Bollettino Ufficiale n. 32 del 7 / 08 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 512 - 174517/2003 del 3/7/2003
Il Dirigente del Servizio, ai sensi del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche e della L.R. 30.4.1996 n. 22, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 512 - 174517/2003 del 3/7/2003:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Consorzio Acquedotto Intercomunale Cirié - San Carlo con sede legale in in Cirié, Via Taneschie n. 14 la concessione di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Cirié, foglio di mappa n. 31 e particella catastale n. 235 in misura moduli massimi 0,1 (101/s) e moduli medi 0,07 (71/s) ad uso consumo umano;
- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente limporto corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonché allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
- disciplinare di concessione sottoscritto in data 21/3/03.
(omissis)
Art. 7 - Condizioni particolari
La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:
- lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza lAmministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- é fatto obbligo al titolare della concessione a provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.
Il titolare della concessione si impegna a sospendere lesercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire luso dellacqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dellacqua.
Il titolare della derivazione terra sollevata ed indenne lAutorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che lAmministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.
(omissis)
Art. 11 - Canone
Il concessionario é tenuto a corrispondere il canone per lannualità in corso alla data di emanazione del provvedimento di concessione, pari a Euro 288,85 (duecentottantotto/85) secondo i tempi e le modalità che gli saranno indicate dalla Regione Piemonte.
Inoltre il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno anticipatamente il canone di legge aggiornato con le modalità e secondo le periodicità definite dalla stessa.
(omissis)