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Bollettino Ufficiale n. 08 del 20 / 02 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 27 gennaio 2003, n. 70-8312
Legge regionale n. 7/2001 ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli
A relazione dellAssessore Pichetto Fratin:
La legge regionale n. 51/97 in attuazione del decreto n. 29/93 definisce i poteri della Giunta Regionale e dei funzionari. In particolare - e nel rispetto delle scelte operate con gli atti di programmazione e di bilancio - agli organi di direzione politica, secondo le rispettive attribuzioni, competono:
a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, lindicazione delle priorità, lemanazione periodica di direttive generali per lazione amministrativa;
b) la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità;
c) lassegnazione a ciascuna direzione regionale di una quota parte del bilancio dellamministrazione, commisurata agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.
La modalità pratica di attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai punti precedenti è lasciata - dalla nuova legge regionale di contabilità - alladozione da parte della Giunta Regionale di un documento denominato programma operativo.
Sulla base del bilancio approvato dal Consiglio, la Giunta definisce ogni anno, prima dellinizio dellesercizio e, in ogni caso, non appena divenuto esecutivo il bilancio, il programma operativo, determinando gli obiettivi da conseguire nellanno cui si riferisce il bilancio annuale di previsione, o nel periodo compreso nel bilancio pluriennale, e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie nei termini di cui allarticolo 10, comma 11, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
Il regolamento attuativo della legge di contabilità chiarisce con larticolo cinque quali sono le strutture organizzative interessate dal documento e chiarisce, di conseguenza, il contenuto del comma undicesimo dellarticolo 10 della L.R. n. 7/2001. In particolare, larticolo 10, comma 11 precisa che entro 10 giorni dallentrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione allesercizio provvisorio, la Giunta provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione. Con riferimento allanno finanziario 2003 la Giunta Regionale ha proposto al Consiglio Regionale, con il disegno di legge n. 469 il Bilancio di previsione per lanno finanziario 2003, che il Consiglio Regionale ha deciso di gestire provvisoriamente con lapprovazione della legge regionale n. 33/02 avente per oggetto: Autorizzazione allesercizio provvisorio del bilancio della Regione per lanno 2003".
Di conseguenza - in attesa dellapprovazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio di previsione - si propone di adottare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli, secondo le indicazioni del bilancio per capitoli allegato al presente atto ed in ottemperanza a quanto previsto dallarticolo 10 della legge regionale n. 7/2001.
Di conseguenza, la Giunta regionale, unanime,
delibera
ai sensi della legge regionale n. 7/2001, di approvare la ripartizione del Bilancio della Regione secondo le indicazioni del documento allegato e parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)