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Bollettino Ufficiale n. 36 del 4 / 09 / 2003
Codice 14
D.D. 12 agosto 2003, n. 647
Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio regionale - L. 21 novembre 2000, n. 353. Piano regionale antincendi boschivi 2003-2006 approvato con D.G.R. n. 19-8196 del 13 gennaio 2003
Vista la Legge 21 novembre 2000 n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi la quale prevede che le Amministrazioni regionali stabiliscano per i propri territori i periodi a rischio di incendio;
vista la legge regionale n. 16 del 9 giugno 1994 la quale al 9° comma dellart. 7 prevede che nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi è vietato accendere fuochi, nonché procedere ad operazioni che possono provocare incendi boschivi;
visto il Piano Regionale Antincendi Boschivi 2003-2006 approvato con D.G.R. n. 19-8196 del 13 gennaio 2003;
considerate le attuali, eccezionali condizioni meteorologiche che impongono comunque lo stato di grave pericolosità su tutto il territorio della Regione Piemonte;
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
visto lart. 23 della l.r. 51/97;
determina
Dalla data odierna, su tutto il territorio della Regione Piemonte, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
La cessazione dello stato di grave pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Direttore per lEconomia montana e Foreste al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.
A tal fine
rende noto
che durante tale periodo è vietato in tutti i territori boscati e cespugliati e sino ad una distanza di 50 m da essi: accendere fuochi, far brillare mine, utilizzare fuochi dartificio, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa comunque creare pericolo di incendio. Sono annullate le deroghe previste dallart. 7, 3° comma della Legge regionale 9 giugno 1994, n. 16;
che per le violazioni ai disposti della presente determinazione sono applicate le sanzioni e le pene previste dagli articoli 10 e 11 della Legge 21 novembre 2000 n. 353.
Il Direttore regionale
Nino Berger