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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2003

Codice 25.7
D.D. 30 aprile 2003, n. 599

Sig. Marco Paini. Nulla osta ai soli fini idraulici per la posa di un pontile fisso in legno e formazione di scivolo in c.l.s. per alaggio imbarcazioni nel lago d’Orta in Comune di Orta San Giulio antistante il mapp. 131 Fg. 8

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che al Sig. Marco Paini, possa essere rilasciata l’autorizzazione per la posa di un pontile fisso in legno e la realizzazione di uno scivolo di alaggio imbarcazioni nel lago d’Orta in Comune di Orta San Giulio, nello specchio d’acqua antistante il mapp. 131 g. 8, il tutto in variante a quanto richiesto con l’istanza in data 19/11/2002.

Il pontile fisso e lo scivolo di alaggio dovranno essere posti nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) Il pontile fisso e lo scivolo di alaggio dovranno essere posti in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico di codesta Ditta ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3) il Sig. Marco Paini è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente Determina annulla, a tutti gli effetti, la sopraccitata Determina nº 1573/25.07 in data 26/11/2002.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi