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Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2003, n. 50-8410
Preaccordo Regionale per la Medicina Generale. Approvazione del documento e individuazione risorse per la copertura finanziaria dello stesso
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
* di approvare lallegato Preaccordo Regionale, condividendone i contenuti;
* di dare mandato allAssessore Regionale alla Sanità di stipulare lAccordo Regionale per la Medicina Generale i cui contenuti sono descritti negli allegati A e B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
* di dare atto che gli oneri finanziari relativi allapplicazione dei presenti Accordi, per lanno 2003 pari a complessivi Euro 23.056.229,20 di cui Euro 22.999.229,20 per lAllegato A e Euro 57.000 per lAllegato B, trovano copertura a valere sui risparmi derivanti dalla razionalizzazione sullimpiego delle risorse disponibili assegnate a ciascuna ASL. Ad ogni trimestre viene monitorata la realizzazione dei risparmi attesi al fine di attivare le eventuali necessarie azioni correttive.
* di prevedere il monitoraggio dellimpatto economico dell Accordo sulla programmazione aziendale per un costante riscontro dellattuazione degli Istituti previsti e dei risultati raggiunti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato A
ACCORDO REGIONALE PER LA MEDICINA GENERALE 2003 - 2005
DICHIARAZIONE PRELIMINARE
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Rapporto ottimale
Art. 3 - Forme associative
Art. 4 - Personale di studio
Art. 5 - Prestazioni informatiche
Art. 6 - Partecipazione a gruppi di lavoro
Art. 7 - Attività di prevenzione
Art. 8 - LAssistenza domiciliare integrata
Art. 9 - Osservatorio regionale per lappropriatezza dellassistenza.
Art. 10 - Progetto regionale del medico di Medicina Generale in Pronto Soccorso
Art. 11 - Attività di assistenza agli ospiti in R.S.A., R.A.F e R.A
Art. 12 - Il budget di Distretto
Art. 13 - Equipe di assistenza territoriale
Art. 14 - Attività dell Equipe di assistenza territoriale
Art. 15 - Medici di continuità assistenziale
Art. 16 - Attività territoriali programmate
Art. 17 - Commissione per la formazione
Art. 18 - Elenco regionale degli animatori di formazione in M.G.
Art. 19 - Elenco regionale dei docenti in Medicina Generale
Art. 20 - Trattamento economico di animatori e docenti
Art. 21 - Previsione di spesa
Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti determinati dal presente accordo suddivisi per singolo istituto.
NORME FINALI
Norma Finale 2
DICHIARAZIONE A VERBALE
DICHIARAZIONE PRELIMINARE
La Regione Piemonte è fortemente determinata nel perseguire il migliore utilizzo delle risorse disponibili per garantire ai cittadini, nel presente e nel futuro, unassistenza sanitaria qualitativamente e quantitativamente adeguata alle loro esigenze.
Ciò si è rivelato possibile solo attraverso una riforma strutturale del Servizio Sanitario Regionale che, partendo dal disposto del D.L.vo 502/92 e successive modifiche e cogliendo le opportunità offerte dal Patto Stato Regioni e dallaumento dellautonomia regionale, persegua contemporaneamente la riorganizzazione della rete ospedaliera e la strutturazione di unassistenza territoriale potenziata ed omogeneamente orientabile verso le specifiche esigenze del SSR.
A tale fine la Regione Piemonte sta predisponendo un nuovo Piano Sanitario Regionale che intende da un lato razionalizzare la rete ospedaliera, sia pubblica che privata, per qualificare lofferta e migliorare laccessibilità di prestazioni sanitarie di secondo livello, dallaltro potenziare le cure primarie, per ridurre il ricorso improprio alle strutture di secondo livello, creando nel territorio le opportunità per soddisfare la maggior parte dei bisogni reali del cittadino.
Per quanto riguarda in particolare lassistenza territoriale la Regione Piemonte ritiene fondamentali quattro obiettivi strategici:
1) una forte collaborazione fra tutti i professionisti operanti nellassistenza territoriale che, attraverso il coordinamento nel Distretto, possano orientare parte della loro attività al perseguimento di obiettivi di assistenza prioritari e funzionali ai processi di razionalizzazione
2) la realizzazione in prospettiva di una reale continuità assistenziale che garantisca al cittadino la possibilità di ricevere assistenza coerente e appropriata durante lintero arco della giornata ed evitare di doversi rivolgere al pronto soccorso o allospedale nei casi in cui non è strettamente necessario
3) laumento del livello di sicurezza dellassistenza territoriale, in particolare nei casi di ADI e di Dimissione Protetta, grazie ad un sistema di tutela capillare ed efficiente in grado di intervenire tempestivamente e garantire una mobilità assistita fra territorio ed ospedale e fra diversi presidi ospedalieri
4) lo sviluppo di un sistema informativo tecnologicamente avanzato ed efficiente, non solo finalizzato al trattamento gestionale dei dati, ma orientato anche a supportare complessità organizzative maggiori e facilitare la comunicazione fra tutti gli operatori del SSR e fra questi ed il cittadino.
Questo Accordo rappresenta un passo fondamentale verso la migliore organizzazione dellassistenza territoriale atta a ridurre il tasso di ospedalizzazione; ulteriori e significativi risultati scaturiranno dal continuo e costruttivo confronto tra le Istituzioni, gli operatori sanitari e le organizzazioni di tutela dei diritti dei cittadini.
Ulteriori accordi saranno stipulati dopo la pubblicazione del PSSR attualmente in discussione, per introdurre gli elementi necessari alla sua piena realizzazione anche in relazione ai risultati raggiunti dal presente Accordo.
Nellambito del territorio fondamentale importanza assume il ruolo del Medico di Medicina Generale, sia quale erogatore diretto di prestazioni, sia in qualità di primo soggetto di tutela in quanto agente di fiducia del cittadino ed ordinatore di spesa.
Il presente Accordo, coinvolgendo il Medico di Medicina Generale nel processo di razionalizzazione dellassistenza e nella creazione di un flusso continuo di dati indispensabili alla sua realizzazione, intende fornire agli stessi strumenti ed opportunità di perfezionamento delle loro funzioni, al fine del raggiungimento degli obiettivi del P.S.S.R., in integrazione ed attiva interazione con le altre strutture e figure professionali del S.S.N.
La Regione chiede a tutti i Medici di Medicina Generale uno specifico impegno nel settore dellassistenza agli anziani, delleducazione sanitaria, della prevenzione e delle cure domiciliari preventive ed alternative al ricovero ospedaliero.
La Regione Piemonte favorisce, in applicazione del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni e del D.P.R. 270/00, il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei Medici di Medicina Generale alla razionalizzazione delle spesa ed al miglioramento della qualità dellassistenza, creando le condizioni necessarie al miglior funzionamento degli Uffici distrettuali di coordinamento nellambito dei quali egli possa partecipare a pieno titolo per la determinazione dei programmi e dellattività gestionale del Distretto.
La Regione Piemonte offre ai Medici di Medicina Generale le opportunità e gli incentivi ad un perfezionamento dellorganizzazione del loro lavoro, favorendo laggregazione dei medici in associazioni.
Il presente Accordo offre inoltre stimoli concreti allacquisizione di tecnologie informatiche, sia per agevolare il lavoro routinario dei medici, sia per creare le basi di un sistema informativo che possa fornire nel prossimo futuro dati epidemiologici e gestionali utili alla Regione e al tempo stesso agevolare lassistito con la possibilità di prenotazione degli esami clinici e delle visite specialistiche direttamente nello studio medico.
La Parte Pubblica ed i Sindacati firmatari concordano nellopportunità di una stretta e continua collaborazione nellapplicazione del presente Accordo. Per tale motivo si impegnano ad una azione di sensibilizzazione e formazione congiunta dei Dirigenti Distrettuali e dei Medici di Medicina Generale, allo scopo di perseguire e valutare i risultati concreti delle innovazioni introdotte, riservandosi eventualmente di apportare i necessari perfezionamenti.
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente Accordo regola - ai sensi del DPR 270/2000 Capo VI - il rapporto di lavoro esistente fra le Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte ed i medici di medicina generale in esse operanti, per lo svolgimento dei compiti relativi a:
a) assistenza primaria
b) continuità assistenziale
c) medicina dei servizi
d) emergenza sanitaria territoriale
e) attività territoriali programmate
2. Del presente Accordo fanno parte integrante gli Accordi relativi allemergenza territoriali di cui alla DGR n. 45-6042 del 13 maggio 2002 e alla Continuità Assistenziale di cui alla DGR 38-6649 del 15 luglio 2002 i cui effetti normativi ed economici si intendono pertanto efficaci senza interruzione fino a tutto il 2005 ed oltre in regime di prorogatio
3. Il presente Accordo entra in vigore il 1 marzo 2003 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2005 o fino alla stipula di nuovi accordi regionali.
Art. 2 - Rapporto ottimale
1. Ai sensi dellart. 8, lettera h), decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, laccesso alle funzioni di medico di medicina generale nella Regione Piemonte è disciplinato secondo i seguenti rapporti ottimali:
a) le carenze dellanno 2004 saranno calcolate in modo che possa essere iscritto soltanto un medico per ogni 1100 residenti o frazione di 1100 superiore a 650, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre 2003.
b) le carenze dellanno 2005 e successivi, salvo diversi accordi, saranno calcolate in modo tale che possa essere iscritto soltanto un medico per ogni 1200 residenti o frazione di 1200 superiore a 800, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dellanno precedente.
Art. 3 - Forme associative
1. Lassociazionismo nasce dallesigenza di:
- soddisfare tempestivamente bisogni assistenziali non differibili, causa preponderante degli accessi impropri al Pronto Soccorso e dei conseguenti ricoveri ospedalieri, anche in fasce orarie diverse da quelle dedicate da ciascun medico allattività ambulatoriale;
- migliorare lassistenza e, nel contempo, elevare il livello delle prestazioni, aumentando il numero delle ore in cui è possibile accedere agli studi medici;
- consentire lutilizzo comune di strumenti e apparecchiature;
- elevare la possibilità di partecipare ad attività formative;
- fornire prestazioni sanitarie omogenee sul territorio
2. Le forme associative già previste dagli Accordi Regionali di cui alla DGR n. 127-15270 del 9 dicembre 1996 sono riconosciute come equivalenti a quelle previste dallart. 40 del DPR 270/2000 e dallo stesso regolamentate.
3. Ciascun medico presta la propria opera anche nei confronti degli assistiti in carico agli altri componenti dellassociazione. In particolare deve essere disponibile, salvaguardando il rapporto fiduciario individuale, a svolgere nei confronti di detti assistiti le prestazioni sanitarie ambulatoriali non differibili.
4. In particolare si considera la medicina in associazione che garantiva lobiettivo n. 1 dellart 2 di cui alla DGR n. 127-15270 del 9 dicembre 1996 equivalente alla medicina in associazione di cui alla lettera A, comma 6, dellart. 40, e la medicina in associazione che garantiva lobiettivo n. 3 dellart. 2 di cui alla DGR n. 127-15270 del 9 dicembre 1996 equivalente alla medicina in rete di cui alla lettera B, comma 6 dellart. 40.
In deroga temporanea al disposto dellart. 40, comma 4 lettera e), per evitare disagi ai cittadini, è consentito fino ad esaurimento il riconoscimento anche delle forme associative che al momento della pubblicazione del presente Accordo risultano composte da soli due medici. Il Comitato Regionale, previo parere favorevole del Comitato Aziendale ex art.11 D.P.R. 270/2000, può superare il limite stabilito dallart.40 comma 4 lettera c, relativo allambito territoriale sia per associazioni costituite sia per quelle nuove, fatta salva la città di Torino.
5. Le percentuali di riferimento di cui ai punti 1, 2 e 3, lettera B2 dellart. 45, DPR 270/2000 sono concordate nella seguente misura:
Medicina in associazione: 70% dei medici di assistenza primaria operanti in Piemonte
Medicina in rete: 20% dei medici di assistenza primaria operanti in Piemonte
Medicina di gruppo: 20% dei medici di assistenza primaria operanti in Piemonte
Le parti si impegnano a rivedere periodicamente le precedenti percentuali, al fine di favorire nel tempo la medicina in rete e quella di gruppo, mediante Accordo Integrativo.
6. Il riconoscimento delle forme associative esistenti è immediato ed automatico e non richiede formalità alcuna da parte dei medici. Ogni Azienda entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo comunica al Comitato Regionale il numero delle forme associative esistenti distinte nelle 3 tipologie sopraindicate, nonché la composizione nominativa delle stesse. Il Comitato Regionale di cui allart. 12 del DPR 270/2000 istituisce e cura un elenco di dette forme associative, distinto nelle tre tipologie, da aggiornarsi con cadenza trimestrale e verifica altresì il numero degli assistiti iscritti ai medici coinvolti nellassociazione.
7. I medici che intendono costituire una nuova forma associativa devono presentare due distinte domande, a mezzo raccomandata AR, sia al Comitato Regionale sia a quello Aziendale. Il Comitato Regionale, entro 30 giorni dalla data di ricezione, a mezzo telegramma, comunica al rappresentante della forma associativa e allASL di competenza, il nulla-osta alla sua costituzione o limpossibilità alla medesima. Tale atto è subordinato esclusivamente alla verifica del rispetto delle percentuali di riferimento, tenuto conto dellordine di arrivo delle richieste. Acquisito il nulla-osta del Comitato Regionale, è compito dellASL procedere, in qualsiasi momento successivamente allinizio delloperatività, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dallart.40 del D.P.R. 270/2000.
8. La forma associativa dovrà diventare operativa entro 90 giorni dal ricevimento del nulla-osta; i relativi benefici economici decorreranno dalla data di effettiva attivazione.
9. Ai sensi dellart.40, comma 7, lett.b) del D.P.R. 270/2000 il nuovo orario di chiusura pomeridiana da parte di uno degli studi associati deve avvenire non prima delle ore 19.00. Per le associazioni costituite ai sensi dellAccordo Regionale previgente, si concorda il termine di mesi due, a partire dalla data di pubblicazione del presente Accordo, ai fini del necessario adeguamento.
10. Per quanto riguarda la medicina in rete e quella di gruppo, dovranno essere garantiti i nuovi obiettivi previsti dallart.40, comma 8 e 9, del D.P.R. 270/2000 concordando il termine di mesi tre, dalla data di pubblicazione del presente Accordo, per il necessario adeguamento
11. Si ribadisce lassoluta obbligatorietà che la popolazione assistita sia informata in modo chiaro ed esaustivo sugli obiettivi e sulle modalità di funzionamento delle forme associative, previa affissione, in ogni studio medico di apposita comunicazione, chiara e leggibile, da concordarsi nelle modalità e nei limiti con gli uffici competenti dellASL di appartenenza in modo che venga garantita ai cittadini la conoscenza dellaccessibilità a ciascun medico dellassociazione.
12. E, inoltre, dovere del medico associato garantire la disponibilità di informazioni, mezzi e strumenti che consentano allassistito una adeguata e tempestiva informazione. Il patto costitutivo delle forme associative deve avere congrua evidenza presso gli assistiti, a cura del medico.
13. LASL è tenuta a verificare lapplicazione di quanto sopra e ad informare i nuovi iscritti in merito allassociazione cui appartiene il medico prescelto (orari di apertura degli altri studi, nominativi degli altri medici facenti parte dellassociazione, finalità, ecc.....).
14. In particolare, gli orari degli ambulatori di tutti i medici dellassociazione devono essere comunicati allASL ed esposti in tutti gli studi facenti parte dellassociazione oltreché esplicitati nel patto di costituzione della forma associativa.
Ogni variazione relativa allorario dovrà essere tempestivamente comunicata agli assistiti e allAzienda competente.
15. Eventuali inadempienze avverso il dettato sopra descritto, comporteranno lapplicazione del disposto normativo di cui allart. 16 in materia di responsabilità convenzionali.
16. Ciascuna associazione, entro 60 gg. dalla data di costituzione, è tenuta a redigere una Carta dei Servizi delle prestazioni rese da consegnare agli assistiti secondo un modello concordato a livello aziendale e da sottoporre, per le valutazioni deontologiche, al competente Ordine dei Medici.
17. Ogni modifica sostanziale dellassociazione ne comporta la rivalutazione del Comitato Regionale, acquisito il parere del Comitato Aziendale.
Art. 4 - Personale di studio
1. Ai fini dellapplicazione di quanto disposto alla lettera B4 e B5 dellart. 45, DPR 270/2000, il Comitato Regionale di cui allart. 12 del DPR 270/2000 istituisce e cura un elenco dei medici che utilizzano un collaboratore di studio professionale (B4) o un infermiere professionale (B5) tenendo distinte le due tipologie.
2. Le percentuali di riferimento sono concordate nella seguente misura:
Collaboratore di studio: 25% degli assistiti in ambito regionale
Personale infermieristico: 5% degli assistiti in ambito regionale
Le parti si impegnano, al raggiungimento delle sopraelencate percentuali, a revisionarle ed aumentarle, mediante Accordo Integrativo.
3. In tale elenco sono iscritti i medici che già utilizzano le sopra citate collaborazioni, per i quali decorre automaticamente dalla data di entrata in vigore del DPR 270/2000 o, se successiva, dalla data di assunzione, il riconoscimento delle relative indennità.
4. Ogni Azienda entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo comunica al Comitato Regionale lelenco dei medici che utilizzano personale di studio, distinto nelle due tipologie sopra descritte.
Tale elenco verrà curato ed aggiornato dal Comitato Regionale ex art.12 D.P.R.270/2000 con cadenza semestrale.
5. I medici che intendono acquisire tali collaborazioni devono presentare due distinte domande, a mezzo raccomandata AR, sia al Comitato Regionale sia a quello Aziendale. Il Comitato Regionale, entro 30 giorni dalla data di ricezione comunica, a mezzo telegramma, al medico interessato e allASL di competenza, il nulla-osta alla sua utilizzazione od il superamento del limite.
Tale atto è subordinato esclusivamente alla verifica del rispetto delle percentuali di riferimento, tenuto conto dellordine di arrivo delle richieste. Acquisito il nulla-osta del Comitato Regionale, è compito dellASL procedere alla verifica del possesso dei requisiti previsti dallart.40, lett.B4 e B5, del D.P.R. 270/2000.
6. Leffettiva utilizzazione del personale deve avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione del nulla-osta regionale.
7. Il riconoscimento delle relative indennità ai medici decorre dal momento della comunicazione del medico allASL o dal momento delleffettivo inizio di attività del personale, qualora assunto successivamente alla comunicazione medesima.
8. E consentito il riconoscimento delle indennità per il collaboratore di studio in soprannumero al limite del 25% qualora tale percentuale sia stata già raggiunta e la richiesta sia formulata da medici impegnati nella teleprenotazione.
9. Il riconoscimento contemporaneo delle indennità di cui alle lettere B4 e B5 può essere riconosciuto solo nellambito di una delle forme associative.
10. Qualora il collaboratore di studio o linfermiere professionale operi per una forma associativa, la relativa indennità è riconosciuta ad ogni medico facente parte dellassociazione a condizione che il collaboratore sia presente per almeno 16 ore settimanali nel caso di tre medici, 24 ore settimanali nel caso di quattro medici, a tempo pieno nel caso di un numero maggiore a quattro.
Linfermiere professionale dovrà, invece, essere disponibile per un orario pari al 50% di quello previsto per il collaboratore di studio.
Entro il 30 giugno di ogni anno, lASL competente procederà al conguaglio in modo che la somma totale delle indennità percepite nel corso dellanno solare precedente non superi le spese effettive dimostrate, comprendenti la retribuzione lorda, i contributi sociali, gli onorari di eventuali consulenti del lavoro, il costo della formazione del personale ed il costo di eventuali polizze assicurative connesse allimpiego del personale.
11. Lassunzione può essere fatta direttamente dal medico o da altri soggetti (società di servizi, cooperative) secondo il contratto nazionale dei dipendenti per gli studi professionali di IV categoria e degli infermieri professionali, o con un contratto di natura libero professionale, o rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Per quanto riguarda le forme associate, il contratto di assunzione potrà essere stipulato da un solo componente il gruppo, fermo restando lerogazione degli incentivi a tutti i componenti qualora siano rispettate le condizioni previste al punto 10.
Art. 5 - Prestazioni informatiche
1. Al fine di incentivare linformatizzazione degli studi medici e di favorire la comunicazione e la trasmissione di documentazione varia tra ASL e singoli medici, sono riconosciuti specifici compensi ai medici che garantiscono:
a) la partecipazione a procedure di posta elettronica con le diverse strutture del SSR.
b) la incorporazione dei referti nelle cartelle cliniche informatizzate e/o la loro stampa.
c) le procedure burocratiche di teleprenotazione
2. Per quanto riguarda la prestazione di cui al punto a) i singoli medici comunicano allASL un recapito di posta elettronica (e-mail). A tal fine il medico potrà avvalersi di indirizzi di terzi. Dal momento della comunicazione dellindirizzo di posta elettronica da parte del medico le AA.SS.LL. potranno omettere qualsiasi comunicazione scritta ed avvalersi unicamente della comunicazione telematica nei confronti dello stesso medico. Il diritto al compenso decorre dalla data di notifica allASL dellindirizzo di posta elettronica da parte del medico. Il medico si impegna altresì a comunicare prontamente allASL ogni variazione di indirizzo. Trascorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo tutti i medici dovranno aver comunicato lindirizzo di posta elettronica e potrà essere abolita la comunicazione cartacea.
3. Le prestazioni di cui ai precedenti punti b) e c) saranno facoltativamente fornite dal medico su richiesta del responsabile di distretto, dintesa con lUfficio di Coordinamento Distrettuale e il Comitato dAzienda; il diritto al compenso decorrerà dallinizio delle attività in questione.
4. Qualora i servizi di cui ai precedenti commi, in regime di medicina in associazione o di medicina di gruppo, siano svolti da un collaboratore di studio, a ciascun medico associato, indipendentemente dalle percentuali previste dallart. 4, viene riconosciuta lindennità prevista al punto B4 dellart. 45 del DPR 270/2000.
5. Per le prestazioni informatiche di cui al presente articolo viene riconosciuto un compenso forfetario, come indicato nella seguente tabella:
Prestazione
punto a) procedure di posta elettronica: Compenso mensile per medico Euro 74,00
punto b) incorporazione in cartelle informatizzate e/o stampa referti: Compenso annuo per assistibile Euro 0,50
punto c) teleprenotazione esami: Compenso annuo per assistibile Euro 1,55
Art. 6 - Partecipazione a gruppi di lavoro
1. Al fine di consentire la piena e produttiva partecipazione dei medici di medicina generale ai momenti di programmazione e gestione regionale, aziendale e distrettuale, come previsto al comma 1, art. 9, DPR 270/2000, a titolo di rimborso forfetario delle spese di viaggio e sostituzione è riconosciuta:
a) Una indennità di partecipazione di Euro 50 per un impegno inferiore o pari a 1/2 giornata
b) Una indennità di partecipazione di Euro 100,00 per un impegno superiore a 1/2 giornata
c) Una indennità di spostamento di Euro 25,00, in aggiunta alle precedenti di cui ai punti a) e b), per i medici la cui residenza dista più di 30 km dal luogo in cui si svolge la riunione.
Per la partecipazione ad ogni singolo incontro di lavoro di:
* Comitati regionali di cui allarticolo 12 del DPR 270/2000 a 2 componenti per ogni sigla sindacale firmataria del presente Accordo.
* Comitati aziendali di cui allart. 11 del DPR 270/2000 ad un 1 componente per ogni sigla sindacale firmataria del presente Accordo.
* Gruppi di lavoro regionali previsti dai presenti accordi e/o deliberati dalla Regione
* Gruppi di lavoro aziendali o distrettuali deliberati dalle AA.SS.LL.
* Commissione per lappropriatezza delle cure e delluso delle risorse prevista al comma 4, art. 14 DPR 270/2000
* Osservatorio regionale per lappropriatezza.
2. Ai medici di medicina generale eletti a far parte dellUfficio di coordinamento o di sue sottocommissioni ufficialmente istituite dal Responsabile di Distretto ed alla Commissione per lappropriatezza delle cure e delluso delle risorse di cui al comma 4, art. 14 DPR 270/2000 sono riconosciute per le attività da esse derivanti:
* Euro 50 per i lavori direttamente connessi a ciascuna riunione.
* Indennità mensile lorda di 300 euro per i lavori connessi al funzionamento complessivo dellistituto.
3. I compensi di cui al presente articolo sono a carico delle Aziende nellambito della quale operano i singoli medici, salvo la possibilità di rivalsa delle stesse per Commissioni deliberate da Aziende Ospedaliere. I compensi sono riconosciuti al medico nei tempi e con le modalità previste per i compensi di cui al DPR 270/2000.
4. Le attività previste dal presente articolo non comportano limitazioni del massimale.
Art. 7 - Attività di prevenzione
1. I medici di assistenza primaria collaborano alle attività di prevenzione dei tumori previste dai provvedimenti deliberativi regionali.
2. Il Comitato Regionale designa i rappresentanti dei medici di medicina generale in seno al Gruppo regionale per lo Screening in Oncologia ed ai Comitati tecnici dei Dipartimenti interaziendali di prevenzione secondaria dei tumori previsti dalla sopracitata D.G.R..
3. I medici di assistenza primaria sono tenuti a:
a) partecipare alla sessione di formazione specifica al progetto;
b) attenersi ai protocolli operativi stabiliti dal Comitato Tecnico in accordo con i loro rappresentanti;
c) fornire linformazione necessaria alle persone da loro assistite al fine di rendere consapevole la decisione di aderire allo screening e contemporaneamente garantirne laccesso;
d) selezionare dalle liste dei loro assistibili le persone eleggibili allo screening;
e) seguire i loro assistiti nelle fasi diagnostiche e terapeutiche, eventualmente conseguenti allo screening, secondo i protocolli definiti dai programmi.
4. Ai medici di medicina generale saranno fornite trimestralmente le liste degli assistiti non aderenti agli inviti ed i risultati dei test relativi agli aderenti.
5. Per le attività di prevenzione sopra indicate, per ogni soggetto che abbia effettuato il previsto test di screening dopo linizio della campagna di prevenzione, al medico è riconosciuto un compenso forfetario di Euro 2,58 (lire 5.000) per ogni singolo test. Lelenco sarà fornito dal medico allAzienda con cadenza trimestrale. Il pagamento avverrà secondo le modalità previste al punto 4) dellallegato D) dellAccordo Nazionale.
6. Nel caso di altri progetti previsti dalla Regione o dalle Aziende, anche di carattere sperimentale, relativi ad altre patologie, saranno applicati gli stessi obblighi operativi e relativi compensi.
Art. 8 - LAssistenza domiciliare integrata
1. LAssistenza Domiciliare Integrata e quella Programmata sono regolate dallart. 39 e dagli allegati G ed H del DPR 270/2000
2. Sono riconosciuti al medico di medicina generale i seguenti compensi:
a) per le attività correlate allapertura del caso, comprendenti la valutazione multidimensionale dello stato funzionale della persona attraverso gli strumenti di cui alla DGR n° 41-5952 del 7/5/02, la stesura del piano di assistenza e la presa incarico, al medico di assistenza primaria saranno corrisposti Euro 75,00 (lire 145.220)
b) In caso di dimissione protetta, comprendente lattivazione secondo le modalità sopra esposte e la formulazione del piano assistenziale congiunto con il collega ospedaliero, al medico di assistenza primaria saranno corrisposte Euro 75,00 (lire 145.220).
3. Per ogni accesso programmato al domicilio del paziente per ADI al medico sono riconosciuti complessivi Euro 25,90 (lire 50.149) comprensive dellimporto previsto al comma 1, art. 5, Allegato H del DPR 270/2000.
4. Le prestazioni aggiuntive previste alla lettera A) e B) dellallegato D del D.P.R. 270/2000, eseguite in corso di ADI sono retribuite in aggiunta al compenso previsto dallart. 5 dellallegato H. Ad integrazione delle suddette prestazioni, per ciascuna trasfusione di sangue intero o di suoi derivati di preparazione estemporanea eseguita in regime di ADI, al medico è corrisposto un compenso di Euro 50,00 (lire 96.814).
5. Per le altre attività vale quanto stabilito dallAccordo Nazionale.
Art. 9 - Osservatorio regionale per lappropriatezza dellassistenza.
1. E istituito presso lAssessorato alla Sanità lOsservatorio regionale per lappropriatezza dellassistenza.
2. L Osservatorio regionale per lappropriatezza dellassistenza è composto dalla Task force per lassistenza territoriale, operante presso lAssessorato alla Sanità, e dai rappresentanti dalle OOSS firmatarie del presente Accordo.
3. Le osservazioni e le proposte dellOsservatorio regionale per lappropriatezza dellassistenza saranno trasmesse alle Direzioni competenti dellAssessorato, che assumeranno gli eventuali adeguati provvedimenti.
4. L Osservatorio regionale per lappropriatezza dellassistenza potrà avvalersi di altre figure professionali appartenenti ad altri settori dellassistenza territoriale ed ospedaliera.
5. LOsservatorio potrà individuare al proprio interno gruppi di lavoro cui affidare specifici incarichi.
6. AllOsservatorio regionale per lappropriatezza dellassistenza è affidato il monitoraggio su base regionale delle attività di assistenza sanitaria territoriale ed ospedaliera.
7. In particolare lOsservatorio per lappropriatezza dellassistenza avrà il compito di formulare proposte finalizzate a coordinare le attività di Assistenza Domiciliare Integrata e Programmata e Residenziale di cui allart. 39 del DPR 270/2000, ed a tal fine potrà:
a) monitorizzare lattività di ADI, ADP e ADR delle AA.SS.LL., sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
b) proporre direttive relative allorganizzazione dei servizi ed alle prestazioni erogate in coerenza con quanto previsto dalla programmazione Regionale
c) indicare interventi di formazione per tutti i professionisti coinvolti
d) stilare una relazione annuale sullandamento dei servizi e sui risultati raggiunti
8. Sono inoltre affidati allOsservatorio regionale per lappropriatezza dellassistenza:
* Lelaborazione o la valutazione di proposte o progetti in ambito regionale a carattere sperimentale relativi allassistenza sanitaria territoriale.
* La formulazione di proposte relative ad attività assistenziali di integrazione tra ospedale e territorio
* Le proposte di attività di formazione degli operatori sanitari e dei medici delle cure primarie
* Le valutazioni delle attività degli uffici di coordinamento distrettuale.
* Lindividuazione di linee guida condivise per la realizzazione di Ospedali di Distretto
* La promozione del recupero e riconversione in Ospedali di Distretto di strutture ospedaliere minori, già individuate per la chiusura o la riconversione
9. Le indicazioni dellOsservatorio regionale per lappropriatezza dellassistenza hanno carattere consultivo.
Art. 10 - Progetto regionale del medico di Medicina Generale in Pronto Soccorso
1. Al fine di ridurre laccesso improprio alle strutture di pronto soccorso, in attesa che ciò sia garantito da una adeguata organizzazione dellassistenza territoriale, si condivide il progetto regionale di inserimento del medico di Medicina Generale nelle strutture di Pronto Soccorso.
Il progetto prevede la presenza attiva, in ambulatorio attrezzato attiguo al DEA o PS, di un medico di Medicina Generale, con lo scopo di identificare, trattare ed educare ad un ricorso appropriato alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale i pazienti che, non presentando alcuna sintomatologia con carattere di urgenza ed emergenza, devono essere ricondotti ad una sede di cura più appropriata, in grado di fornire adeguata risposta alle necessità espresse.
Devono comunque essere riferiti al DEA/PS, indipendentemente dalla gravità della patologia, tutti i casi in cui sia necessario una certificazione medico legale.
2. Al medico di Medicina Generale in Pronto Soccorso, che è autonomo ed opera in modo integrato sulla base di procedure concordate con i Direttori DEA/PS, saranno riferiti i pazienti selezionati da apposito triage precodificato, effettuato da un infermiere professionale, mirato a riconoscere le richieste non peculiari per una struttura durgenza che siano riconducibili ad una presa in carico da parte del medico di famiglia.
Art. 11 - Attività di assistenza agli ospiti in R.S.A., R.A.F e R.A
1. In attuazione dellAccordo di cui alla lettera b dellart. 39 DPR 270/2000, si prende atto della D.G.R. n° 47-26252 del 9/12/1998 e successive modifiche e integrazioni di cui alla DRG n° 46-27840 del 19/7/99, relative allassistenza nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e nelle Residenze Assistenziali Flessibili (RAF).
2. I Medici di Medicina Generale che, alla data di pubblicazione del presente Accordo, operino allinterno di strutture che diverranno RSA o RAF verranno confermati nellincarico con lobbligo di uniformarsi alle norme previste dal presente Accordo, purchè ancora operanti nella struttura al momento della trasformazione della stessa in RSA o RAF.
3. Dallentrata in vigore del presente accordo linserimento di nuovi medici in tali strutture non deve ridurre a meno di 20 il numero di scelte dei medici già inseriti. Altresì al medico già inserito con numero di scelte inferiore a 20, dovrà essere prioritariamente garantito il raggiungimento del massimale di venti scelte.
4. Lassistenza sanitaria agli anziani ospiti delle R.A. è garantita dai medici di famiglia di ciascun anziano ospite, nellambito del rapporto fiduciario. Il Distretto, in aggiunta alla normale assistenza prevista dal DPR 270/2000, organizza, in forme concordate con le OOSS firmatarie del presente Accordo, lattività dei medici curanti degli ospiti di ciascuna R.A. in forme di assistenza diniziativa tali da assicurare una presenza settimanale concordata di un medico di famiglia in ciascuna R.A. per rispondere alle esigenze assistenziali emergenti da parte di tutti gli ospiti presenti. Tale modalità organizzativa di assistenza sanitaria non comporterà oneri economici aggiuntivi a carico della Regione o delle AA.SS.LL.
Nel caso in cui lospite presenti caratteristiche di non autosufficienza saranno da intendersi operative le norme valide per le RSA e le RAF o dovrà essere attivabile lAssistenza Domiciliare Integrata in R.A.
Art. 12 - Il budget di Distretto
1. Nellambito di quanto previsto dagli art. 14 e 15bis del DPR270/2000 e dallallegato -"d" della Delibera della Giunta regionale n. 27-1912 del 7 gennaio 2001 e successive modificazioni, i medici di famiglia sono coinvolti e responsabilizzati nella formulazione e nella gestione del budget di distretto nei modi di seguito stabiliti.
A) La Commissione distrettuale per il budget
1. La Commissione distrettuale per il budget è costituita in ogni distretto dallUfficio di Coordinamento Distrettuale integrato dai medici di medicina generale e dal pediatra di libera scelta componenti della Commissione per lappropriatezza delle cure e luso delle risorse prevista al comma 4, art. 14 del DPR 270/2000.
2. La Commissione è presieduta dal Direttore del Distretto
3. La Commissione si riunisce periodicamente in seduta plenaria e può dividersi in sottocommissioni secondo unautonoma programmazione dei lavori.
4. La Commissione potrà convocare i referenti delle Equipes di Assistenza territoriale, individualmente o collettivamente, per programmare e verificare le attività da questi svolte nelle riunioni mensili e per coinvolgerli nellesame e nella valutazione degli indicatori di attività e di spesa delle singole Equipes.
5. La Commissione delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il parere di chi la presiede. Il Direttore di Distretto ha comunque diritto di veto sulle delibere della Commissione.
6. In caso di conflitto fra i componenti si esprime il Comitato regionale di cui allart. 12 dellAccordo Collettivo Nazionale.
B) Compiti della Commissione distrettuale per il budget
1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
* partecipa alle attività di programmazione del Distretto, gestisce il budget annuale assegnato dallAzienda e valuta trimestralmente landamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda la correzione delle aree di diseconomia e degli sprechi; in questa sede contribuisce a definire i determinanti della qualità delle prestazioni per la contrattazione con i fornitori (aziende ospedaliere, presidi ospedalieri, strutture convenzionate, ecc.)
* richiede allAzienda i dati necessari e, se non disponibili, li raccoglie attraverso modalità autonomamente individuate, anche avvalendosi dellopera dei medici generali convenzionati;
* analizza la spesa e la qualità dellassistenza al fine di individuare gli ambiti di possibili razionalizzazioni, nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza.
* definisce i settori di possibile intervento (soprattutto in rapporto allesistenza e praticabilità di soluzioni ai problemi rilevati), individuando per ciascuno di essi gli indicatori di qualità ed i livelli di spesa programmati riferiti allambito del distretto ed i criteri per valutare a consuntivo lavvenuto rispetto degli stessi e leventuale razionalizzazione ottenuta. Tali criteri dovranno prevedere un aggiustamento dei livelli di spesa programmati tale da tenere conto delle spese indotte da fattori intervenuti successivamente alla loro definizione.
* coordina il coinvolgimento dei medici generali nel ciclo di budgeting più avanti descritto attraverso i rappresentanti delle Equipes di cui allart. 14 del presente Accordo.
* valuta a consuntivo il rispetto dei livelli di spesa programmati da parte dei singoli medici e di gruppi di loro ed evidenzia il valore della razionalizzazione ottenuta.
* amministra le risorse indicate al comma 3 dellart. 14 del DPR 270/2000, anche ai fini del potenziamento delle prestazioni distrettuali. Le deliberazioni assunte a tal proposito dalla Commissione sono rese esecutive dal Direttore Generale, che è tenuto a recepirle, fatto salvo il diritto di veto motivato.
C) Il ciclo del budgeting
1. Il ciclo del budgeting è suddiviso in fasi logiche, ciascuna delle quali deve essere rispettata prima di procedere alla successiva:
a. sensibilizzazione e formazione alle nuove logiche e tecniche gestionali dei medici convenzionati e dei medici del Distretto coinvolti (fase propedeutica al vero e proprio processo di budgeting);
b. definizione del piano strategico del budget di Distretto, nel rispetto di quello definito dallASL. In questa fase devono essere individuati ed esplicitati i fenomeni su cui produrre il cambiamento, i vincoli organizzativi derivanti da leggi nazionali o regionali e dalle politiche aziendali di fondo, le linee guida per il raggiungimento degli obiettivi; in tale momento possono essere negoziati anche obbiettivi che la Direzione Aziendale dovrebbe assegnare ad altri servizi (Ospedalieri, Specialistica Ambulatoriale, Farmacia Ospedaliera e/o Territoriale,.....) al fine di superare criticità e vincoli per il raggiungimento degli obiettivi del budget di distretto.
c. predisposizione dei dati a consuntivo, per singolo medico e/o per gruppo di medici, dei fenomeni oggetto di controllo e/o della spesa indotta attraverso un sistema di reporting e di idonei indicatori;
d. consegna al singolo medico e/o al gruppo di medici del piano strategico, delle linee guida aziendali e dei report specifici dellattività e dei costi;
e. formulazione, da parte del singolo medico e/o dal gruppo di medici, della proposta di una serie di obiettivi da raggiungere nel periodo, redatta sulla base delle linee guida aziendali e della realtà descritta dai report di attività. Gli obiettivi, che dovranno essere tradotti (nella più ampia misura possibile) in termini quantitativi o, perlomeno, in termini misurabili, potranno appartenere a diverse tipologie:
* strutturali, relativi ad esempio agli orari di apertura o alla dotazione strumentale o di personale dellambulatorio;
* di processo, come potrebbe essere il rispetto di determinati protocolli diagnostici o di linee guida prescrittive, oppure come la partecipazione a particolari programmi di screening; in questa fase può essere prevista la formulazione di accordi con gli ospedali di riferimento per ladozione di percorsi diagnostico terapeutici condivisi;
* di output o di prestazione, come, ad esempio, una determinata riduzione in termini percentuali del numero medio di prescrizioni farmaceutiche o diagnostiche o di ricovero per una determinata categoria di pazienti;
* di outcome o di esito, come la riduzione dellincidenza di date patologie o la modifica di tassi di ospedalizzazione per patologie affrontabili domiciliarmente;
f. svolgimento fase della negoziazione del budget, consistente nella contrattazione degli obiettivi ed. eventualmente, delle risorse aggiuntive assegnate, nella determinazione degli indicatori per la misurazione dei risultati (ovvero degli elementi su cui valutare effettivamente loperato del medico e/o del gruppo di medici) e nella definizione del sistema di retribuzione di compiti eventualmente aggiunti. Questa fase deve essere conclusa da un accordo firmato dallAzienda, dalle OOSS presenti nel Comitato aziendale di cui allart. 12 dellAccordo Collettivo Nazionale;
g. monitoraggio sistematico degli indicatori-obiettivo da parte della Commissione di cui al primo comma del presente articolo e comunicazione dei risultati ai medici. In caso di scostamenti tra risultati attesi e dati osservati, se giustificati dallaccadere di fenomeni imprevedibili e incontrollabili dai medici, potrà essere effettuata una ritaratura degli obiettivi e/o delle risorse assegnate;
h. analisi dei risultati a consuntivo, analisi degli scostamenti e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e definizione del valore della razionalizzazione eventualmente raggiunta;
i. ripresa del processo di budget per il periodo successivo con la definizione di nuove linee guida.
D) Il Fondo per le attività distrettuali
1. In ogni Distretto, per consentire il finanziamento dei progetti di cui allart.14 dellA.C.N. DPR 270/2000, è costituito un apposito Fondo per le attività distrettuali di razionalizzazione finanziato per lanno 2003 con una quota capitaria pari a Euro..0,85 (lire 1.646) per ciascun residente.
2. Per gli anni 2004 e 2005 tale finanziamento sarà definito dallAssessorato alla Sanità, dintesa con le OOSS firmatarie del presente Accordo, in relazione ai risultati raggiunti dalle attività di razionalizzazione realizzate nei singoli distretti, dellammontare delle risorse computabili in base a quanto disposto dal successivo comma 4 e ai risultati ottenuti su specifici indicatori regionali di anno in anno concordati. Per lanno 2003 sono individuati nei seguenti: (elenco esemplificativo)
- Incidenza della spesa farmaceutica sulla spesa sanitaria totale regionale
- Accessi impropri al PS
- Modificazione dei volumi relativi di principi attivi (antibiotici, antipertensivi, ecc)
- Riduzione di particolari DRG
- Riduzione degli accessi ai centri diabetologici
- Ecc.
3. Il Fondo di cui ai commi precedenti potrà essere impiegato per retribuire attività dei medici di famiglia concordate a livello distrettuale e finalizzate al raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione. Ove non sia possibile certificare direttamente la quantità e/o la qualità dellattività svolta dai singoli medici nel perseguimento degli obiettivi programmati, il compenso dovrà essere strutturato e ripartito sulla base di predefiniti indicatori di processo e di risultato. Nessun incentivo potrà essere riconosciuto al singolo medico a titolo di premio per gli eventuali risparmi ottenuti dalle razionalizzazioni realizzate.
4. Nel caso in cui le razionalizzazioni producano un risparmio, il 60% dello stesso dovrà essere reinvestito nel Fondo di cui al punto D) per finanziare ulteriori processi di miglioramento dellassistenza distrettuale.
Art. 13 - Equipe di assistenza territoriale
1. L Equipe di assistenza territoriale costituisce laggregazione organizzativa dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta che assistono un bacino di popolazione omogeneo per collocazione geografica, accessibilità ai servizi sanitari ed esposizione a fattori di rischio ambientali. La costituzione dellEquipe è finalizzata a:
a) valutare specifici bisogni di assistenza della popolazione assistita
b) realizzare progetti di razionalizzazione
c) verificare gli effetti degli stessi
d) facilitare, attraverso la figura del suo rappresentante, la comunicazione fra singoli medici e Ufficio di Coordinamento distrettuale per:
* il coinvolgimento dei medici nelle varie fasi del budgeting individuate allart. 12 del presente Accordo
* la realizzazione di progetti concordati con obiettivi specifici di cui allart.14 dellA.C.N. DPR 270/2000
* la rilevazione di problemi emergenti nellerogazione delle prestazioni di secondo livello
2. L Equipe di assistenza territoriale dovrà essere riferita ad una popolazione minima di 10.000 assistiti e massima di 30.000 e composta da un minimo di 10 medici di assistenza primaria ad un massimo di 20, potendo ricomprendere al proprio interno anche più ambiti territoriali di scelta, purché appartenenti allo stesso Distretto. Dimensioni diverse potranno essere individuate dallUfficio di Coordinamento distrettuale solo per evidenti esigenze oro-geografiche.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione dei presenti accordi i medici di assistenza primaria ed i pediatri di libera scelta, secondo criteri generali definiti dallUfficio di Coordinamento Distrettuale, provvedono autonomamente ad aggregarsi in Equipes di assistenza territoriale con un accordo interno che viene comunicato al Distretto di appartenenza. In mancanza di tale accordo tra i medici nei tempi sopra indicati, o qualora laggregazione realizzata non rispetti, a giudizio dellUfficio di Coordinamento distrettuale, i criteri precedentemente individuati, lo stesso può disporre con proprio atto la composizione delle Equipes di assistenza territoriale. Laggregazione ad una Equipe costituisce per il medico obbligo convenzionale.
4. Ciascun medico componente lEquipe di assistenza territoriale è impegnato a fornire la propria opera, con le modalità previste e per quanto attiene i compiti definiti dal DPR 270/2000, solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti, salvi gli obblighi assunti verso assistiti di altri medici associati a norma dellart.40, comma 4, lettera g).
5. Allinterno dellEquipe di assistenza territoriale i medici nominano un referente con funzioni di raccordo e di collegamento organizzativo con lUfficio di Coordinamento distrettuale.
6. Al referente dellEquipe di assistenza territoriale, per le funzioni previste dal presente Accordo, è attribuito un compenso mensile forfetario omnicomprensivo di 200 euro.
Art. 14 - Attività dellEquipe di assistenza territoriale
1. Ciascuna Equipe di assistenza territoriale si riunisce entro il 15 di ogni mese.
2. Il giorno, lora ed il luogo della riunione sono stabiliti dal rappresentante dellEquipe e comunicati ai colleghi attraverso il Distretto. E facoltà dei medici componenti dellEquipe richiedere, attraverso il rappresentante dellequipe stessa la disponibilità di un locale aziendale, individuato nellambito distrettuale per lo svolgimento della riunione.
3. Alla riunione mensile di ciascuna Equipe partecipa un gruppo di medici della Continuità Assistenziale operanti nel distretto. La partecipazione è definita dallUfficio di coordinamento distrettuale in modo che tutti i medici di Continuità Assistenziale partecipino nellanno ad almeno sei riunioni di Equipe.
4. Almeno una delle riunioni di ogni semestre sarà allargata agli operatori socio - sanitari di riferimento dellequipe di Assistenza Territoriale (Inf. Prof., O.T.A, ADEST, Fisioterapisti, Assistenti Sociali, Medici di Distretto)
5. Il rappresentante dellEquipe concorda semestralmente con lUfficio di coordinamento distrettuale gli argomenti di interesse prioritari del Distretto, che dovranno essere affrontati nel semestre successivo
6. Nel corso della riunione mensile potranno essere messi allordine del giorno:
a) discussione e definizione di protocolli o linee guida di riferimento per i componenti della Equipe, prevedendo anche leventuale coinvolgimento di medici specialisti convenzionati interni e/o di medici ospedalieri e/o farmacisti;
b) individuazione ed analisi dei punti critici dellassistenza sanitaria del distretto e dei presidi ospedalieri di riferimento finalizzati al loro superamento
c) progettazione e monitoraggio di attività di razionalizzazione concordati con lUfficio di Coordinamento distrettuale e relativi alla gestione del budget di distretto
d) approfondimento ed elaborazione del modello territoriale piemontese che sarà definito dal PSSR
e) Segnalazione di particolari realtà e/o esigenze assistenziali relative a pazienti in forme organizzate di assistenza domiciliare e definizione- ove occorra- di linee comportamento professionale condivise.
7. Per le attività relative alla costituzione delle Equipes e per quanto previsto al presente articolo a ciascun medico di assistenza primaria è riconosciuta, per ciascun assistito in carico, la quota capitaria annua di 5,00 euro (9.681 lire), che sarà corrisposta mensilmente in dodicesimi a partire dal 1 marzo 2003.
8. Per ogni assenza non giustificata del medico alla riunione dellEquipes di assistenza territoriale lASL provvederà a trattenere un dodicesimo del compenso previsto al punto 7 del presente articolo. In caso di sostituzione per malattia, ferie o impegno sindacale, alla riunione partecipa il sostituto.
9. In caso di mancata partecipazione alle attività dellEquipe e di ingiustificata assenza in 3 consecutive riunioni mensili dellEquipe, è prevista per il medico inadempiente lapplicazione delle procedure disciplinari di cui allart. 16 del DPR 270/2000.
Art. 15 - Medici di continuità assistenziale
1. Al fine di coordinare ed armonizzare lassistenza ai pazienti sul territorio per tutto larco della giornata e di favorire i contatti e la collaborazione tra le diverse figure mediche coinvolte, ciascun medico della Continuità assistenziale,su designazione del Direttore del Distretto, partecipa alle riunioni di lavoro mensili delle Equipes di assistenza territoriale, con rotazione semestrale nelle diverse Equipes.
2. Per la partecipazione a ciascuna riunione di lavoro ai medici di continuità assistenziale è riconosciuto un compenso di Euro 75,00 (lire 145.220)
3. In ogni Distretto il Direttore generale, su indicazione del Comitato Aziendale, può individuare un medico di continuità assistenziale, prioritariamente titolare, a cui conferire funzione di coordinamento dei medici di continuità assistenziale e che farà parte dellUfficio di coordinamento delle attività distrettuali.
Art. 16 - Attività territoriali programmate
1. Per le attività programmate di cui allart. 60 del DPR 270/2000, il compenso orario è stabilito in Euro 25 (lire 48.407) indipendentemente dallanzianità di laurea.
2. Lo stesso compenso spetta ai medici che garantiscono le sostituzioni di cui al comma 3 e 4 dellart. 9 del DPR 270/2000.
Art. 17 - Commissione per la formazione
1. La Commissione per la formazione è costituita dal Comitato regionale di cui allart. 12 del DPR 270/2000 integrato da un funzionario regionale del Settore Organizzazione, Personale e Formazione Risorse Umane della Direzione Controllo Attività Sanitarie.
2. Alla Commissione per la formazione sono affidati i compiti di:
* Proporre modelli di formazione continua nellarea della Medicina Generale in sintonia con le regole dellECM
* Proporre modalità per lindividuazione dei bisogni formativi a livello distrettuale
* Proporre strategie per colmare i bisogni di formazione emersi
* Collaborare alla formazione dellelenco dei docenti di medicina generale come previsto dal punto 14-d) dellart.8 del DPR 270/2000
* Collaborare alla formazione dellelenco degli animatori di formazione in medicina generale tenuto dallAssessorato Regionale alla Sanità, come previsto dal punto 14-d) e 17 dellart.8 del DPR 270/2000
* Stabilire annualmente il fabbisogno di animatori di formazione e di docenti di medicina generale, come previsto dal punto 14-d) dellart.8 del DPR 270/2000
* Fissare i criteri di selezione per la formazione dellelenco degli animatori e dei docenti
3. Le indicazioni della Commissione per la Formazione hanno carattere consultivo.
Art. 18 - Elenco regionale degli animatori di formazione in M.G.
1. In applicazione dellart. 8 comma 14 punto c del DPR 270/2000 si costituisce lelenco degli animatori di formazione in Medicina Generale.
2. Lelenco è tenuto dalla Commissione per la formazione di cui allart. 17 del presente Accordo, che stabilisce annualmente il numero di animatori di formazione necessario per le attività formative, stabilisce i criteri di selezione dei medici di Medicina generale da inserire nell elenco regionale degli animatori di formazione ed opera sulla base dei criteri stabiliti la selezione.
3. I medici di medicina generale interessati presentano i loro curricula nei termini e nelle modalità previste dal Commissione.
4. Gli Animatori di formazione già presenti negli elenchi regionali attuali vengono riconfermati nella loro attività, salvo loro espressa volontà contraria.
Art. 19 - Elenco regionale dei docenti in Medicina Generale
1. In applicazione dellart. 8 comma 14 punto c del DPR 270/2000 si costituisce lelenco regionale dei docenti in medicina generale.
2. Lelenco è tenuto dalla Commissione per la formazione di cui allart. 17 del presente Accordo, che stabilisce annualmente il numero dei docenti in MG necessario per le attività formative, stabilisce i criteri di selezione dei medici di Medicina generale da inserire nell elenco regionale dei docenti in MG ed opera sulla base dei criteri stabiliti la selezione.
3. I medici di medicina generale interessati presentano i loro curricula nei termini e nelle modalità previste dalla Commissione.
Art. 20 - Trattamento economico di animatori e docenti
1. Gli animatori di formazione iscritti nellelenco regionale per la realizzazione di ciascuna sessione di eventi formativi organizzati dalla Regione è riconosciuto un compenso forfetario, comprensivo del lavoro di preparazione, della sostituzione e delle spese di viaggio, pari a Euro 360,00 IVA inclusa (lire 697.057) lorde.
2. I docenti in medicina generale iscritti nellelenco regionale per la realizzazione di ciascuna sessione è riconosciuto un compenso forfetario, comprensivo del lavoro di preparazione, della sostituzione e delle spese di viaggio, pari a Euro 400,00 IVA inclusa (lire 774.508) lorde.
3. Ai medici di medicina generale che svolgono funzioni di tutor nei confronti dei tirocinanti di cui allo stesso DPR 386/2000 è riconosciuta unindennità mensile di Euro 300,00.
Art. 21 - Previsione di spesa
Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti determinati dal presente accordo suddivisi per singolo istituto.
NORME FINALI
Norma Finale 1
I medici di famiglia potranno partecipare a sperimentazioni sullutilizzo della telematica sanitaria nel proprio studio e sul territorio, sulla base di accordi fra Regione e OOSS firmatarie definiti di volta in volta per ciascuna tipologia di applicazione.
Norma Finale 2
Le AA.SS.LL. provvedono allo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti negli ambulatori di tutti i medici di medicina generale , senza oneri a carico dei medici.
Norma Finale 3
Le cure palliative a domicilio devono essere svolte dai medici di assistenza primaria titolari delle scelte o dai loro sostituti o associati. Qualora le AA.SS.LL. per tali attività si avvalgano della collaborazioni di altri medici, questi non possono essere contemporaneamente titolari di rapporto convenzionale di assistenza primaria nella medesima ASL.
Norma Finale 4
Le indennità relative ai lavori connessi alla partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro in ambito aziendale, di cui allart. 6 del presente Accordo, possono essere integrate in base a quanto previsto da accordi aziendali.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Il presente Accordo, nella volontà delle parti, intende essere uno strumento a disposizione delle AA.SS.LL. della Regione Piemonte per modificare gradualmente, ma in modo strutturale, lorganizzazione dellassistenza sanitaria territoriale allo scopo di favorire luso razionale delle risorse di tutto il SSR, con effetti quali-quantitativi previsti sia sul consumo dei farmaci che sul ricorso al ricovero ospedaliero, senza compromettere, anzi migliorando, la qualità dellassistenza stessa.
Naturalmente, in quanto strumento, perché possa produrre i suoi effetti deve essere correttamente usato da una parte dai diversi livelli di direzione del SSR, dallAssessorato alla Sanità, ma soprattutto dalle AA.SS.LL. e i loro Distretti, dallaltra in modo coerente dai medici e dalle loro rappresentanze.
Pertanto le parti si impegnano affinché dallapplicazione del presente Accordo, oltre a un miglioramento della qualità dellassistenza, si producano razionalizzazioni superiori agli investimenti previsti, tali da determinare recuperi di risorse che potranno essere utilizzate negli esercizi futuri per ulteriori investimenti di razionalizzazione e di progresso della qualità dellassistenza.
Letto, Approvato e Sottoscritto
In originale firmato:
LAssessore alla Sanità
FIMMG __________
SNAMI __________
SIMET __________
FIMP __________
Federazione Medici (CUMI-AISS ) __________
Torino, lì __________
Allegato B
Preaccordo regionale per la sorveglianza epidemiologica dellinfluenza
Il sistema di sorveglianza sentinella dellinfluenza basata su medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta è organizzato in seguito allAccordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2000.
Il sistema si basa su una rete di medici sentinella costituita da medici di Medicina Generale e di Pediatri di Libera scelta che segnalano i casi dinfluenza osservati tra i loro assistiti e che collaborano alla raccolta di campioni biologici per lidentificazione dei virus circolanti.
Lattività è dettagliatamente descritta nel protocollo operativo per la sorveglianza epidemiologica e virologica che viene annualmente aggiornato dal Ministero della Salute.
I medici incaricati sono individuati in base:
- alla continuità operativa che è garanzia di un buon ivello di qualità delle segnalazioni
- allesigenza di una distribuzione geografica che copra tutta la Regione
- alla disponibilità di connessione per la segnalazione automatica dei casi e alla disponibilità ad effettuare i prelievi campionari per la sorveglianza virologica
Ogni anno sarà determinato lelenco dei medici partecipanti alla sorveglianza provvedendo alla sostituzione dei medici che abbiano abbandonato lattività nel corso della stagione precedente.
Per la sostituzione, lAssessorato alla Sanità esaminerà le proposte provenienti dalle rappresentanze sindacali per verificare il rispetto dei criteri dincarico precedentemente indicati.
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 90 medici, di cui 10 pediatri.
Per la partecipazione allattività è riconosciuto un compenso per stagione influenzale onnicomprensivo pari a euro 570,00.
Letto, approvato e sottoscritto.
In originale firmato:
LAssessore alla Sanità __________
F.I.M.M.G. __________
S.N.A.M.I. __________
F.I.M.P. __________
Torino, __________