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Bollettino Ufficiale n. 06 del 6 / 02 / 2003
Circolare del Presidente della Giunta regionale 3 febbraio 2003, n. 2/FEM
Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici e successive modifiche ed integrazioni -Vigilanza e Sanzioni - Sub delega ai comuni
Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Piemonte
Ai Presidenti delle Province
della
Regione Piemonte
Alla Soprintendenza per
i Beni Architettonici e per
il Paesaggio
del Piemonte
Loro Sedi
Alcune Amministrazioni comunali hanno sollevato dubbi sullinterpretazione dei poteri loro attribuiti per lapplicazione di sanzioni in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici, soprattutto dopo lentrata in vigore del Testo Unico dei beni ambientali, che ha sostituito la legge 29 giugno 1939, n. 1497.
I dubbi riguardano lestensione della delega: alcune amministrazioni infatti ritengono che tocchi alla Regione decidere, in presenza di violazione paesistica, se far demolire le opere realizzate o applicare solo lindennità pecuniaria; altre che competa alla Regione determinare limporto dellindennità.
In merito si precisa quanto segue.
La Regione Piemonte, con larticolo 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, ha sub delegato ai Comuni le funzioni in materia di vigilanza e di sanzioni previste dallarticolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, oggi abrogato e sostituito dallarticolo 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.
Nulla è innovato nella legge regionale e nellestensione della sub delega in seguito alla compilazione del Testo Unico operata con il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Dal combinato disposto dei primi sei commi dellarticolo 16 della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20, e dellarticolo 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (che riproduce labrogato articolo 15 della legge 1497 del 1939) emerge quindi che i poteri di vigilanza in materia paesaggistica ambientale, in Piemonte, sono totalmente sub delegati ai comuni, e riguardano non solo gli interventi per i quali è stata sub delegata la competenza a rilasciare lautorizzazione paesaggistica ma anche quelli per i quali la competenza è rimasta in capo alla Regione.
I poteri sub delegati includono leffettuazione dellaccertamento, la scelta del tipo di sanzione (rimessa in pristino o sanzione pecuniaria), lemissione delle ordinanze di demolizione, lapplicazione delle sanzioni in genere e, in caso di sanzione pecuniaria, sua quantificazione, irrogazione, riscossione ed introito nelle casse comunali. A tal fine si ricorda che larticolo 16, comma 2, della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, dispone che i comuni predispongano gli strumenti finanziari per la riscossione delle sanzioni con la tesoreria comunale, destinando le somme al risanamento delle zone e dei beni tutelati.
La decisione su quale delle due sanzioni sia più opportuna è quindi assunta discrezionalmente dal comune, in funzione della gravità delle violazioni e delle esigenze di salvaguardia ritenute prioritarie.
I criteri di calcolo della sanzione pecuniaria sono contenuti al comma 4 dellarticolo 16 della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20, per gli interventi delegati ed elencati allarticolo 13, mentre per gli interventi non delegati si fa riferimento al criterio di calcolo di cui al comma 5 dellarticolo 16.
Lapplicazione della sanzione prescelta deve avvenire entro trenta giorni dallaccertamento della realizzazione di opere non autorizzate o in difformità dallautorizzazione paesaggistico ambientale (comma 3 dellarticolo 16 della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20; articolo 15 della legge n.1497/1939, ora articolo 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490).
Con loccasione si chiarisce che i commi 7, 8 e 9 dellarticolo 16 della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20, disciplinano altri procedimenti, promuovibili solo dalla Regione, in casi eccezionali, quando sussista un interesse pubblico concreto e attuale da ripristinare.
Il comma 7 disciplina un particolare intervento per mezzo del quale la Regione, oltre alle sanzioni irrogate dal comune, può disporre in via eccezionale, con Decreto del Presidente, il ripristino dei luoghi anche dettando, motivatamente, particolari prescrizioni.
I commi 8 e 9 fanno salvi i poteri sostitutivi della Regione: potere di ripristino il primo, di sospensione cautelativa delle opere e degli interventi senza, o in difformità, dallautorizzazione paesaggistico ambientale il secondo. Luso di tali poteri è discrezionale, ed è esercitato, con le modalità descritte nelle norme in esame, accertata linosservanza comunale agli obblighi di vigilanza, in presenza di un concreto ed attuale interesse pubblico, che deve essere rigorosamente motivato, alla loro assunzione.
Enzo Ghigo
Visto lAssessore
Roberto Vaglio