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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 20

Codice 16.4
D.D. 18 dicembre 2002, n. 210

Istanza della ditta Cantamessa Bernardino Scavi per l’asportazione, finalizzata a prove industriali, nell’ambito dei lavori di ricerca nell’area del Permesso di Ricerca “Motto Tondo” del Comune di Maggiora (NO)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1. Ai sensi ed agli effetti dell’art. 12 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1143, il Sig. Cantamessa Bernardino, titolare della Cantamessa Bernardino Scavi, con sede in Maggiora (NO) - Via F. M. Beltrami n. 9 - esercente il Permesso di Ricerca per feldspato, caolino, bentonite, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630 ºC ed associati denominato “Motto Tondo” nel territorio del Comune di Maggiora della prov. di Novara - nelle premesse citato - è autorizzato ad utilizzare 1500 (millecinquecento) tonnellate di minerale ricavato e messo in vista con i lavori di ricerca nella zona denominata “area 2” sul progetto, allegato alla domanda.

Art. 2. I lavori di asportazione del materiale devono essere eseguiti secondo le indicazioni progettuali, ivi comprese le integrazioni a seguito della determina della Direzione Industria n. 100 dell’1 agosto 2002, e secondo le prescrizioni inserite nella determina n. 3677/2002 dell’11.12.2002 della Provincia di Novara, ex ll.rr. 45/1989 e 44/2000.

Art. 3. L’autorizzazione è valida fino al 17 marzo 2003, data di scadenza del Permesso di Ricerca.

Art. 4. Il Sig. Cantamessa Bernardino è tenuto a riportare su un apposito registro i quantitativi di minerale giornalmente spediti ed il nome delle Ditte destinatarie, nonchè a conservare i relativi documenti di spedizione.

I risultati delle prove industriali, unitamente ad una relazione esplicativa, dovranno essere comunicati alla Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive.

Art. 5. Il Sig. Cantamessa Bernardino è tenuto a corrispondere allo Stato d’imposta di bollo di lire 20.000 ai sensi dell’art. 6 del D.L. 565/1995.

Art. 6. Il materiale asportato dovrà essere avviato verso le industrie che siano in grado di eseguire le prove; qualora si intendesse asportare minerali di seconda categoria, tutto ciò dovrà avvenire nel pieno rispetto delle Leggi di settore.

Art. 7. Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto