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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 34
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 93
Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dellAlta Valle dellElvo (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera c), numero 4)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;
Visto larticolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;
Visto larticolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;
Visti gli articoli 17 della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali);
decreta
Ai sensi dellarticolo 3, comma 2, lettera c), numero 4) e dellarticolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dellAlta Valle dellElvo (Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena).
A norma dellarticolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nellorgano rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.
Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per lelezione a rappresentante del Comune nellorgano rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dellorgano rappresentativo di una Comunità montana, in base allassetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. Lelezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui allarticolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.
La seduta di ricostituzione dellorgano rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dellart. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, lorgano rappresentativo deve provvedere allelezione dellorgano esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dallarticolo 57 quater prima citato, fino allentrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui allarticolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dellorgano esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Alta Valle dellElvo.
Fino allinsediamento dellorgano rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica lattuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino allentrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana Alta Valle dellElvo restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Roberto Vaglio