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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 28-9603

L.R. 21/1997 e s.m.i. - Programma degli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Artigianato

A relazione dell’Assessore Laratore:

Premesso che, ai sensi della L.R. 21/97, come modificata dalla L.R. 24/99:

- è istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di seguito denominato Fondo, articolato in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di intervento; il Fondo è istituito presso Finpiemonte S.p.A. (art. 4);

- la Regione agevola l’accesso al credito delle imprese artigiane mediante finanziamenti con l’intervento di apposita sezione del Fondo (art. 9, comma 1, lett. c);

- il finanziamento regionale di programmi di investimento di imprese artigiane, della durata massima di 60 mesi, copre fino al 70% della spesa ammissibile ed è concesso in concomitanza ad un finanziamento bancario (art. 15);

- per ciascuna sezione del Fondo la Giunta Regionale predispone il Programma degli interventi, sentite le Associazioni regionali di categoria, e lo trasmette al Consiglio per il parere da esprimersi entro il termine di 45 gg., decorso il quale il parere stesso si intende favorevole (art. 5, comma 1);

- il Programma individua e determina gli ambiti territoriali e settoriali di intervento, le misure e i tassi di agevolazione, le spese ammissibili e le modalità di utilizzo delle risorse e di attuazione degli interventi (art. 5, comma 2);

- la gestione del Fondo è affidata a Finpiemonte S.p.A.; i rapporti fra Regione e Finpiemonte sono regolati dalla Convenzione stipulata in data 27/10/2000 (art. 6);

- per l’esame dei progetti di investimento di imprese artigiane da finanziare col Fondo è operante presso Finpiemonte il Gruppo tecnico di valutazione di cui al D.P.G.R. n. 2793 del 21.7.97 e s.m.i. (art. 7);

considerato che:

in base all’esperienza di gestione del Fondo si ritiene opportuno apportare alcuni aggiornamenti e modifiche al vigente Programma degli interventi, approvato con D.G.R. n. 42-1877 del 28/12/2000 relativamente a:

1. i criteri di definizione delle imprese di nuova costituzione, ai fini dell’assegnazione della relativa priorità;

2. l’inserimento fra gli ambiti prioritari di intervento degli investimenti in autoveicoli a minimo impatto ambientale;

3. la migliore specificazione, ai fini di una maggiore trasparenza, dei criteri di valutazione delle domande, con riferimento agli aspetti di legittimità e di conformità;

4. la previsione di un limite percentuale massimo delle spese ammissibili per ristrutturazione e impianti generici;

5. la previsione di un limite massimo di intervento del Fondo nei confronti delle imprese che non abbiano ancora presentato un bilancio o una dichiarazione dei redditi relativa ad un esercizio completo;

6. l’introduzione della facoltà, da parte della Giunta Regionale, di innalzare o diminuire le percentuali di intervento del Fondo, nella misura massima di 10 punti percentuali: quest’ultima modifica consentirebbe di intervenire tempestivamente qualora l’operatività del Fondo fosse compromessa da un aumento imprevisto delle istanze o, viceversa, la disponibilità di risorse consentisse un aumento dell’intensità dell’agevolazione.

Dato atto che le agevolazioni previste dal Programma allegato al presente provvedimento sono soggette alla disciplina degli aiuti “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12.1.2001, e che pertanto non sussiste l’obbligo di notifica alla U.E.

la Giunta Regionale, unanime,

vista la L.R. 51/97;

sentite le Confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative;

acquisito il parere favorevole della VII Commissione del Consiglio Regionale in data 22.5.2003;

con voti espressi nelle forme di legge;

delibera

per le motivazioni di cui in premessa;

di approvare il “Programma degli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - sezione Artigianato”, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 21/97, come modificato dalla L.R. 24/99, Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Si dà atto che le agevolazioni previste dal Programma allegato al presente provvedimento sono soggette alla disciplina degli aiuti “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12.1.2001, e che pertanto non sussiste l’obbligo di notifica alla U.E.

Il presente Programma diventerà esecutivo dopo il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte della presente deliberazione, fino a quel momento è da considerarsi valido il precedente Programma approvato con D.G.R. n. 42-1877 del 28/12/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1997, N. 21, ART.15

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, regolarmente iscritte all’albo delle imprese artigiane, nonché le imprese che ottengono detta iscrizione entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di intervento agevolativo.

Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nell’Appendice 1.

2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Possono beneficiare degli strumenti finanziari di cui al presente Programma le imprese artigiane operanti su tutto il territorio regionale, con la sola eccezione delle imprese con insediamenti ubicati nelle fasce fluviali soggette a vincolo, ai sensi delle delibere del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.

3. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO

Vengono considerati prioritari:

a) Gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, che determinano un incremento occupazionale nell’impresa interessata;

b) gli interventi a sostegno delle imprese artigiane di nuova costituzione. Ai fini della presente normativa vengono considerate tali le imprese che risultano iscritte al Registro Imprese in un periodo non antecedente i 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per le imprese artigiane di nuova costituzione sono ammesse anche le spese effettuate nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda (vedasi paragrafo 6) e comunque non prima della data di iscrizione al Registro delle Imprese;

c) gli interventi a sostegno di investimenti che prevedono anche l’acquisto di autoveicoli nuovi specifici per l’attività aziendale a minimo impatto ambientale, come definiti all’art 2 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 18 ottobre 2002 (G.U. n. 291 del 12/12/2002);

d) gli interventi a sostegno delle imprese artigiane che, in possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla Sezione Emergenze, presentano domanda a valere sulla Sezione Artigiana del Fondo Regionale.

4. OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI ED OBIETTIVI

Sono considerate ammissibili le domande di finanziamento, d’importo non inferiore a Euro 25.000, finalizzate al conseguimento di uno tra i seguenti obiettivi:

a) avviamento di nuove imprese artigiane

b) introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;

c) miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;

d) miglioramento della compatibilità ambientale dell’impresa;

e) introduzione di un sistema di qualità certificabile;

f) promozione e sviluppo dell’impresa Artigiana sui mercati locali, nazionali e internazionali.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono esaminate dal Gruppo Tecnico di Valutazione istituito presso Finpiemonte S.p.A. nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell’ammissibilità formale e di legittimità, nonché di conformità.

Relativamente agli aspetti formali e di legittimità sono verificati:

a) Titolarità del soggetto richiedente

b) Completezza della domanda e della documentazione allegata obbligatoria specificata sul modulo di domanda.

Relativamente alla valutazione di conformità vengono verificati:

a) coerenza dell’investimento proposto in relazione all’obiettivo indicato in domanda e all’attività svolta

b) ammissibilità e congruità dei costi dichiarati

6. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di nuove imprese, entro i sei mesi precedenti, coerenti e strettamente collegate all’obiettivo che s’intende conseguire, che si sostanziano in:

a) Formazione del personale dipendente, limitatamente ai costi esterni, per un importo non superiore al 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;

b) Acquisto di macchinari e/o impianti tecnici e/o automezzi allestiti con le attrezzature specifiche elencate di seguito o ad esse assimilabili: gru, impianti spurgo, cestelli telescopici, montacarichi, celle frigorifere;

c) Acquisto di arredi strumentali;

d) Acquisto di autoveicoli nuovi specifici per l’attività aziendale;

e) Acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;

f) Acquisizione di servizi reali (consulenze specialistiche riguardanti l’attività aziendale, interpretariato, promozione e pubblicità, partecipazione a fiere nazionali e internazionali inserite nei programmi promozionali approvati dalla Regione Piemonte o su cui si esprima favorevolmente il Settore Regionale competente in materia di Promozione);

g) Opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, nonché spese di progettazione, per un importo non superiore al 50% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;

h) Spese per l’ “avviamento commerciale” dell’attività artigiana, per un importo non superiore al 50% della spesa complessiva ritenuta ammissibile, con l’esclusione dei costi per l’utilizzo di marchi in “franchising”.

I beni di cui alla lettera b) sono ritenuti ammissibili anche se usati, dietro presentazione di perizia tecnica che ne attesti il valore di mercato.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing.

7. MODALITA’ DEI FINANZIAMENTI ED EFFETTI DELLA PRIORITA’

L’intervento agevolativo si concretizza in un finanziamento, della durata massima di 60 mesi, che copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, erogato con le seguenti modalità:

a) ambiti prioritari d’intervento

60% fondi regionali a tasso zero;

40% fondi bancari al tasso Euribor 3/6 mesi + 1,25% spread.

b) ambiti non prioritari:

40% fondi regionali a tasso zero;

60% fondi bancari al tasso Euribor 3/6 mesi + 1,25% spread.

La percentuale d’intervento del Fondo Regionale può essere aumentata o diminuita, con provvedimento della Giunta Regionale, nella misura massima di 10 punti percentuali.

L’importo massimo di intervento del Fondo Regionale non può essere superiore a Euro 150.000;

L’importo massimo del finanziamento complessivo non può essere superiore al totale dei “ricavi” iscritti nell’ultimo bilancio approvato o nell’ultima dichiarazione dei redditi con la sola eccezione delle imprese di nuova costituzione.

Nel caso di imprese che all’atto della presentazione della domanda non abbiano ancora presentato un bilancio o una dichiarazione dei redditi relativi ad un esercizio completo (12 mesi), l’intervento del Fondo regionale non può superare Euro 75.000.

8. PROCEDURE

* La domanda di finanziamento deve essere presentata a Finpiemonte S.p.A. sugli appositi moduli, approvati dalla Direzione Commercio e Artigianato, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, corredata dai preventivi o conferme d’ordine delle voci di costo più significative.

* Il Gruppo Tecnico di valutazione istituito presso Finpiemonte S.p.A. esprime entro 30 gg un parere sulla finanziabilità della domanda e sull’ammissibilità delle spese; in caso di parere negativo, l’azienda può presentare una richiesta di riesame allo stesso Gruppo Tecnico di Valutazione, entro e non oltre 45 gg consecutivi dal ricevimento della comunicazione.

* L’erogazione del finanziamento avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all’approvazione del programma da parte del Gruppo Tecnico di valutazione e dell’Istituto di Credito prescelto.

* L’impresa artigiana, terminato l’investimento, dovrà trasmettere al Gruppo Tecnico di valutazione, entro e non oltre i due mesi successivi al termine di scadenza indicato in domanda (punto B6), il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema allegato al modulo di domanda.

Tutte le modifiche ai programmi di investimento, nonché le richieste di proroga devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, e comunque non oltre la data indicata di conclusione del programma, al Gruppo tecnico di valutazione, che si riserva di valutarne l’ammissibilità.

9. METODOLOGIA E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO

* Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi, sono soggette al regime “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 GUCE L 10 del 13.01.2001) e non possono essere concesse per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.

* Le imprese già beneficiarie di provvidenze ai sensi del presente Programma possono ottenere un nuovo finanziamento solo successivamente all’approvazione da parte del Gruppo tecnico di valutazione del rendiconto finale relativo alla precedente domanda. In caso di mancata approvazione del rendiconto le imprese possono ottenere un nuovo finanziamento solo successivamente alla restituzione del debito residuo.

* Le imprese beneficiarie devono mantenere la qualifica di “impresa artigiana” almeno fino alla data di conclusione dell’investimento finanziato, e sono tenute ad esporre nell’esercizio, in posizione visibile alla clientela, le targhette adesive con emblema della Regione Piemonte, fornite loro dopo l’approvazione della rendicontazione finale di spesa.

* La gestione del Fondo Regionale avviene in conformità alla convenzione stipulata tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., ai sensi della L.R. 21/97.

10. REVOCA TOTALE O PARZIALE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:

* Perdita di uno o più requisiti di ammissibilità dell’impresa, compresa la perdita della qualifica di impresa artigiana prima del termine indicato al precedente paragrafo 9.

* Realizzazione dell’intervento non conforme al progetto e alle dichiarazioni contenute nella domanda di finanziamento.

* Dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa.

In tali casi l’impresa dovrà procedere all’immediata estinzione del debito residuo sul fondo regionale, restituendo quanto in tale momento risulterà dovuto per capitale, interessi ed ogni altro accessorio.

11.CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali e del monitoraggio e valutazione degli interventi, il Gruppo tecnico di valutazione effettua controlli sulle domande di finanziamento, sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati.

In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., secondo le modalità definite dalla Direzione regionale competente, e presenta trimestralmente una relazione alla Direzione medesima.

Nel caso in cui nell’ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, il Gruppo tecnico di valutazione informa tempestivamente la Direzione regionale competente che, qualora ravvisi gli estremi di reato, provvede alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

La Regione promuove controlli ispettivi a campione presso le imprese beneficiarie dei finanziamenti.

Appendice 1

Sono escluse dai benefici di cui al presente Programma degli interventi le imprese che operano nei seguenti settori di attività:

A) Agricoltura (Sezione A della Classificazione ISTAT ‘91)

B) Pesca (Sezione B della Classificazione ISTAT ‘91)

C) Industrie alimentari e delle bevande e industrie del tabacco (Sezione DA della Classificazione ISTAT ‘91) ad eccezione dei seguenti codici:

15.52 - Fabbricazione di gelati

15.81 - Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca

15.82 - Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati

15.84 - Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie"

15.85 - Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

15.86 - Lavorazione del tè e del caffé

15.88 - Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimentari dietetici

15.89 - Fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a. (esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite)

15.91 - Fabbricazione di bevande alcoliche distillate

15.96 - Fabbricazione di birra

15.98 - Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche

15.99 - Fabbricazione di altre bevande analcoliche

D) Trasporti (Sezione I della Classificazione ISTAT ‘91, limitatamente alle seguenti divisioni: 60, 61, 62)

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali (attivita’ mista)

Questa classe comprende:

- coltivazioni agricole in combinazione con l’allevamento di animali con un tasso di specializzazione, per ciascuna attivita’, compreso tra 1/3 e 2/3

01.4

Attivita’ dei servizi connessi all’agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari

01.5

Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi

Questa classe comprende:

- la caccia e la cattura di animali per la carne, la pelliccia, la pelle, o a scopo di ricerca, di esibizione in giardini zoologici o di utilizzazione quali animali da appartamento

- la produzione di pelli grezze per pellicceria, di pelli di rettili o di uccelli provenienti dalle attivita’ di caccia o cattura

- il ripopolamento e allevamento della selvaggina

- le attivita’ associate alla caccia e alla cattura di animali a fini lucrativi

- la cattura di mammiferi marini, quali trichechi e foche (escluse balene).

Questa classe non comprende:

- la produzione di pellicce, di pelli di rettili o di uccelli provenienti da allevamento cfr. 01.25

- la cattura di balene cfr. 05.01

- la produzione di cuoio e pelli provenienti da macelli cfr. 15.

02

SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI

02.0

Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

05.03

Attivita’ dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60

TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE

60.1

Trasporti ferroviari

60.2

Altri trasporti terrestri

60.3

Trasporti mediante condotte

61

TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D’ACQUA

61.1

Trasporti marittimi e costieri

61.2

Trasporti per vie d’acqua interne (compresi i trasporti lagunari)

Questa classe comprende:

- il trasporto di passeggeri o merci lungo fiumi, canali, laghi ed altre vie d’acqua interne, inclusi porti e moli interni

62

TRASPORTI AEREI

62.1

Trasporti aerei di linea

Questa classe comprende:

- il trasporto aereo di passeggeri o merci con linee ed orari regolari.

Questa classe non comprende:

- i voli charter regolari cfr. 62.2

62.2

Trasporti aerei non di linea

Questa classe comprende:

- i trasporti aerei, non di linea, di passeggeri o merci

- i voli charter regolari

- noleggio di mezzi di trasporto aereo con operatore

62.3

Trasporti spaziali

Questa classe comprende:

- il lancio di satelliti e veicoli spaziali

- i trasporti spaziali