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Bollettino Ufficiale n. 02 del 9 / 01 / 2003
Codice 14.3
D.D. 1 ottobre 2002, n. 711
R.d. 3267/1923 e l.r. 45/1989. Ditta: Comune di Chiomonte - Comune: Chiomonte - Località: Pian Mesdì e Pian del Frais - Lavori: Collegamento tra la Pista da Sci n. 1 e la pista Martinetto con ampliamento innevamento programmato
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare ai sensi dellarticolo 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 il Comune di Chiomonte con sede in Chiomonte - Via Vescovado, 1, ad effettuare le trasformazioni del suolo per lesecuzione dei lavori di Collegamento tra la Pista da Sci n. 1 e la Pista Martinetto con Ampliamento Innevamento Programmato da realizzarsi in Comune di Chiomonte, su terreni censiti in Catasto al Foglio XXXII, mappale 124 e al foglio XXXV, Mappale 15.
Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti norme tecniche previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, titolo VI - articoli 76 e 77 - Norme per il movimenti di terreno che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi, dei terreni cespugliati e dei terreni saldi:
1) Dovranno essere ridotti al minimo gli scavi, i movimenti di terra e lestirpo della vegetazione.
2) Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare il formarsi di frane ed erosioni nelle pendici.
3) Tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle.
4) Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui della eliminazione di vegetazione arbustiva e arborea in canali, torrenti e corsi dacqua in genere.
5) Tutte le superfici di scopertura dovranno essere prontamente inerbite (Prescrizione Particolare).
Dovranno inoltre essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) I mezzi dopera dovranno utilizzare la viabilità esistente o, in assenza di questa, limitarsi al solo transito, evitando scavi e riporti non compresi nel progetto.
b) Lungo la pista dovranno essere realizzate canalette trasversali, opportunamente distanziate al fine di impedire fenomeni di ruscellamento concentrato, drenanti verso limpluvio del Rio Molière.
c) I terreni di riporto dovranno essere opportunamente compattati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, inerbiti e modellati con scarpate di inclinazione inferiore a 30º, così come quelle di scavo.
d) Nel tratto di pista compreso tra le sezioni di progetto n. 4 e 6 dovrà essere realizzata una struttura di sostegno al piede della scarpata di riporto, da realizzarsi con tecniche dingegneria naturalistica o con la categoria della terra rinforzata, per una lunghezza di almeno 30 m ed adeguatamente dimensionata al fine di contenere lestensione della scarpata verso valle.
e) Dovranno essere rispettate le norme dettate dal D.M. 11 Marzo 1988.
I lavori dovranno essere riportati a termine entro Cinque Anni dalla data della presente autorizzazione.
Si deroga dal versamento del deposito cauzionale previsto dallarticolo 8 della l.r. 45/1989 in quanto trattasi di opera eseguita da un Ente pubblico.
Ai sensi della l.r. 45/1989 articolo 9 comma 4 lettera b) si deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto trattasi di opera di interesse pubblico.
Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.
E fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.
Eventuali omissioni e/o violazioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.
Il Dirigente responsabile
Vincenzo Scannella