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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 giugno 2003, n. 52

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Individuazione dei criteri tecnici per la ricostruzione ed il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma dell’11 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

1. Sono individuati, ai sensi dei disposti dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, art 1, comma 2, i criteri idonei a consentire il ripristino e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma dell’11 aprile 2003.

2. Di precisare che i criteri in parola sono contenuti nell’allegato parte integrante del presente provvedimento.

Per il Presidente
L’Assessore delegato
Caterina Ferrero

Allegato

Prime indicazioni sui criteri tecnici idonei a consentire il ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma dell’11 aprile 2003

L’evento sismico dell’11 aprile 2003 con zona epicentrale nel Tortonese, ha interessato ambiti territoriali compresi in parte nella zona 3 ed in parte nella zona 4 della nuova classificazione sismica definita con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata sulla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003.

La Regione Piemonte, nell’ambito degli adempimenti previsti con la successiva ordinanza del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata sulla G.U. n. 106 del 9 maggio 2003, con D.P.G.R. n. 45 del 20 maggio 2003 ha individuato, nell’ambito del complesso delle segnalazioni pervenute, i Comuni colpiti in maniera grave dal sisma in oggetto, con particolari esigenze di recupero di agibilità di edifici pubblici e privati.

Occorre premettere che il sisma si è verificato in un momento di transizione normativa e procedurale dai rilevanti aspetti tecnici, e che i criteri per la ricostruzione ritenuti idonei nella particolare situazione debbano da un lato riferirsi, in taluni casi più delicati, alle nuove disposizioni di cui alla già ricordata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, e rimandare, dall’altro, alle preesistenti norme ancora vigenti - sia pure in via transitoria - di cui al D.M. 16 gennaio 1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica” - G.U. suppl. ord. n. 29 del 5 febbraio 1996; sulla base di tali considerazioni, il piano degli interventi in via di predisposizione e i seguenti criteri generali prevedono come presupposto fondamentale che il ripristino del patrimonio edilizio danneggiato debba essere finalizzato all’adeguamento o al miglioramento sismico.

Sulla base delle indicazioni della normativa tecnica per adeguamento sismico si intende l’esecuzione di un complesso di opere di carattere strutturale, sufficienti a rendere l’edificio atto a resistere alle azioni sismiche così come definite dalla norma.

Analogamente, per miglioramento sismico si intende l’esecuzione di una o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell’edificio (pareti, solai, volte, scale, coperture, ecc.), con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche senza, per altro, modificarne in maniera sostanziale il comportamento globale.

Al fine di individuare puntualmente i diversi livelli di intervento, facendo riferimento anche alle categorie di cui alla circolare 5 marzo 1985 n. 25882 del Ministero dei Lavori Pubblici, si definiscono di rilevanza prioritaria gli edifici pubblici o privati strategici e sensibili.

Per gli edifici strategici (sedi di prefetture, caserme e gli edifici annessi dei Vigili del fuoco, caserme della Forza pubblica e quelle delle Forze armate, le sedi comunali, gli ospedali, le cliniche e le scuole) le opere di riparazione devono essere tali da potersi comprendere nell’ambito degli interventi di adeguamento sismico secondo quanto previsto per le rispettive zone di classificazione. Si precisa che le scuole, benché individuate come edifici sensibili dalla succitata circolare ministeriale, debbono essere considerate nell’ambito degli edifici strategici per gli aspetti di rilevanza edilizia che esse rivestono in ordine alla loro destinazione d’uso, nonché per la funzione di unico o principale ricovero di emergenza che, in realtà territoriali ed amministrative come quelle colpite dal sisma, possono ricoprire a seguito di qualsiasi evento calamitoso.

Per gli edifici sensibili (edifici che per la loro destinazione d’uso possono comportare situazioni di affollamento: chiese aperte al culto, sale di spettacolo e riunione, fabbricati annessi agli impianti sportivi destinati al pubblico, stazioni, ecc.), sia di proprietà pubblica che privata, le opere di riparazione, per entrambe le zone di classificazione sismica 3 e 4, dovranno essere comprese nell’ambito degli interventi di miglioramento sismico secondo i criteri tecnici già assunti con D.G.R. n. 29 - 3146 del 4 giugno 2001 (sisma 21 agosto 2000) con riferimento al D.M. 16 gennaio 1996.

Per quanto riguarda le opere di riparazione di edifici pubblici e privati danneggiati non inseriti nelle categorie di cui sopra, queste dovranno essere generalmente comprese nell’ambito degli interventi di miglioramento sismico, così come specificato al punto precedente, ad esclusione di eventuali casi i cui danni agli elementi strutturali riguardino la generalità delle componenti strutturali ad un livello di dissesto molto grave (rapportabile al livello D4 - D5 della scheda di primo livello di rilevamento); in questi casi, si ritiene che le opere di ripristino debbano essere inquadrate nell’ambito degli interventi di adeguamento sismico in quanto interessanti il comportamento globale delle costruzioni, soggetto ad  un insieme sistematico di opere. A tale fattispecie si ascrive il caso di edificio il cui livello di danno renda conveniente dal punto di vista tecnico e/o economico la totale demolizione e la successiva ricostruzione.

Gli interventi di semplice riparazione o sostituzione di elementi edilizi da non ritenersi strutturali, quali riprese di intonaci, sostituzioni di comignoli, gronde, ringhiere, manti di copertura (esclusa la struttura portante), possono essere effettuati prescindendo dalle prescrizioni tecniche previste ai punti precedenti.

Per quanto riguarda gli edifici storico - monumentali ed artistici danneggiati dall’evento sismico, le norme di cui sopra devono tenere conto delle indicazioni in materia fornita dalla competente Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 16 della Legge 64/74.