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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07
Legge regionale 21 gennaio 2002, n. 2.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni).
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1)
1. Al comma 1 dellarticolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2001, n.1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) la parola sette e sostituita da otto.
2. Il comma 2 dellarticolo 7 della l.r. 1/2001 e sostituito dai seguenti:
2. Allorche il CO.RE.COM. debba procedere a votazione e si verifichi un caso di parita il voto del Presidente conta il doppio.
2 bis. Il CO.RE.COM., nella sua prima seduta, elegge un Vicepresidente espresso dalla minoranza".
3. Al comma 1 dellarticolo 9 della l.r. 1/2001, dopo le parole Al Presidente sono aggiunte le parole al Vicepresidente.
Art. 2.
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione il Consiglio regionale procede allintegrazione del Comitato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 gennaio 2002
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 4 del 24 gennaio 2002 (ndr)