Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 19 del 8 / 05 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2003, n. 59-8891
Criteri per lesecuzione dei trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei sulla vite per la campagna 2003
A relazione dellAssessore Cavallera:
Vista la richiesta, agli atti del Settore Fitosanitario regionale, presentata, in nome e per conto dei Consorzi aeragricoli in appresso elencati, dallAssociazione Aeragricola Piemontese, con sede in Via S. Stefano Belbo n. 10, 14052 Calosso (AT), intesa ad ottenere lautorizzazione alluso del mezzo aereo per i trattamenti antiparassitari ai vigneti di proprietà dei soci dei Consorzi stessi:
- Consorzio Antiparassitario di Calosso, con sede in Calosso (AT);
- Eliconsorzio Valle Nizza e Valle Belbo, con sede in Castelnuovo Calcea (AT);
- Consorzio di Difesa e Miglioria delle Colline del Barolo, con sede in Castiglione Falletto (CN);
- Eliconsorzio Castiglionese, con sede in Castiglione Tinella (CN);
- Consorzio Aeragricolo Viticoltori di Mongardino -Isola - San Marzanotto, con sede in Asti;
- Consorzio Albese per trattamenti antiparassitari con mezzi aerei, con sede in Serralunga dAlba (CN);
visto il D. L.vo n. 194 del 17 marzo 1995 che conferisce alle Regioni la potestà di regolamentare trattamenti con mezzi aerei;
considerato che la richiesta di autorizzazione in questione è motivata dalle difficoltà di reperimento di mano dopera e dalla giacitura impervia di taluni appezzamenti che insieme ostacolerebbero i trattamenti con mezzi da terra, per cui si realizzano le condizioni di eccezionalità e necessità previsti al punto 22 dellart. 5 del D. Lvo n. 194 del 17 marzo 1995;
ritenuto che in materia di trattamenti antiparassitari con mezzi aerei possono valere, in linea di massima, gli indirizzi generali di riferimento forniti, per il rilascio delle relative autorizzazioni e per la vigilanza ed il controllo, dal Ministero della Sanità con circolare 19 luglio 1984, n. 55;
atteso che i trattamenti con mezzi aerei non possono venire meno ai principi generali della politica agricola regionale, quali la salvaguardia della salute degli operatori agricoli e dei consumatori, la salubrità e la qualità delle produzioni;
dato atto, pertanto, che debbono essere adottati i seguenti indirizzi ed accorgimenti:
1. gli interventi devono essere limitati nel tempo e devono essere effettuati entro la fine di agosto del 2003 e comunque nel rispetto del periodo di carenza dei prodotti antiparassitari impiegati;
2. i trattamenti devono essere effettuati utilizzando formulati commerciali registrati allimpiego con mezzi aerei, classificati Xi o non classificati (ex III e IV classe tossicologica), per luso e la manipolazione dei quali, tra laltro, non viene previsto il possesso dellapposito patentino;
3. al fine di ridurre gli effetti della deriva, vengono prescritti i seguenti accorgimenti:
a) deve essere garantita dai Consorzi la perfetta efficienza delle attrezzature impiegate nelle irrorazioni;
b) il diametro delle particelle delle miscele irrorate non deve essere inferiore ai 100 micron, evitando nebbie con gocce ad ultra basso volume;
c) i trattamenti devono essere eseguiti in assenza di vento;
d) i trattamenti devono essere eseguiti in modo che il pilota possa fruire di mezzi idonei a terra (contrassegni di confine, zone di rispetto, indicazioni di direzione di volo e simili) che gli consentano di operare nel miglior modo;
e) la distribuzione dei fitofarmaci deve avvenire con traiettorie di volo alle minime altezze e velocità compatibili con la sicurezza del volo e lefficienza del trattamento;
f) gli appezzamenti da trattare devono essere sufficientemente estesi in relazione alle specifiche e particolari situazioni territoriali;
4. prima di dare inizio ai trattamenti della campagna 2003 gli operatori aeragricoli devono effettuare una accurata ricognizione del territorio da trattare, al fine di accertare:
a) la sicurezza delle persone, degli animali dazienda, dei beni pubblici e privati, dei corsi dacqua, delle zone sensibili in generale;
b) leventuale presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.);
c) leventuale presenza di piante isolate o limitate colture diverse allinterno del territorio o monocoltura da trattare;
5. nellesecuzione dei trattamenti devono essere tutelate le zone di rispetto previste dallart. 6 del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 236, nonchè le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc., strade aperte al traffico, ecc.;
6. durante i trattamenti è vietato ai mezzi aerei il sorvolo dei centri abitati, intendendosi per tali quelli indicati dallart. 2 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 343, e dallart. 1 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420; in ogni caso il sorvolo delle vie di comunicazione e dei corpi dacqua, con ugelli chiusi, deve avvenire intersecando gli stessi nel tratto più breve;
7. lintervallo di inagibilità dei vigneti irrorati deve essere di 48 ore;
8. sia il mezzo aereo che i piloti devono avere i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
9. i Consorzi aeragricoli che trattano vigneti aderenti al Programma regionale di attuazione del Reg. CEE 2078/92 Misura A1 ed al Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Reg. (CE) n. 1257/99 Azione F1, devono rispettare i disciplinari di produzione e le indicazioni fornite dalla Struttura pubblica tecnica coordinata dalla Direzione regionale Sviluppo dellAgricoltura, nonché operare in stretto raccordo con i Soggetti erogatori di assistenza tecnica privata, di cui alle D.G.R. n. 516-41385 del 30 novembre 1994 e n. 77-1961 del 7 gennaio 2001, ai quali devono essere comunicati tempestivamente le date dei trattamenti, i prodotti e le dosi impiegati, al fine di consentire ai viticoltori di aggiornare con regolarità la scheda dei trattamenti;
10. è necessario inoltre adempiere al disposto dellart. 42, comma 3, del D.P.R. n. 290, del 23 aprile 2001, relativamente alla conservazione delle fatture dacquisto dei prodotti fitosanitari, alla tenuta e compilazione del registro dei trattamenti;
ritenuto, ai sensi dellart. 5 del D. Lvo n. 194/95, di procedere al rilascio delle autorizzazioni a seguito dellistruttoria eseguita dal competente Settore Fitosanitario regionale;
considerata lopportunità di escludere dallautorizzazione per i trattamenti antiparassitari con mezzi aerei gli appezzamenti ricadenti nei Comuni che hanno provveduto ad approvare ed omologare per intero, senza lesclusione del paragrafo inerente i trattamenti antiparassitari, la bozza di Regolamento-tipo digiene consigliata dalla Regione;
visto che la realtà viticola piemontese è rappresentata da numerosissime piccole aziende che risultano, fra laltro, frammentate e polverizzate in appezzamenti di modestissima superficie, per cui risulta estremamente difficile che appezzamenti di proprietà di soci dello stesso Eliconsorzio, anche se contigui, raggiungano le dimensioni di almeno 7-8 ettari, come previsto dalla lettera c) del capitolo 1-2 della Circolare 19 luglio 1984, n. 55, del Ministero della Sanità, citata in precedenza;
dato atto che la sorveglianza delle operazioni e della esatta osservanza delle disposizioni impartite con la presente deliberazione compete alle relative Aziende sanitarie locali (ASL), salvo nuove disposizioni emanate dallo Stato;
ritenuto di impartire le prescrizioni riportate e puntualizzate nellallegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante, le quali, fra laltro, sono state elaborate e puntualizzate dallapposito gruppo di lavoro costituito tra i Settori regionali competenti degli Assessorati Agricoltura, Sanità ed Ambiente;
ritenuto che lautorizzazione allesecuzione dei trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei sulla vite venga rilasciata con successiva determinazione del Dirigente competente;
visto che la presente deliberazione reca limitazioni allattività aeragricola ed introduce precise e puntuali prescrizioni per la salvaguardia della salute pubblica e dellambiente;
vista la circolare n. 6864/22 del 17.04.1998 a firma del Presidente della Giunta Regionale e degli Assessori alla Sanità ed allAmbiente;
la Giunta Regionale, con voto unanime ed espresso nelle forme di legge,
delibera
di approvare, ai sensi del D. Lvo n. 194 del 17 marzo 1995, i criteri per lesecuzione dei trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei nella campagna 2003:
1 - limitatamente alla coltura della vite;
2 - fino e non oltre il 31 agosto 2003 e comunque nel rispetto del periodo di carenza degli anticrittogamici impiegati;
3 - esclusivamente per la difesa dalle crittogame (Peronospora ed Oidio);
4 - impiegando formulati registrati ad hoc;
5 - nel rispetto delle prescrizioni di cui allallegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione e, per quanto non ivi esplicitamente previsto, degli indirizzi generali di riferimento di cui alla circolare del Ministero della Sanità del 19 luglio 1984, n. 55, fatta eccezione, per particolari condizioni di ambiente, a quanto indicato alla lettera c) del capitolo 1-2.
Lautorizzazione allesecuzione dei trattamenti con mezzi aerei sulla vite verrà rilasciata con successiva determinazione dirigenziale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF) A
MODALITA E PRESCRIZIONI PER I TRATTAMENTI CON MEZZI AEREI SULLA VITE
1) La richiesta di autorizzazione, agli atti del Settore Fitosanitario regionale, deve essere completata dalla seguente documentazione:
a) coltura ed avversità;
b) indicazione dei prodotti fitosanitari da usare per i trattamenti, i quali devono risultare registrati per limpiego con mezzo aereo;
c) epoche dimpiego (ipotesi di calendario dei trattamenti);
d) località interessate (Comuni) e relative superfici da sottoporre ai trattamenti;
e) elenco delle basi operative ed indicazione delle generalità e del recapito degli addetti alle basi;
f) planimetria degli appezzamenti da trattare, in scala idonea 1:10000 o 1:5000 o più dettagliata riportante lindicazione delle zone di rispetto previste dallart. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.236;
g) relazione tecnica ambientale, sottoscritta dal presidente del Consorzio aeragricolo, che descriva:
- la presenza di eventuali zone sensibili (abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc., strade aperte al traffico);
- la valutazione complessiva della compatibilità dei prodotti fitosanitari con le colture praticate nel comprensorio di competenza;
- la situazione climatica ed anemologica nonchè le principali caratteristiche orografiche del comprensorio di competenza.
2) La stessa documentazione, unita a copia della domanda, deve essere inviata anche allAzienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, al fine di consentire alla stessa leffettuazione dei relativi controlli ed al Dipartimento ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) competente per territorio.
3) LAssessorato Regionale allAgricoltura, Settore Fitosanitario regionale, provvede ad inoltrare le autorizzazioni, rilasciate con determina dirigenziale, agli operatori interessati ed alle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.
4) Le Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio sono incaricate della sorveglianza delle operazioni e dellesatta osservanza da parte degli operatori delle disposizioni impartite con la presente deliberazione.
5) Prima di dare inizio ai trattamenti della campagna 2003, gli Eliconsorzi aeragricoli devono produrre dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà rilasciata dal pilota del mezzo aereo da inviare al Settore Fitosanitario regionale, alle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio ed al Dipartimento ARPA competente per territorio dalla quale risulti che ha provveduto ad eseguire unaccurata ricognizione del territorio da trattare, al fine di accertare:
a) la sicurezza delle persone, degli animali dazienda, dei beni pubblici e privati, dei corsi dacqua, delle zone sensibili in generale;
b) leventuale presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.);
c) leventuale presenza di piante isolate o limitate colture diverse allinterno del territorio o monocoltura da trattare.
6) Gli operatori interessati devono, ogni volta e tempestivamente, comunicare il giorno e lora di inizio degli interventi con mezzi aerei alle singole Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio, a mezzo telegramma, ed allAssessorato Regionale allAgricoltura a mezzo lettera. I casi di rinvio dei trattamenti devono, altresì, essere comunicati immediatamente allAzienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio secondo modalità preventivamente concordate.
7) Gli operatori devono provvedere ad inviare ai Sindaci dei Comuni interessati ai trattamenti un congruo numero di manifesti indicanti il periodo in cui sono previsti gli interventi aerei, le zone sorvolate, i fitofarmaci che verranno utilizzati (specificando il nome commerciale, il principio attivo, le dosi di impiego, il periodo di carenza e la classe tossicologica), nonchè lintervallo di inagibilità degli appezzamenti per la durata di 48 ore. Le stesse indicazioni con la data esatta di ogni intervento devono essere riportate anche su manifesti che, a cura degli operatori, devono essere affissi tempestivamente ed in numero adeguato nelle zone interessate al trattamento con mezzi aerei.
8) Gli addetti alle basi, delegati dal titolare dellautorizzazione ai trattamenti antiparassitari con mezzi aerei, devono essere sempre presenti durante le operazioni nelle basi loro assegnate.
9) Durante i trattamenti è vietato ai mezzi aerei il sorvolo dei centri abitati, intendendosi per tali quelli indicati dallart. 2 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 343, e dallart. 1 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420. In ogni caso il sorvolo delle vie di comunicazione e dei corsi dacqua, con ugelli chiusi, deve avvenire intersecando gli stessi nel tratto più breve.
10) Al fine di ridurre gli effetti di deriva devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) deve essere garantita dal Consorzio la perfetta efficienza delle attrezzature impiegate nelle irrorazioni;
b) il diametro delle particelle delle miscele irrorate non deve essere inferiore ai 100 micron, evitando nebbie con gocce ad ultra basso volume;
c) i trattamenti devono essere eseguiti in assenza di vento;
d) i trattamenti devono essere eseguiti in modo che il pilota possa fruire di mezzi idonei a terra (contrassegni di confine, zone di rispetto, indicazioni di direzione di volo e simili) che gli consentano di operare nel modo migliore;
e) la distribuzione dei prodotti fitosanitari deve avvenire con traiettorie di volo alle minime altezze e velocità compatibili con la sicurezza del volo e lefficienza del trattamento;
f) gli appezzamenti da trattare devono essere sufficientemente estesi in relazione alle specifiche e particolari situazioni territoriali.
11) Nellesecuzione dei trattamenti devono essere tutelate le zone di rispetto previste dallart. 6 del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 236, nonchè le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc., strade aperte al traffico, ecc.
12) Le ditte esercenti i mezzi aerei devono essere in possesso del disciplinare di lavoro aereo ed in regola con le norme di sicurezza del Ministero dei Trasporti ed i piloti in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per lattività.
13) I Consorzi aeragricoli che trattano vigneti aderenti al Programma regionale di attuazione del Reg. CEE 2078/92 Misura A1 ed al Piano di sviluppo rurale 2000-2006 del REG (CE) N. 1257/99 Azione F1, devono rispettare i disciplinari di produzione e le indicazioni fornite dalla Struttura pubblica tecnica coordinata dalla Direzione regionale Sviluppo dellAgricoltura, nonchè operare in stretto raccordo con i Soggetti erogatori di assistenza tecnica privata, di cui alle D.G.R. n. 516-41385 del 30 novembre 1994 e n. 77-1961 del 7 gennaio 2001, ai quali devono essere comunicati tempestivamente le date dei trattamenti, i prodotti e le dosi impiegati, al fine di consentire ai viticoltori di aggiornare con regolarità la scheda dei trattamenti.
14) E necessario inoltre adempiere al disposto dellart. 42, comma 3, del D.P.R. n. 290, del 23 aprile 2001, relativamente alla conservazione delle fatture dacquisto dei prodotti fitosanitari alla tenuta e compilazione del registro dei trattamenti.
15) Nei casi di inadempienza alle sopracitate disposizioni i trattamenti non possono essere effettuati. Tale sospensione, che in caso di continuità dellinadempienza sarà notificata dallAutorità locale, decadrà con il ripristino dellosservanza delle presenti istruzioni tecniche operative.
Su segnalazione dellAutorità locale, in casi di gravi o reiterate inadempienze, lAmministrazione Regionale provvederà alla revoca dellautorizzazione.
16) Per quanto non esplicitamente previsto nelle suesposte prescrizioni vanno rispettati gli indirizzi generali di riferimento di cui alla circolare del Ministero della Sanità 19 luglio 1984, n. 55.