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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 20
Codice 16.4
D.D. 18 dicembre 2002, n. 207
Determinazione regionale per il distacco di beni facenti parte delle pertinenze della miniera Nuova Fontane in Comune di Praly e Salza di Pinerolo alla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca a scopo di valorizzazione museale
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Art. 1. I seguenti beni, già richiesti in affidamento dalla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca sono dimessi come pertinenza mineraria:
A. Gallerie
Galleria Gianna per il tratto tra limbocco lato Prali e limbocco lato Salza di Pinerolo (TO);
b. Fabbricati e Terreni
b1 - silo per inerti sito a monte della galleria Paola e relativi terreni distinti al Catasto Terreni del Comune di Prali, foglio 14, mappale 15, 16, 17, 25, 26, 34;
b2 - terreno prospiciente limbocco della galleria Gianna sul versante di Salza di Pinerolo distinto al Catasto Terreni del Comune di Salza di Pinerolo, foglio 10, mappale 113;
b3 - edificio ex casa operai galleria Paola censito al Catasto urbano del Comune di Salza di Pinerolo, foglio 17 n. 153 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7, sub 8, sub 9 e relativi terreni di pertinenza distinti al Catasto terreni in comune di Salza di Pinerolo al foglio 17, mappali 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 152, 153, terreno su sui insiste la vecchia decauville relative alla galleria Vittoria distinto al catasto terreni del comune di Salza di Pinerolo foglio 15 mappale 6;
b4 - terreni e fabbricati su cui insiste limbocco della galleria Gianna in comune di Prali distinti al Catasto terreni, foglio 14, mappali 303, 366 ex 347/b, 365 ex 347/a, 320, al Catasto fabbricati edificio distinto al foglio 14, mappali n. 345 sub 2, 348, 349, 351.
Art. 2. La Comunità Montana è autorizzata, per la gestione turistico-museale, a far subentrate a sè alla Società o Ente, come indicato nella convenzione approvata.
Art. 3. La concessionaria Luzenac Val Chisone S.p.A. è autorizzata a vendere le pertinenze, individuate al precedente art. 1, alla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca.
Art. 4. La società concessionaria è tenuta ad inviare alla Direzione Industria, entro 60 giorni, copia autentica dellatto di vendita di cui allart. 3.
Art. 5. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) innanzi al T.A.R. per il Piemonte.
Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto