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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2003, n. 11-9288

Disposizioni per l’attuazione delle attività di verifica ispettiva ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 334/1999 concernente il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di adottare i criteri di cui all’allegato A per la determinazione dei programmi delle verifiche ispettive di cui all’articolo 25 del D.Lgs. 334/1999;

- di adottare le modalità riportate in allegato B per la conduzione delle verifiche ispettive di cui all’articolo 25 del D.Lgs. 334/1999;

- di fare salvo il diritto spettante alla Regione e alla Provincia, secondo il rispettivo periodo di esercizio della funzione, di esigere da ciascuno dei gestori degli stabilimenti presso i quali siano state effettuate le suddette verifiche antecedentemente al provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 29 del D.Lgs. 334/1999, il versamento delle somme dovute in relazione all’applicazione delle tariffe definite dal provvedimento medesimo, da ripartirsi a favore degli organismi tecnici secondo i criteri ivi indicati;

- di dare atto che, per effetto dell’articolo 9 della legge regionale 30 giugno 1992, n. 32, fino all’assunzione di efficacia delle disposizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 17-309 del 29 giugno 2000, allo svolgimento delle suddette verifiche provvede l’ARPA;

- di stabilire che, relativamente alle verifiche svolte precedentemente alle presenti disposizioni, l’ARPA trasmetta all’Unità Flessibile operante presso il Settore Grandi Rischi Industriali della Regione Piemonte e alla Provincia competente per territorio i giudizi sulla base degli esiti delle verifiche stesse, rilevati dai verbali e dalle relazioni già redatte;

- di dare altresì atto che, fino al trasferimento delle competenze da attuarsi secondo le modalità indicate dall’articolo 72 del D.Lgs. 112/1998, le disposizioni stabilite dal presente atto non si applicano agli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 334/1999.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’ar. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)