro
103.291,00 S1041 11990
Art. 16 Euro 57.596,00 S1041 11892
Art. 17 Euro 51.646,00 S1041 11892
Art.
18 Euro 54.130,00 S1041 11892
Art. 19 Euro 163.034,00 S1041 11892
Art. 22 Euro 113.064,00 S1041 11990
Artt.
16, 17, 18, 19, 20 Euro 130.000,00 S1041 11892
N.B. Per larticolo 21 è possibile
provvedere con i fondi previsti dal Bilancio Regionale sullUPB 5991 Affari
Istituzionali Processo di delega cap. 10870: Incarichi e Consulenze (art.
24 l.r. 1/1987).
Allegato 1/2
TABELLA 1
Determinazione delle disagiate condizioni economiche al fine dellapplicazione dellarticolo 10 (lettera a), della l.r. 1/1987.
LIMITI DI REDDITO
n. componenti reddito annuale
nucleo familiare per nucleo
1 8.424 Euro
2 11.879
Euro
3 14.203 Euro
4 17.069 Euro
5 17.328 Euro
6 23.034 Euro
7 24.842 Euro
TABELLA 2
Determinazione dello stato di bisogno al fine dellapplicazione dellarticolo 10 (lettera b), della l.r. 1/1987.
LIMITI DI REDDITO
n. componenti reddito annuale
nucleo familiare per nucleo
1 7.505 Euro
2
9.271 Euro
3 11.048 Euro
4 12.834 Euro
5 13.836 Euro
6 15.845 Euro
7 24.821 Euro
(omissis)