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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2003

Codice 10.7
D.D. 7 maggio 2003, n. 444

Comune di San Francesco al Campo (TO). Affrancazione, con contestuale conciliazione inerente il mancato o insufficiente pagamento di canoni pregressi, di terreni comunali gravati da uso civico, per complessivi mq. 123.627. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di San Francesco al Campo (TO) a:

effettuare la conciliazione con i privati e per i terreni di cui all’elenco citato in premessa, per la regolarizzazione di canoni enfiteutici non pagati o pagati in misura inferiore al dovuto negli ultimi 10 (dieci) anni, in virtù dei disposti della D.G.R. n. 25-1910 del 07.01.2001, prorogata dalla D.G.R. n. 14-8176 del 07.01.2003, alle condizioni stabilite dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici parimenti riportate in premessa;

affrancare i canoni enfiteutici relativi agli stessi terreni comunali gravati da uso civico, di complessivi mq. 123.627, affidati a privati con varie ordinanze di omologazione di atti di ripartizione del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, parimendi alle condizioni disposte dalla precitata commissione;

sdemanializzare i terreni di complessivi mq. 123.627, di cui paragrafo precedente, per trasferirne la piena proprietà ai privati, dettagliatamente indicati in premessa, che attualmente li conducono in enfiteusi;

di dare atto che:

gli importi dovuti a titolo di conciliazione ed affrancazione, di cui alla tabella riportata in premessa (punti a - b - c - d - e - f - g - h) dovranno essere adeguati ed implementari nei modi e nei termini parimenti indicati in premessa e disposti dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici e che, se gli stessi importi non verranno versati entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto, sarà facoltà di Codesta Amministrazione Comunale non concedere l’affrancazione o applicare agli importi medesimi l’ulteriore rivalutazione monetaria e gli interessi di mora al tasso legale in vigore;

il Comune di San Francesco al Campo (TO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti inerenti il presente provvedimento, con il dettaglio delle somme effettivamente pagate dagli enfiteuti nonchè ottemperare all’obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti;

il Comune di San Francesco al Campo (TO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’art. 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto, con particolare riguardo alle conciliazioni che devono, tra l’altro, essere previe e contestuali alle affrancazioni o l’eventuale ricorso all’autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla D.G.R. n. 25-1910 del 07/01/2001, prorogata dalla D.G.R. n. 14-8176 del 07.01.2003 e, nel caso di eventuale fallimento dell’esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra delle aree gravate da uso civico, non potendosi concedere l’affrancazione e non potendosi parimenti proseguire il rapporto di enfiteusi senza la regolarizzazione del pregresso che resta comunque dovuto e ripetibile, nei termini di legge, per via giudiziaria;

le affrancazioni con conciliazione oggetto del presente atto possono essere, se necessario, portate a termine singolarmente indipendentemente dal buon esito delle altre che saranno le uniche destinatarie, se del caso, delle disposizioni di cui al paragrafo precedente essendo, la riunione delle istanze relative in unico atto, meramente finalizzata ad una economia del procedimento;

tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti il presente provvedimento, sono a totale carico dei privati.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri