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Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 20-10187
Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1. Le altezze minime interne previste dallarticolo 1 del D.M. 5 luglio 1975, come modificato dal D.M. 9 giugno 1999, possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per edifici di vecchia costruzione sottoposti a interventi, comunque denominati, qualificati e disciplinati, destinati a recuperarli alluso, abitativo o diverso, a condizione che detti interventi siano, per gli altri aspetti, conformi alle normative e agli strumenti urbanistici vigenti in relazione alluso cui saranno destinati, nonchè alle leggi regionali 6 agosto 1998, n. 21 e 29 aprile 2003, n. 9, nel caso in cui si versi in ipotesi di applicazione di esse.
2. La deroga di cui al comma 1 è applicabile quando ledificio abbia caratteristiche tipologiche, o strutturali o estetiche specifiche del luogo e meritevoli di conservazione, e purchè il progetto contenga una relazione che preveda la realizzazione o attesti lesistenza di condizioni idonee a garantire comunque, in relazione alla destinazione duso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, idonee condizioni igienico-sanitarie dellimmobile, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dellunità immobiliare e dei vani utilizzabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre oppure dai riscontri daria trasversali oppure dallimpiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.
3. Ai fini della deroga di cui al comma 1, le unità immobiliari destinate alluso commerciale, oltre che ai requisiti esposti nei precedenti commi, debbono essere conformi alle vigenti norme di prevenzione, sicurezza e tutela della salute e delligiene.
4. Con riferimento ai casi di alloggi monostanza, di cui allarticolo 3 D.M. 5 luglio 1975 si applica la deroga di cui al punto 1 del presente provvedimento, ferme comunque restando le misure minime di superficie previste in detto articolo e la necessaria idoneità igienico-sanitaria dei locali.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)