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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 10

Codice 16.4
D.D. 11 novembre 2002, n. 176

Accorpamento con riduzione di area delle concessioni minerarie per talco denominate “Val Germanasca” e “Fontane” nella concessione “Nuova Fontane” sita nel territorio dei comuni di Perrero, Prali e Salza di Pinerolo, provincia di Torino

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1. Le Concessioni Minerarie per talco denominate “Val Germanasca”, sita nel territorio dei comuni di Massello, Perrero, Prali e “Fontane” in territorio dei comuni di Massello, Perrero, Prali e Salza di Pinerolo intestate alla Società Luzenac Val Chisone p. Az., con sede legale in Porte (TO), via Nazionale n. 121, legalmente rappresentata dall’Amministratore Delegato Ing. Cesare Salina, sono accorpate con riduzione di area nella nuova concessione denominata “Nuova Fontane” in territorio dei comuni di Perrero, Prali e Salza di Pinerolo, a decorrere dalla data della presente determina. La data di scadenza della concessione resta fissata al 24 giugno 2032, come previsto dal Decreto Ministeriale di conferimento della concessione “Fontane”.

Art. 2. La nuova area di concessione mineraria, avente l’estensione di ettari 1017 (ettari millediciassette), è descritta nel verbale di delimitazione ed indicata sul piano topografico alla scala 1:10.000 allegati alla presente Determina, per farne parte integrante.

Art. 3. La Società titolare della concessione mineraria è tenuta a:

a) mantenere in attività la miniera ai sensi del R.D. 1443/1927;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive sull’andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall’Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonchè della tutela dei pubblici interessi;

f) corrispondere annualmente sul Conto Corrente Postale intestato “Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 2120, (Accertamento n. 359/02)”, causale “concessione mineraria Nuova Fontane, comuni di Perrero, Prali e Salza di Pinerolo, provincia di Torino” il diritto annuo anticipato di Euro 33113,52 (Euro trentatremilatrecentotredici/52) pari a Euro 32,56 per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area della concessione e l’imposta di bollo di Euro 10,33 ai sensi dell’art. 6 del D.L. 565/1995;

g) corrispondere annualmente la tassa regionale sulle concessioni regionali di Euro 33113,52 (Euro trentatremilacentotredici/52) sul Conto Corrente Postale intestato “Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 50", causale ”concessione mineraria Nuova Fontane, comuni di Perrero, Prali e Salza di Pinerolo, provincia di Torino" pari al 100% del diritto annuo anticipato ai sensi della citata Legge 281/1970 e successive modifiche ed integrazioni;

h) è fatto obbligo di provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di coltivazione mineraria prima della scadenza della concessione, come previsto dall’art. 9 della Legge n. 221/1990.

i) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna della Determina di accorpamento, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all’Ufficio del Registro Immobiliare.

Art. 4. La Società Concessionaria è tenuta ad ottemperare a quanto previsto dalla seguente normativa:

- D.P.R. 128/1959: “Norme di Polizia Mineraria”;

- D. Lgs. 624/1996: “Recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza dei lavoratori nelle attività estrattive;

- D. Lgs. 277/1991: “Protezione dei lavoratori dagli agenti chimici, fisici e biologici.

Art. 5. Le concessioni minerarie “Val Germanasca” e “Fontane” sono accorpate nella Concessione denominata “Nuova Fontane” senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Art. 6. Alla scadenza della concessione mineraria il titolare, qualora ritenga di chiedere una ulteriore proroga, dovrà richiedere l’avvio della fase di valutazione della compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998, per i lavori che non siano già stati autorizzati antecedentemente.

Art. 7. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

Art. 8. La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto