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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2003
Legge regionale 2 luglio 2003, n. 15.
Integrazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dellorganizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Inserimento dellarticolo 5 bis nella l.r. 12/1987)
1. Dopo larticolo 5 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dellorganizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
Art. 5 bis. (Rilevazione dei dati sul movimento turistico)
1. Ai fini dellesercizio della funzione amministrativa di cui allarticolo 3, comma 1, lettera a), i titolari delle aziende alberghiere, dei complessi ricettivi allaperto e delle strutture ricettive extralberghiere sono tenuti a trasmettere mensilmente alla Provincia e agli uffici dellOsservatorio turistico regionale, di cui allarticolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dellattività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), i dati statistici sul movimento turistico.
2. La mancata trasmissione dei dati secondo i criteri contenuti nella deliberazione di cui al comma 3 comporta lapplicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 900.
3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, informata la Commissione consiliare competente, le caratteristiche, le modalità ed i tempi per la trasmissione dei dati di cui al comma 1.
4. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico sono esercitate dalle Province, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni, ferme restando le competenze dellautorità di pubblica sicurezza e fatto salvo quanto stabilito dallarticolo 4, comma 1, lettera g).".
Art. 2.
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 luglio 2003
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n 531.
- Presentato dalla Giunta regionale il 22 aprile 2003.
- Assegnato alla III Commissione in sede referente il 30 aprile 2003.
- Licenziato dalla Commissione referente il 05 maggio 2003 con relazione di Antonello Angeleri.
- Approvato in Aula il 25 giugno 2003, con emendamento sul testo, con 26 voti favorevoli e 2 non partecipanti al voto.