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Bollettino Ufficiale n. 08 del 20 / 02 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 27 gennaio 2003, n. 70-8312

Legge regionale n. 7/2001 ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

La legge regionale n. 51/97 in attuazione del decreto n. 29/93 definisce i poteri della Giunta Regionale e dei funzionari. In particolare - e nel rispetto delle scelte operate con gli atti di programmazione e di bilancio - agli organi di direzione politica, secondo le rispettive attribuzioni, competono:

a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l’indicazione delle priorità, l’emanazione periodica di direttive generali per l’azione amministrativa;

b) la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità;

c) l’assegnazione a ciascuna direzione regionale di una quota parte del bilancio dell’amministrazione, commisurata agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

La modalità pratica di attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai punti precedenti è lasciata - dalla nuova legge regionale di contabilità - all’adozione da parte della Giunta Regionale di un documento denominato programma operativo.

Sulla base del bilancio approvato dal Consiglio, la Giunta definisce ogni anno, prima dell’inizio dell’esercizio e, in ogni caso, non appena divenuto esecutivo il bilancio, il programma operativo, determinando gli obiettivi da conseguire nell’anno cui si riferisce il bilancio annuale di previsione, o nel periodo compreso nel bilancio pluriennale, e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie nei termini di cui all’articolo 10, comma 11, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

Il regolamento attuativo della legge di contabilità chiarisce con l’articolo cinque quali sono le strutture organizzative interessate dal documento e chiarisce, di conseguenza, il contenuto del comma undicesimo dell’articolo 10 della L.R. n. 7/2001. In particolare, l’articolo 10, comma 11 precisa che entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all’esercizio provvisorio, la Giunta provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione. Con riferimento all’anno finanziario 2003 la Giunta Regionale ha proposto al Consiglio Regionale, con il disegno di legge n. 469 il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003, che il Consiglio Regionale ha deciso di gestire provvisoriamente con l’approvazione della legge regionale n. 33/02 avente per oggetto: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2003".

Di conseguenza - in attesa dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio di previsione - si propone di adottare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli, secondo le indicazioni del bilancio per capitoli allegato al presente atto ed in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 10 della legge regionale n. 7/2001.

Di conseguenza, la Giunta regionale, unanime,

delibera

ai sensi della legge regionale n. 7/2001, di approvare la ripartizione del Bilancio della Regione secondo le indicazioni del documento allegato e parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)