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Bollettino Ufficiale n. 04 del 23 / 01 / 2003

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 13 gennaio 2003, n. 1/PET

Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” - Linee guida per l’analisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 20

Ai Comuni
Province e Comunità Montane
Agli Ordini Collegiali e professionali
LORO SEDI

SOMMARIO

1. Premessa

2. Rapporti tra art. 20 della L.R. 40/98 e L.R. 56/77

3. L’ambito di applicazione

4. Il comma 5° dell’articolo 20, L.R. 40/98

5. Analisi dei contenuti dell’allegato F alla L.R. 40/98

6. Linee guida per la stesura della relazione di compatibilità ambientale

7. Considerazioni sulla sostenibilità del piano

8. Conclusioni

1. PREMESSA

L’articolo 20 della L.R. 40/98 prevede la necessità di verificare rispetto a specifiche tematiche l’idoneità delle scelte operate dalla pianificazione in relazione alle modifiche che esse comportano sull’ambiente.

Tale articolo si riferisce ad un insieme di piani e programmi tra i quali sono compresi quelli che hanno rilevanza sul territorio. Per ogni tipo di tali strumenti bisogna definire il livello di approfondimento da conseguire nelle analisi da condurre, stante la constatazione che i diversi piani che hanno rilevanza sulla gestione del territorio sono in gerarchia scalare dal generale al particolare.

Già in precedenza la Regione, con un Comunicato (1), ha sottolineato la necessità di rendere visibili a livello di piano le indagini effettuate in base ai contenuti dell’articolo 20 durante l’iter di formazione degli strumenti di pianificazione.

Pur non sottovalutando l’importanza degli strumenti strategici di pianificazione del territorio (piani territoriali regionali e provinciali, piani settoriali ecc.), in questa prima fase di approfondimento sui contenuti dello studio di compatibilità ambientale si vuole affrontare in particolare il tema relativo ai piani regolatori comunali che rappresentano il passaggio intermedio tra la definizione delle politiche territoriali regionali e provinciali e l’attuazione delle ipotesi di trasformazione del territorio.

Le principali motivazioni di questa scelta sono conseguenza della presenza di più di 1200 Comuni sul territorio piemontese, per i quali si ritiene indispensabile definire alcune linee guida di supporto alla formazione degli strumenti locali di governo del territorio.

Pur trattandosi di piani già finalizzati alla realizzazione degli interventi, in alcuni casi, tuttavia, le indicazioni del piano regolatore possono risultare abbastanza generiche rispetto ai possibili impatti ambientali; si cita ad esempio il caso delle zone produttive in genere, per le quali, al momento della formazione del piano, non è necessariamente noto il tipo di insediamento specifico (industriale pericoloso, artigianale, industria a basso impatto ecc.) che verrà localizzato e quindi non si è a conoscenza di quali eventuali conseguenze di dettaglio la scelta effettuata potrà avere nei riguardi delle componenti ambientali.

Il caso citato non è isolato, in quanto il piano stesso, può demandare agli strumenti esecutivi la definizione specifica degli insediamenti previsti in alcuni ambiti comunali.

Da queste brevi considerazioni si può dedurre che il livello di approfondimento del piano regolatore, benché strumento di governo delle trasformazioni che detta le regole per la realizzazione degli interventi, non contiene talvolta le indicazioni necessarie per l’effettiva valutazione delle conseguenze ambientali in termini specifici.

Considerato che non si ritiene percorribile la possibilità di richiedere ulteriori pesanti specificazioni ai contenuti del piano, stante anche la tendenza politica e legislativa che promuove una sempre maggiore flessibilità di detto strumento, vanno sviluppate le indicazioni relative alle analisi da condurre in modo da favorire la predisposizione all’interno del piano regolatore, di uno studio generale sulle problematiche ambientali e della sostenibilità, sulla base di un’analisi dell’utilizzo delle risorse ambientali, del loro stato qualitativo e della loro possibile evoluzione, che accompagni l’intero processo decisionale di pianificazione.

Si tratta quindi di utilizzare nelle analisi parametri ambientali prioritari e per i quali esistano già banche dati accessibili. Le esperienze condotte potranno portare in futuro ad una estrapolazione condivisa dei dati ambientali sullo stato attuale che permetta di valutare in termini certi ed uguali per tutti la variazione di tali parametri in rapporto alle nuove previsioni avanzate.

Questa strada, certamente non facile, consentirebbe tuttavia di ottenere dati confrontabili e dotati di una condivisa credibilità ed inoltre, una volta fissati i parametri ed i meccanismi per la loro valutazione ed estrapolazione, risulterebbe semplice prevedere gli impatti.

Sulla base di queste ultime considerazioni si possono promuovere studi specifici per la definizione di un abaco semplice e controllabile dei parametri ambientali da prendere come riferimento; si tratta di porre la questione nei giusti termini, sottolineando le valutazioni sopra espresse, in modo da esplicitare la volontà di non applicare al piano regolatore regole ed indagini “insopportabili”, che avrebbero forse anche il difetto di essere poco utili per la soluzione dei problemi da affrontare.

Va esplorata inoltre la possibilità di introdurre specifiche analisi più generali, relative alla sostenibilità delle scelte operate; intendendo con il termine sostenibilità non solo gli aspetti relativi alle componenti ambientali, ma anche gli aspetti legati al miglioramento della qualità della vita, alla migliore localizzazione delle nuove previsioni di piano, ai rapporti nei confronti delle indicazioni contenute nella precedente versione del piano, al tipo di nuove previsioni avanzate, ecc.

E’ indubbio che all’attenzione verso queste tematiche corrisponda necessariamente anche un livello di attenzione maggiore nei confronti delle materie squisitamente ambientali.

In questo caso il risultato conseguente si concretizzerebbe in un quadro di riferimento generale che permetterebbe di valutare nel modo appropriato rispetto alla scala del piano regolatore i possibili impatti sull’ambiente e contemporaneamente consentirebbe di valutare la sostenibilità complessiva del piano anche in relazione a parametri non prettamente ambientali.

Va evidenziato che alcuni degli elementi utili alla valutazione sono già contenuti nell’attuale legislazione urbanistica regionale, ma si può cogliere l’occasione per specificare meglio certe tematiche, in modo da sottolineare l’importanza della pianificazione come disciplina di programmazione dello sviluppo e di raccordo delle indicazioni settoriali.

Nei paragrafi che seguono sono riportate alcune considerazioni che possono aiutare ad impostare una prima valutazione complessiva delle azioni da porre in atto, in modo da rendere meno “ermetica” e meno labile l’applicazione dei disposti relativi alla compatibilità ambientale dei piani, riservando a successivi approfondimenti la predisposizione di una traccia più sistematica e specialistica.

Un altro aspetto toccato riguarda l’applicazione del comma 5 dell’articolo 20 in riferimento al quale sono riportate alcune indicazioni utili per la gestione della materia in questione.

2. RAPPORTI TRA ART. 20 DELLA L.R. 40/98 E L.R. 56/77

L’articolo 20 della L.R. 40/98 stabilisce che “gli strumenti di programmazione e pianificazione ....... sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale”; gli stessi “contengono all’interno della relazione generale le informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale” di cui all’allegato F della L.R. 40/98.

Viene affermato inoltre che “l’adozione ed approvazione di detti piani e programmi ...... avviene anche alla luce delle informazioni e valutazioni” contenute in tale relazione.

Lo stesso articolo 20 della L.R. 40/98 sottolinea che “l’analisi condotta valuta gli effetti, diretti ed indiretti, dell’attuazione del piano o del programma sull’uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, il clima, il paesaggio, l’ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione”.

Va precisato che tali elementi sono generali e relativi all’intera gamma dei piani e programmi, per questi motivi essi debbono essere contestualizzati rispetto allo specifico piano oggetto di predisposizione.

Nel caso dei P.R.G. gli effetti prodotti dall’attuazione andranno valutati in termini quantitativi e qualitativi attraverso tutte le specificazioni settoriali in parte già previste dall’attuale legislazione.

Ai fini della valutazione per la compatibilità, gli studi da condurre dovranno quindi contenere gli elementi necessari in rapporto alle singole realtà analizzate.

In riferimento all’allegato F della L.R. 40/98, sono di seguito riportati e messi a confronto i contenuti delle singole parti che lo compongono in relazione ai disposti di cui alla L.R. 56/77:

Lettera a): corrisponde in parte ai contenuti generali espressi nella prima parte della Relazione Illustrativa di P.R.G. (punto 1, comma 1, art. 14 L.R.56/77 e s.m.i.) dove viene richiesto di esplicitare “i criteri e gli obiettivi .... posti a base della elaborazione del piano”; tali finalità devono essere in coerenza con quanto specificato all’art. 11 della L.R. 56/77 (finalità del P.R.G.).

Lettere b) e c) : sono riconducibili alla sintesi generale della descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree oggetto di trasformazione, disciplinata dal comma 1 punto 2 lettere a) e b) dell’art. 14 della L.R. 56/77.

Lettere c), d) ed e): molti degli elementi per la valutazione sono già contenuti negli elaborati attuali di piano, in quanto rispondenti a quanto richiesto dall’art. 12 della L.R. 56/77 e s.m.i., si citano ad esempio:

- rispetto alle ricadute sull’uomo e sulle aree urbane (comma 2 punti 1, 3, 4, 6): i dati relativi al dimensionamento del piano sia relativamente alle zone residenziali che economico-produttive e i necessari fabbisogni di standard indotti dall’attuazione delle previsioni di piano (tali informazioni garantiscono la compatibilità tra sviluppo e necessarie urbanizzazioni);

- rispetto alle ricadute su fauna, flora, aria, paesaggio ecc. (comma 2 punti 5, 7, 7bis, 11): l’impostazione del piano dovrà essere tesa ad individuare e a salvaguardare le aree di interesse ambientale e storico.

In merito alla lettera d, va precisato inoltre che il piano dovrebbe avere ed ha come finalità il contenuto della lettera d (cfr. Art. 11 L.R. 56/77).

Il piano quindi già adesso in parte individua gli elementi necessari al rispetto dei contenuti delle lettere c e d dell’allegato F (tenendo conto anche di tutte le indagini geologiche prescritte dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e sicurezza degli insediamenti).

Lettera f): il processo di formazione del piano prevede la fase preliminare che rappresenta il momento nel quale vengono valutate le alternative per la localizzazione degli interventi e per la definizione degli obiettivi e delle previsioni da porre in atto; tale processo prosegue nell’iter usuale di approvazione che prevede la fase della pubblicazione e delle osservazioni, nonché la fase istruttoria regionale e le controdeduzioni, che rappresentano in toto momenti di discussione delle scelte, di richiesta di modifiche, di elaborazione di nuove alternative (cfr. art. 15 L.R. 56/77).

Lettera g): sono le indagini preliminari alla stesura del piano che dovrebbero garantire la coerenza delle scelte operate dal piano adottato in rapporto alle finalità da conseguire. A questi elementi vanno aggiunti tutti i vincoli che il piano individua per il rispetto di specifici elementi da tutelare (vincoli idrogeologici, fasce di rispetto per gli acquedotti, per le industrie nocive ecc. - correlati alla lett. g dell’allegato F).

Da quanto sopra esposto deriva la necessità di sistematizzare e sintetizzare tutti gli elementi sopra descritti in un quadro che sia propedeutico alla predisposizione del piano e che dia atto della coerenza delle scelte operate in relazione alla compatibilità ambientale.

Tenuto conto del fatto che le analisi di compatibilità, in gran parte richiamano elementi già presenti nel P.R.G., si tratta di approfondire ed integrare tali analisi, esplicitandole rispetto a quanto richiesto dalla L.R. 40/98 per giungere ad una valutazione che motivi le scelte di piano rispetto ai contenuti dell’articolo 20.

3. L’AMBITO DI APPLICAZIONE

L’articolo 20 della L.R. 40/98 richiede l’analisi di compatibilità ambientale per “gli strumenti di programmazione e di pianificazione che rientrano nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d’autorizzazione”.

Rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica questa affermazione sottintende l’intera gamma di piani attualmente definiti dalla legislazione nazionale e regionale vigente: dai piani territoriali regionali e provinciali, ai piani regolatori comunali, agli strumenti urbanistici esecutivi, senza dimenticare i piani paesistici, i piani d’area e i piani di settore (ad es. di bacino, delle attività estrattive, dei trasporti ecc.).

Risulta chiaro, come già evidenziato, che il tipo di analisi da condurre sarà proporzionato alla scala territoriale di riferimento del piano e al tipo di strumento in oggetto.

Un altro aspetto rilevante riguarda l’assoggettamento all’analisi di compatibilità ambientale delle “varianti sostanziali” agli strumenti sopra elencati.

Se rispetto ai piani territoriali è lecito supporre che la predisposizione di una variante sia finalizzata ad una nuova impostazione delle linee di indirizzo di sviluppo territoriale e quindi sottintenda una sostanzialità delle modifiche in essa contenuta, un diverso discorso meritano le varianti comunali ai piani regolatori.

La legislazione regionale vigente prevede due livelli di possibile modifica del piano su specifica iniziativa comunale: le varianti strutturali e quelle parziali.

In base alle specifiche definizioni contenute nell’articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. si ritiene, in linea generale, di attribuire un carattere di “sostanzialità” principalmente alle varianti strutturali, in quanto è con esse che si mutano gli scenari principali dell’assetto del territorio comunale, anche se va precisato che non tutti i casi disciplinati dall’articolo 17, 4° comma della L.R. 56/77 e s.m.i. presuppongono variazioni generali allo strumento urbanistico. Se nel caso delle lettere a) e d) pare chiaro il riferimento a modifiche di tipo sostanziale (2), per le altre categorie elencate il tipo di conseguenze indotte va valutato in base al dimensionamento delle variazioni previste rispetto alle quantità minime o massime che ne sostanziano la “strutturalità”. In sostanza, si rende necessaria una valutazione di “contesto”.

I contenuti delle varianti parziali attengono al contrario, in massima parte, alla precisazione di alcuni aspetti o alla previsione di nuove espansioni di sviluppo limitato e comunque in continuum rispetto al contesto edificato.

Va evidenziato tuttavia che in alcuni casi, non tanto in virtù della sostanzialità, ma sulla base di elementi specifici, anche le varianti parziali siano assoggettabili alla redazione dello studio di compatibilità ambientale: si cita ad esempio l’ipotetico caso in cui una piccola addizione di superficie edificabile (nel rispetto delle limitazioni dimensionali previste dalla legislazione vigente) sia finalizzata alla localizzazione di un’attività la cui autorizzazione preveda la procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale. E’ evidente che in questo caso la preventiva analisi di compatibilità ambientale complessiva definita al livello urbanistico e territoriale non può che risultare utile sia ai fini dell’eventuale scelta di siti alternativi, sia, in caso di esito positivo, alla definizione di linee guida per la successiva fase di VIA sull’opera edilizia.

Un terzo livello di variante al piano regolatore disciplinato dalla legge urbanistica regionale è quello relativo alle varianti obbligatorie per l’adeguamento a strumenti territoriali di livello superiore e/o a nuovi disposti legislativi che influiscano sull’assetto del territorio. In tale circostanza, tenuto conto anche delle esperienze finora maturate a livello regionale, si ritiene che tali varianti vadano esaminate caso per caso, considerando, inoltre, la specificità delle procedure cui sono sottoposte.

Finora le procedure relative a questo tipo di varianti sono state applicate per gli adeguamenti ai Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, limitatamente ai casi di semplice recepimento della normativa e delle perimetrazioni previste da detto Piano.

Per gli strumenti esaminati, considerate le caratteristiche delle modifiche, non si è ritenuto che avessero caratteri di sostanzialità; ne consegue che, per le varianti obbligatorie, la necessità dello studio di compatibilità ambientale vada verificato in base al tipo di strumento pianificatorio o normativo rispetto al quale viene predisposta la modifica del PRGC ed ai limiti nei quali viene prevista la possibilità di ricorso alla procedura prevista dall’articolo 17, comma 6, della L.R. 56/77 e s.m.i..

Scendendo al livello della strumentazione urbanistica esecutiva è indubbio che anch’essa rientri all’interno della casistica prevista dall’articolo 20 della L.R. 40/98. In questo caso, trattandosi di ambiti più ristretti, l’analisi dovrà essere condotta in modo più analitico in quanto si è già a conoscenza delle effettive caratteristiche progettuali e, in un prossimo futuro, si avrà già a disposizione un’analisi generale di riferimento condotta a livello di piano regolatore. A tal proposito si evidenzia che le stesse analisi di piano regolatore potrebbero circoscrivere e meglio definire, in considerazione delle realtà specifiche, i temi da approfondire e le modalità di predisposizione dello studio di compatibilità ambientale di accompagnamento ai piani attuativi previsti.

Rispetto alla sostanzialità delle possibili varianti agli strumenti esecutivi si ritiene che, data anche la loro modesta rilevanza numerica, vadano valutate caso per caso, riservando l’applicazione dell’articolo 20 della L.R. 40/98 alle situazioni in cui si pongano in discussione le direttive progettuali principali dello strumento in oggetto.

4. IL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 20, L.R. 40/98

Il 5° comma dell’art. 20 della L.R. 40/98 prevede per piani e programmi urbanistici alcune possibilità operative, sotto il profilo delle scelte ambientali, che - se applicate secondo i canoni genericamente delineati nel testo legislativo in oggetto -comportano implicazioni dirette nella gestione della materia ambientale a livello locale in relazione alle scelte urbanistiche; da qui l’opportunità di analizzare il quadro delle possibilità e delle criticità emergenti.

4.1 Casi di esclusione automatica dalla procedura di via ex art.10 L.R. 40/98

Il 5°comma prevede che i “piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, come previsto dall’articolo 10, comma 4 (...)”.

L’analisi di compatibilità ambientale prevista dall’art. 20 L.R. 40/98 per i piani e programmi urbanistici può quindi avere - al di là delle “informazioni” (come recita la legge) di natura ambientale richieste dall’allegato F della L.R. 40/98 - anche contenuti “progettuali”, sotto il profilo ambientale, potendo eventualmente anche portare all’esclusione di alcune tipologie di progetti dalle procedure di valutazione.

E’ indubbio che la possibilità di escludere dalle procedure di verifica VIA determinati progetti a seconda delle specifiche condizioni e valutazioni ambientali locali si configura concettualmente come un’opzione di massima importanza dal punto di vista della responsabilità tecnico/politica a livello locale. Si ritiene, quindi, che le scelte di “esclusione” debbano essere obbligatoriamente assoggettate al vaglio “critico” delle strutture tecniche regionali competenti, nell’ambito dell’iter procedurale di approvazione dello strumento urbanistico.

Dovrebbero, perciò, essere stabiliti con chiarezza i criteri in base ai quali le Amministrazioni locali possono operare le scelte esclusorie: a tal fine l’analisi di compatibilità ambientale dovrà contenere un’apposita sezione a sé stante relativa allo studio delle problematiche ambientali che hanno comportato la possibilità di esclusione, esplicitando in modo estremamente analitico e dettagliato le motivazioni dell’esclusione stessa in riferimento alle singole tipologie d’intervento interessate, nonché definendo le eventuali condizioni per la realizzazione degli interventi esclusi dalla procedura.

Nel caso si rilevassero carenze di motivazioni a supporto delle scelte operate ovvero non si avessero a disposizione tutti gli elementi valutativi sufficienti, ovvero in caso di riscontri critici/negativi nei pareri emanati dalle Strutture esterne coinvolte nel procedimento, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del “contraddittorio”, dovrebbe fornire ulteriori dati ed approfondimenti in una fase procedurale che potrebbe essere assimilabile a quella delle controdeduzioni urbanistiche.

Se dal punto di vista del corretto rapporto Regione Piemonte/Amministrazioni locali questo percorso è il più logico e seguirebbe uno schema consolidato, d’altro canto potrebbe rischiare di appesantire i tempi di istruttoria, per permettere l’acquisizione del consenso delle strutture tecniche competenti nel corso dell’iter di approvazione dello strumento urbanistico.

Per quanto concerne, infine, le “linee guida” ed i criteri tecnico-scientifici da adottare, da parte dei professionisti incaricati, nella redazione della specifica sezione della relazione di analisi di compatibilità ambientale relativa ai casi di “esclusione”, si sottolinea, come già prima evidenziato, la necessità di studi dettagliati in cui le varie tematiche ambientali siano esaustivamente sviscerate con approfondimenti analitici puntuali.

4.2 Casi di sottoposizione alla procedura di via

Il 5° comma dell’art. 20 L.R. 40/98 prescrive che piani e programmi “possono altresì prevedere di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di

opere o interventi non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, in relazione alla particolare sensibilità ambientale di un territorio; in questo caso l’autorità preposta all’adozione e approvazione dello strumento notifica alla Regione le decisioni assunte al fine di consentire gli adempimenti di cui all’articolo 23, comma 6.".

I piani e programmi urbanistici, studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale, possono quindi prevedere la possibilità di “inclusione” nella procedura di valutazione di impatto ambientale di particolari categorie di opere od interventi.

Tale facoltà concessa dalla legge alla pianificazione ambientale locale riveste un carattere particolarmente delicato, soprattutto in funzione del rapporto tra specifiche necessità di tutela ambientale locale (delle quali si fa carico l’Amministrazione Comunale all’interno dell’analisi di compatibilità ambientale che accompagna la pianificazione urbanistica), criteri e canoni di salvaguardia ambientale a livello regionale (definiti dalla L.R. 40/98) ed aspettative ed esigenze di interventi sul territorio da parte di operatori economici privati che non sempre collimano con gli interessi pubblici di tutela ambientale in senso lato.

Atteso che le scelte di pianificazione ambientale in “inclusione” necessitano di un esame dettagliato ed approfondito, sia rispetto alle esigenze e motivazioni di base, sia in relazione alle implicazioni gestionali delle scelte effettuate, si ritiene di poter estendere a questa possibilità procedurale prevista dal 5° comma art. 20 L.R. 40/98 le medesime considerazioni operative precedentemente esposte in relazione ai casi di “esclusione”.

Resta comunque da verificare il passo del 5°comma che sembrerebbe sancire una sorta di “automatismo del percorso”: dall’inclusione da parte del piano o programma di eventuali tipologie di opere o interventi alla consequenziale notifica da parte dell’"autorità preposta all’adozione e approvazione dello strumento" (non può essere altri che il Consiglio Comunale (3)) alla Regione delle “decisioni assunte” al fine di consentire gli adempimenti di cui all’articolo 23, comma 6" da parte della Giunta Regionale. (4)

Si ritiene di poter affermare che le “decisioni assunte” da parte del Consiglio Comunale all’atto dell’adozione dello strumento urbanistico - traducentisi nell’adozione, tra gli elaborati costituenti lo strumento urbanistico, della relazione di analisi di compatibilità ambientale in base alla quale sono eventualmente state operate scelte di sottoposizione obbligatoria alla procedura di VIA di determinate categorie progettuali - si sostanzino nella trasmissione all’Assessorato alla Pianificazione e Gestione Urbanistica degli atti ed elaborati del Piano adottato ai fini dell’approvazione ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e che, quindi, la Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, alla quale fa capo il procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, possa riservarsi la facoltà di intervenire nel processo di controllo e verifica degli atti di “pianificazione ambientale comunale” anche ai fini dell’attuazione da parte della Regione degli adempimenti di cui all’art. 23, comma 6 della L.R. 40/98.

4.3 La possibilità di individuazione dei criteri per l’autorità competente da utilizzare nella fase di verifica ex art. 10 L.R. 40/98

Un’altra possibilità operativa prevista dal 5° comma dell’art. 20 L.R. 40/98 è quella per cui piani e programmi , studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale, possono prevedere “criteri per l’autorità competente da utilizzare nella fase di verifica di cui all’articolo 10, commi 1, 2 e 3".

Sostanzialmente l’art. 10 della L.R. 40/98 contiene già le linee operative da seguire in fase di verifica VIA, in quanto il primo comma individua gli elaborati progettuali da presentarsi a corredo della domanda, nonché l’elenco delle autorizzazioni da acquisire da parte del proponente; il secondo comma stabilisce le modalità di deposito degli atti, della pubblicizzazione della domanda e della consultazione degli elaborati da parte del pubblico; il terzo comma stabilisce le modalità valutative del progetto da parte dell’autorità competente, la tempistica per la pronuncia di merito e le possibilità operative dell’autorità competente in merito all’assoggettamento od esclusione del progetto dalla procedura di VIA.

Essendo, come detto sopra, i criteri procedurali per la fase di verifica già esplicitati dalla L.R. 40/98 ed essendo le autorità competenti locali comunque tenute all’osservanza dei disposti di legge, la possibilità di “prevedere criteri” insita nel 5° comma art. 20 tende ad ampliare ed integrare o contestualizzare le disposizioni operative già delineate dall’art. 10 della L.R. 40/98 secondo schemi e modelli fissati “ad hoc” dalla specifica autorità locale per specifici piani e programmi.

Se così fosse, occorrerebbe obbligatoriamente che tale opportunità fosse sottoposta ad un vaglio specifico dei contenuti che, anche in questo caso, potrebbe richiedere l’intervento di supporti tecnici da parte delle strutture competenti in materia ambientale. D’altra parte non è possibile supporre, a priori, quali possano essere gli eventuali criteri - proponibili dall’Amministrazione locale nel piano o programma - diversi da quelli già indicati dalla legge, al fine di poter indicare in questa sede contenuti e linee guida di dettaglio da seguire da parte dei progettisti.

Inoltre, una verifica tecnica/normativa circa l’aderenza e la conformità di tali criteri rispetto al vigente testo della L.R. 40/98 potrebbe risultare, altresì, complessa e difficile da esperire.

Non si può pensare, d’altro canto, che la dizione in argomento presente nel 5°comma art. 20 debba essere interpretata come mero invito all’amministrazione locale affinché il piano o programma recepisca i disposti di legge all’interno del proprio corpus normativo di riferimento.

Ciò premesso, si ritiene che qualora il piano o programma fissi criteri per l’autorità competente da utilizzare nella fase di verifica VIA ex art. 10 L.R. 40/98, gli elaborati progettuali debbano evidenziare inequivocabilmente, laddove i criteri in oggetto sono esplicitati (Relazione di analisi di compatibilità ambientale, Norme tecniche di attuazione di Piano o altro), i contenuti modificanti od integranti le disposizioni già previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 10 ed in particolare le disposizioni già previste dall’ Allegato E richiamato dal terzo comma dell’art. 10, ciò al fine di consentire di vagliare nel merito le scelte proposte, anche avvalendosi dell’apporto di altre strutture regionali per specifici tematismi.

5. ANALISI DEI CONTENUTI DELL’ALLEGATO F ALLA L.R. 40/98

Un primo passo per la definizione degli elementi da considerare per la predisposizione della relazione di compatibilità ambientale per gli strumenti urbanistici comunali riguarda l’esplicitazione dei contenuti dell’allegato F alla L.R. 40/98. A tal fine si esprimono alcune considerazioni relative alle parti costituenti il citato allegato, con alcune specificazioni relative ai contenuti rispetto ai quali sviluppare l’analisi di compatibilità ambientale, avvertendo che si tratta di argomentazioni non certo esaustive e perciò suscettibili di approfondimenti da parte dei progettisti.

Lettera a): Il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell’ambiente.

Occorre valutare le implicazioni dal punto di vista ambientale delle principali direttrici di sviluppo previste dal piano e il grado di integrazione delle problematiche ambientali rispetto ai singoli obiettivi strategici, alle finalità e alle priorità definite dallo strumento urbanistico generale.

A tal fine è necessario individuare e descrivere le principali modifiche prevedibili a seguito della realizzazione del piano nei confronti dell’ambiente locale.

Lettera b): le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma

Corrisponde ad una sintesi generale della descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree oggetto di trasformazione.

A tal fine si può giungere all’individuazione dei vari interventi strutturali ed infrastrutturali in previsione e alla classificazione degli stessi in ambiti omogenei dal punto di vista della rilevanza ambientale, delle componenti del paesaggio e delle destinazioni d’uso prevalenti.

Andranno specificati i criteri adottati per la determinazione delle caratteristiche ambientali e gli eventuali parametri identificati per determinare il quadro di riferimento per il piano.

Lettera c): qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane.

Le problematiche ambientali rilevanti possono essere ricondotte alla presenza diffusa sul territorio comunale di vincoli nazionali e regionali, nonché di situazioni di rischio, di degrado o di incompatibilità tra destinazioni d’uso esistenti, che potrebbero condizionare in modo rilevante le ipotesi di piano.

Lettera d): gli obiettivi di tutela ambientale di cui all’articolo 20 comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento.

Corrisponde alla definizione degli obiettivi di qualità ambientale che si intende raggiungere in relazione alle singole zone a carattere omogeneo individuate all’interno dello studio di compatibilità ambientale del piano.

Gli obiettivi ambientali devono riguardare sia la salvaguardia delle risorse naturali, sia il miglioramento di situazioni critiche conseguenti all’azione antropica.

Per ogni ambito si potranno indicare specifici obiettivi di tutela ambientale da raggiungere in riferimento alle previsioni di piano.

Successivamente all’individuazione degli obiettivi che il piano persegue, andranno definite le azioni da porre in atto per il raggiungimento degli stessi. Si citano, ad esempio, alcune tipologie di azioni: verifica della vulnerabilità degli elementi geologici, geomorfologici e idrogeologici e individuazione delle soluzioni atte a garantire la sicurezza risolvendo anche le criticità in atto; limitazione della perdita di suolo agricolo; conservazione dei caratteri del paesaggio; conservazione e miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali; limitazione della trasformazione d’uso del suolo in certi ambiti sensibili; limitazione dei consumi delle risorse naturali; salvaguardia dell’economia agricola, tutela e salvaguardia del paesaggio, compatibilità tra attività di zone omogenee, ecc.

Lettera e): i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive o negative sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o del programma.

In riferimento alle singole previsioni andranno analizzati gli impatti positivi e negativi derivanti dall’attuazione del piano.

Andrà predisposto un approfondimento specifico che inquadri la situazione generale così come richiesto al comma 2 dell’art.20 della L.R.40/98, che dovrà contenere (o richiamare) studi e documenti improntati a criteri di oggettività e correttezza scientifica, in armonia con quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L’art. 20 della L.R.40/98 evidenzia infatti che l’analisi di compatibilità “...valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell’attuazione del piano o del programma sull’uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, il clima, il paesaggio, l’ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione”.

Gli elementi da considerare possono essere: sottosuolo, suolo, acque superficiali e sotterranee, vegetazione, fauna, atmosfera, paesaggio, elementi di interesse ambientale, storico-documentale e architettonico, ecc.

La valutazione critica generale delle ricadute positive o negative sull’ambiente consente la sintesi finale del processo di analisi di compatibilità ambientale.

Lettera f): le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma

La descrizione delle ipotesi alternative va ricondotta in primo luogo alla fase iniziale di impostazione del piano. La presenza di problematiche importanti, a fronte della necessità di alcune previsioni, può indurre alternative di scelta conseguenti anche al confronto con i dati emersi in sede di analisi ambientale e/o di confronto sulle ipotesi previsionali dello strumento;

le stesse valutazioni andranno verificate alla luce anche delle osservazioni emerse in sede di pubblicazione del piano che potranno indurre a modificare alcune scelte.

Lettera g): le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del programma.

La valutazione degli impatti relativamente agli ambiti interessati dal piano deve fornire elementi che si possano tradurre in specifiche disposizioni normative che prevedano l’eliminazione dell’impatto o misure compensative per la sua riduzione.

6. LINEE GUIDA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Al fine di facilitare la predisposizione dello studio sugli impatti ambientali relativi alle previsioni di piano regolatore, si propone in questo paragrafo un indice ragionato relativamente ai contenuti delle analisi da predisporre.

La relazione di compatibilità ambientale dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad ottemperare a quanto richiesto dall’articolo 20 e dal relativo allegato F.

Sarà composta da una parte introduttiva di disamina degli aspetti ambientali, propedeutica all’analisi specifica rispetto alle singole previsioni di piano regolatore. Si evidenzia che rispetto agli studi o alle cartografie di supporto all’analisi, si potrà rimandare direttamente agli elaborati di piano specifici, nonché ai contenuti delle norme tecniche di attuazione. Allo stesso tempo andrà fornito un inquadramento generale per le aree non oggetto di modifica, per descriverne lo stato attuale, mentre lo studio specifico andrà condotto solo sulle aree oggetto di variazione e sulle loro interazioni con l’intorno.

Oltre a quanto suggerito in questa breve pubblicazione l’analisi dovrà tenere conto degli obiettivi di qualità ambientale definiti a livello regionale e provinciale anche in riferimento alla DGR n. 54-4768 del 10.12.2001.

Dal punto di vista operativo viene di seguito fornita una traccia di impostazione dei contenuti di tale analisi in relazione alle singole lettere dell’allegato F alla legge regionale n. 40/98 e tenendo conto anche degli studi finora proposti dalle Amministrazioni Comunali che in parte tendono a definire un sistema codificato di approccio al tema.

INTRODUZIONE

In essa saranno riassunti i contenuti del piano in riferimento agli obiettivi generali che si vogliono raggiungere (lettera a). Verrà inoltre presentata un’indagine globale sulle possibile modifiche indotte sull’ambiente. All’interno di tale introduzione si dovranno segnalare anche i problemi ambientali rilevanti che si possono osservare sul territorio comunale interessato, indipendentemente dall’attuazione del nuovo piano, ma che potrebbero creare interazioni rispetto alle nuove previsioni (lettera c). Allo stesso tempo, in relazione alla descrizione generale delle caratteristiche territoriali ed ambientali andranno specificate le alternative previsionali avanzate in sede di prima formazione dello strumento, documentando le motivazioni che hanno indotto alla scelta finale (lettera f).

DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

In primo luogo si provvederà a suddividere il territorio comunale interessato dalla variazione in ambiti omogenei per caratteristiche ambientali, destinazione d’uso prevalente, caratteristiche del paesaggio, del tessuto costruito e dell’ambiente naturale. Tale suddivisione corrisponde alle richieste di cui alla lettera b); in corrispondenza di ciascun ambito andranno definite le caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, nonché le interazioni con l’immediato intorno. Questa prima parte di analisi è finalizzata alla descrizione dei territori interessati dal piano e alla loro catalogazione rispetto alle caratteristiche comuni.

DEFINIZIONE OBIETTIVI E AZIONI

Rispetto a ciascun ambito andranno definiti gli obiettivi di tutela ambientale da raggiungere attraverso il piano e le azioni generali previste per il loro conseguimento (lettera d). La definizione degli obiettivi dovrà tenere conto delle caratteristiche delle aree, provvedendo a descrivere azioni realmente perseguibili con le politiche poste in atto dalle Amministrazioni Comunali.

PREVISIONI DI PIANO

Le previsioni di piano andranno sintetizzate per ciascun ambito e poste in relazione agli obiettivi precedentemente definiti; si dovranno esplicitare inoltre le strette correlazioni tra previsioni ed azioni da compiere per il raggiungimento degli stessi (lettera d). La relazione dovrà dimostrare le reali interazioni tra obiettivi, azioni e previsioni, seguendo un percorso finalizzato al conseguimento di concreti risultati di qualità ambientale.

ANALISI DEGLI IMPATTI

Lo studio dovrà porre in evidenza le conseguenze relative all’attuazione delle previsioni mettendo in risalto gli aspetti positivi (conseguimento degli obiettivi) e gli eventuali impatti negativi (elementi ostativi), in relazione alle caratteristiche ambientali precedentemente descritte e agli obiettivi generali di piano (lettera e). Tali analisi dovranno rappresentare il momento in cui operare un bilancio sulla sostenibilità delle previsioni e potranno indurre anche ad eventuali modifiche delle scelte effettuate, per garantirne l’effettiva compatibilità.

RICADUTE NORMATIVE E PREVISIONALI

In questa parte andranno richiamati tutti gli indirizzi o prescrizioni contenuti all’interno del testo normativo che risultano finalizzati al raggiungimento degli obiettivi sopra definiti, nonché le misure adottate per la minimizzazione degli eventuali impatti negativi.

Allo stesso tempo andranno segnalate le eventuali modifiche delle previsioni inizialmente avanzate, in caso di bilancio negativo degli impatti (lettera f).

SINTESI DEI CONTENUTI

La parte conclusiva della relazione dovrà contenere una sintesi dei principali contenuti espressi in linguaggio non tecnico, in modo facilitarne la comprensione ai fini della partecipazione e della pubblicità, che si traduce nella possibilità da parte di qualunque soggetto di formulare osservazioni sul piano in argomento all’autorità preposta all’adozione e/o all’approvazione dello stesso.

La sottostante tabella, che definisce il quadro sinottico complessivo rispetto agli ambiti individuati, riassume il percorso logico da seguire per l’impostazione della relazione di compatibilità e può rappresentare la sintesi conclusiva dello studio effettuato.

AMBITI OMOGENEI

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E STATO DELLE RISORSE

OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE

AZIONI PREVISTE

AZIONE E PREVISIONI DI PIANO

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI

RICADUTE NORMATIVE E PREVISIONALI - MISURE COMPENSATIVE

Ambito 1 (ad es. centro storico)

           

Ambito 2

           

Ecc.

           

Restano ancora da chiarire alcune questioni riguardanti il linguaggio utilizzato; in prima analisi si ritiene di poter così definire alcuni elementi prima introdotti, in modo da rendere più agevole la redazione dello studio di compatibilità.

Problemi ambientali rilevanti: presenza diffusa sul territorio comunale di vincoli nazionali e regionali, nonché di situazioni di rischio, di degrado o di incompatibilità tra attività già presenti o da insediare, che potrebbero condizionare in modo rilevante le ipotesi di piano.

Caratteristiche ambientali: rilevazione dei dati relativi agli indicatori ambientali per le componenti aria, acqua, suolo, vegetazione, ecc. (da definirsi in relazione agli ambiti interessati), nonché descrizione dello stato dei suoli in relazione all’attuale utilizzo e alle caratteristiche del paesaggio locale. Tali indicatori sono principalmente riferiti ai dati già disponibili nelle banche dati.

Ambiti omogenei: classificazione del territorio comunale attraverso l’individuazione di tipologie di zona caratterizzate da indicatori ambientali di valore omogeneo - tesi a qualificare le interazioni tra ambiente e aree interessate dal piano - e affinità di utilizzo del suolo e di caratteristiche ambientali e di paesaggio. Risulta evidente che la classificazione dovrà soffermarsi in primo luogo sulle aree oggetto di variazione e che il livello di approfondimento sarà funzionale all’esplicitazione degli obiettivi.

Obiettivi di tutela ambientale: definizione delle finalità di tutela ambientale da porre in relazione alle previsioni del piano, in riferimento alle politiche poste in atto dall’Amministrazione Comunale, anche sulla base delle normative e degli indirizzi regionali.

Si propone di seguito lo schema sintetico dei contenuti della relazione.

RELAZIONE DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

INTRODUZIONE
CONTENUTI DEL PIANO ED OBIETTIVI GENERALI / ALTERNATIVE STUDIATE

DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATO IN AMBITI OMOGENEI RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE COMUNI.

DEFINIZIONE OBIETTIVI E AZIONI
OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE E AZIONI GENERALI PREVISTE PER IL LORO CONSEGUIMENTO

PREVISIONI DI PIANO
CORRELAZIONI TRA PREVISIONI ED AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

ANALISI DEGLI IMPATTI
CONSEGUENZE RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI E BILANCIO SULLA SOSTENIBILITÀ GLOBALE / VERIFICA PREVISIONI ED EVENTUALI MODIFICHE LOCALIZZATIVE

RICADUTE NORMATIVE E PREVISIONALI
INDIRIZZI O PRESCRIZIONI DA INSERIRE NEL TESTO NORMATIVO / MISURE COMPENSATIVE / QUADRO SINOTTICO

SINTESI DEI CONTENUTI
SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI ESPRESSI IN LINGUAGGIO NON TECNICO

La relazione di compatibilità ambientale rappresenta quindi uno strumento di analisi e controllo che accompagna l’iter formativo del piano, descrivendo a priori le condizioni ambientali del territorio comunale e valutando successivamente le ricadute sull’ambiente delle previsioni avanzate, che andranno formulate con la finalità di favorire anche il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale perseguiti a livello regionale, provinciale e comunale.

Per tali motivi la predisposizione della relazione di compatibilità ambientale dovrà in parte precedere la stesura del progetto preliminare di piano ed accompagnare il processo di definizione delle scelte in connessione con le indicazioni via via maturate attraverso la stesura delle varie parti della relazione stessa.

La relazione conclusiva da allegare al progetto preliminare in pubblicazione dovrà esplicitare le fasi di definizione delle previsioni di piano, permettendo la comprensione dell’iter seguito per la formulazione delle proposte e per la loro valutazione.

Rispetto agli adempimenti procedurali si rimanda a quanto già contenuto nel Comunicato del Presidente della Giunta Regionale “L.R. 14.12.1998 n. 40 - Applicazione dell’articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica” pubblicato sul B.U.R. n. 46 del 15.12.2000.

7. CONSIDERAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ DEL PIANO

La relazione di compatibilità del piano, come finora descritta, è rappresentativa principalmente degli aspetti ambientali; come già sottolineato in precedenza, tuttavia, essa potrebbe considerare anche elementi non appartenenti alla sfera prettamente ambientale, ma rilevanti per valutare l’effettiva sostenibilità delle scelte avanzate, anche sotto il profilo delle compatibilità territoriali e delle necessità di sviluppo delle comunità locali.

Queste tematiche meritano una breve riflessione, anche se non sono l’oggetto principale di queste istruzioni, in quanto la materia della compatibilità territoriale assumerà sempre più in un prossimo futuro la valenza di sintesi delle varie componenti settoriali analizzate, in modo da rappresentare la complessità delle interrelazioni disciplinari che sottendono alle ipotesi di utilizzo della risorsa territorio. La Regione sia nell’ambito delle riforme legislative, sia nell’ambito degli studi in atto o in previsione si sta impegnando, a tal proposito, nella revisione dell’impostazione delle analisi fondative a supporto delle proposte di piano regolatore. Il passaggio dai presupposti esclusivamente quantitativi ad un mix tra indicatori quantitativi e qualitativi rappresenta la base essenziale per promuovere la definizione di politiche pianificatorie di tipo qualitativo.

Un primo passo può essere compiuto attraverso la definizione di un nuovo modello di rappresentazione dei dati attualmente contenuti nella relazione illustrativa di piano, in modo da rendere espliciti alcuni parametri di tipo territoriale che risultano efficaci per definire e valutare la compatibilità sostanziale delle proposte avanzate.

In questa sede si intende solo introdurre tale aspetto, rimandando a successive specificazioni una trattazione più completa ed esaustiva di quanto sopra accennato.

A solo titolo di esempio, per inquadrare meglio quanto espresso, si citano alcuni temi da approfondire e sistematizzare attraverso la definizione di specifici parametri di riferimento:

-stato di attuazione dello strumento vigente: quantità di aree attuate rispetto alle singole destinazioni d’uso e qualificazione dei tipi di insediamento, stato dell’attuazione delle aree per servizi pubblici, percentuale di ambiti riqualificati in rapporto alle previsioni di piano e ai nuovi insediamenti - valutazione dei dati e analisi di merito sulla riuscita o meno di certe previsioni;

-obiettivi strategici (sociali, economici, ambientali, di riqualificazione territoriale) del nuovo strumento in rapporto alle esigenze della comunità, alla tutela delle risorse naturali e descrizione delle azioni da porre in atto per il loro raggiungimento;

-valutazione delle previsioni del nuovo strumento: percentuale di nuovi interventi in rapporto agli interventi di riqualificazione, distribuzione percentuale degli interventi rispetto alle destinazioni d’uso, definizione di criteri per la localizzazione delle nuove espansioni - valutazione di tali elementi in rapporto al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

-valutazione delle previsioni del nuovo strumento in rapporto alle caratteristiche del paesaggio locale; formulazione di indirizzi e prescrizioni per garantire il corretto inserimento degli interventi previsti;

-valutazione delle indicazioni relative alle tipologie edilizie ed ai materiali da utilizzare per le opere di trasformazione del territorio: rapporti con le indicazioni del regolamento edilizio e specificazione delle finalità da raggiungere mediante dette prescrizioni;

-valutazione dei fabbisogni indotti dalle previsioni di piano rispetto alle risorse naturali (aria, acqua, suolo ecc.) in rapporto allo stato attuale ed alle eventuali previsioni di interventi compensativi;

- valutazione dei tipi di intervento necessari e possibili ai fini di un utilizzo ottimale delle risorse ambientali e di un sostanziale riequilibrio della pressione antropica;

-valutazione sulla ottimizzazione dei sistemi di trasporto locale pubblico e privato;

-ecc.

8. CONCLUSIONI

Dal quadro generale delle indicazioni presentate emerge la consapevolezza dell’estrema evoluzione cui è soggetta la materia trattata, anche al di là della mera applicazione dei disposti legislativi attualmente vigenti.

In un prossimo futuro le tematiche ambientali risulteranno sempre più correlate alle politiche territoriali. E’ necessario pertanto favorire l’approccio multidisciplinare alla pianificazione che da sempre rappresenta il momento di sintesi delle varie istanze settoriali e che media l’insieme delle indicazioni da esse provenienti, per governare il processo di scelta.

Rispetto ai contenuti del presente testo si vogliono ancora richiamare alcune questioni, già in parte esposte, che rappresentano i punti essenziali rispetto ai quali indirizzare e sviluppare i contenuti dell’analisi ambientale.

I LIVELLI DI ANALISI

In primo luogo si ritiene indispensabile riaffermare il concetto di contestualizzazione dell’analisi relativamente al tipo di strumento urbanistico.

Queste brevi istruzioni sono essenzialmente indirizzate alla pianificazione comunale, all’interno di essa tuttavia si deve differenziare la scala del piano regolatore da quella dello strumento esecutivo e dei piani e progetti integrati.

Il livello di approfondimento dell’analisi deve pertanto fare riferimento a studi con specificità diverse rispetto al tipo di strumento in questione.

Analogo discorso va condotto nel caso in cui il piano sfrutti le possibilità offerte dal comma 5 dell’articolo 20: in tal caso il tipo di analisi da esperire deve contenere studi specifici e dettagliati che giustifichino le scelte effettuate.

LE MATERIE TRATTATE

Si suggerisce in questa fase, di primo approfondimento, la possibilità di supportare la valutazione dei parametri ambientali anche attraverso l’introduzione ed il confronto di indicatori di tipo territoriale, edilizio e socio economico, che rendano possibile governare il processo di scelta coniugando gli obiettivi di tutela ambientale con quelli di salvaguardia territoriale e di sviluppo delle comunità. Questo tema risulta prioritario, in quanto rafforza il concetto di sostenibilità del piano, supportata dall’analisi di vari fattori, il cui raffronto determina ed indirizza le scelte.

GLI INDICATORI AMBIENTALI

Rappresentano un momento rilevante nella definizione dello studio. Si ritiene necessario in una prima fase utilizzare parametri di facile rilevazione mediante l’utilizzo di banche dati esistenti.

LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Anche per esse si dovrà tendere alla definizione di un mix di componenti, sia ambientali che territoriali, di facile reperimento e valutazione.

LE RICADUTE NORMATIVE

Si ritiene importante che gli esiti dello studio ambientale siano finalizzati ad introdurre all’interno delle norme di attuazione del piano indirizzi e prescrizioni che rendano “operanti” le valutazioni e le considerazioni emerse in sede di analisi, allo stesso tempo devono essere esplicitate tutte le misure compensative previste.

Per concludere, si vuole sottolineare che la principale finalità dello studio di compatibilità è quella di introdurre all’interno del processo decisionale le tematiche ambientali, pertanto il livello di approfondimento dello studio sarà proporzionato alle criticità presenti negli ambiti considerati. Per tali motivi non si richiede che la relazione, della quale si è cercato di fornire i contenuti principali, diventi un trattato dalle caratteristiche estremamente tecniche, anche perché non vi è la volontà di appesantire il processo formativo degli strumenti urbanistici, ma che rappresenti un inquadramento generale in cui sono evidenziate le problematiche incontrate e le scelte effettuate per la loro soluzione.

Enzo Ghigo

NOTE:

1 Comunicato del Presidente della Giunta Regionale “L.R. 14.12.1998 n. 40 - Applicazione dell’articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica” pubblicato sul B.U.R. n. 46 del 15.11.2000

2 cfr. Nota prot. 479/U.C. del 8.5.2001 dell’Assessore alla Pianificazione e Gestione Urbanistica indirizzata ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Comunità Montane della Regione Piemonte

3 Si noti che il testo della legge sembrerebbe indicare un’unica autorità preposta sia all’adozione che all’approvazione dello strumento (urbanistico), mentre invece, naturalmente, la fase adottiva risulta essere di competenza del Consiglio Comunale e la fase di approvazione (susseguente, eventualmente, alla fase controdeduttiva) è di competenza della Giunta Regionale.

4 Il comma 6 dell’art.23 L.R. 40/98 recita: “In relazione al processo di completamento delle deleghe da parte della Regione ai sensi della legge 8 giugno 1990 n.142 (Ordinamento delle autonomie locali) .... (omissis)..... e in ottemperanza a specifiche previsioni dei piani e programmi di cui all’articolo 20, comma 5, la Regione provvede ad aggiornare gli allegati della presente legge attraverso una deliberazione della Giunta regionale.”