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Bollettino Ufficiale n. 36 del 4 / 09 / 2003

Codice 14
D.D. 12 agosto 2003, n. 647

Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio regionale - L. 21 novembre 2000, n. 353. Piano regionale antincendi boschivi 2003-2006 approvato con D.G.R. n. 19-8196 del 13 gennaio 2003

Vista la Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” la quale prevede che le Amministrazioni regionali stabiliscano per i propri territori i periodi a rischio di incendio;

vista la legge regionale n. 16 del 9 giugno 1994 la quale al 9° comma dell’art. 7 prevede che nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi è vietato accendere fuochi, nonché procedere ad operazioni che possono provocare incendi boschivi;

visto il Piano Regionale Antincendi Boschivi 2003-2006 approvato con D.G.R. n. 19-8196 del 13 gennaio 2003;

considerate le attuali, eccezionali condizioni meteorologiche che impongono comunque lo stato di grave pericolosità su tutto il territorio della Regione Piemonte;

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’art. 23 della l.r. 51/97;

determina

Dalla data odierna, su tutto il territorio della Regione Piemonte, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

La cessazione dello stato di grave pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Direttore per l’Economia montana e Foreste al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine

rende noto

che durante tale periodo è vietato in tutti i territori boscati e cespugliati e sino ad una distanza di 50 m da essi: accendere fuochi, far brillare mine, utilizzare fuochi d’artificio, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa comunque creare pericolo di incendio. Sono annullate le deroghe previste dall’art. 7, 3° comma della Legge regionale 9 giugno 1994, n. 16;

che per le violazioni ai disposti della presente determinazione sono applicate le sanzioni e le pene previste dagli articoli 10 e 11 della Legge 21 novembre 2000 n. 353.

Il Direttore regionale
Nino Berger