Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 209-80870 del 21.3.2003
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 209-80870 del 21.3.2003:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, a Cavallero Lidia (omissis) e Savarino Elena (omissis) la concessione in sanatoria di derivazione dacqua dal Torrente Casternone (EAP 243) a mezzo del Canale del Mulino in Comune di San Gillio in misura di mod. max 0.04 e mod. medi 0.0066 per irrigare Ha 6.62 di terreno senza restituzione delle colature dal 11 aprile al 30 settembre;
2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 11.12.2000 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dellimporto corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo le periodicità definita dalle leggi.
5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 3.2.2003:
(omissis)
Art. 6 - Garanzie da osservarsi
A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli, e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.
Il concessionario terrà sollevata e indenne lAutorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.
A carico del concessionario sarà lapposizione ed il mantenimento dei capisaldi ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dellacqua.
Art. 7 - Condizioni particolari
In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle dellopera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) di 73 litri/secondo. Lesercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati. E facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nellambito del disciplinare.
(omissis)