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Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2002, n. 38-6649

Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), di cui al D.P.R. n. 270/00

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

Premesso che da anni sull’intero territorio regionale Servizi aziendali di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) riscontrano croniche difficoltà sia nel reperimento dei medici, sia nella copertura delle ore resesi vacanti e periodicamente pubblicate sul B.U.R.P.;

richiamata la D.G.R. n. 127-15270 del 9.12.1996 e successive modificazioni e integrazioni, che resta in regime di prorogatio in attesa dell’approvazione del PSR, con la quale si approvava il Documento relativo agli AA.RR. per la Medicina Generale, per la parte riguardante i medici convenzionati nel servizio aziendale di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 484/96;

visto l’A.C.N. ex D.P.R. n. 270/00, in prorogatio legis, che regolamenta i rapporti con i medici di medicina generale e, in particolare il Capo III°, art. 48 e segg., disciplina i rapporti con i medici addetti al Servizio aziendale di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica ), nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e in osservanza del programma delle attività distrettuali, che prevede la localizzazione dei servizi a gestione diretta;

atteso inoltre che in applicazione del Capo VI°, artt. 69 e segg., del succitato D.P.R., gli Accordi Integrativi Regionali, di cui all’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e s.m. e i., realizzano livelli assistenziali aggiuntivi previsti e/o prefigurati dalla programmazione regionale, rispetto a quelli dell’A.C.N.;

considerato pertanto che, in osservanza del dettato normativo di cui sopra, d’intesa con le OO.SS. mediche più rappresentative e’ stato elaborato un Accordo Integrativo Regionale che decorre dal 1° luglio 2002 e rimane in vigore fino alla stipula del nuovo A.R. per la medicina generale, finalizzato al potenziamento e alla piena valorizzazione del Servizio Regionale di Continuità Assistenziale, ritenuto fondamentale e insostituibile presidio assistenziale sul territorio;

ritenuto che il presente Accordo Integrativo Regionale, ancorchè temporaneo, pur oneroso in termini economici, sotto il profilo degli interessi dell’Ente trova giustificazione poichè:

- crea le premesse, anche se parziali, per il raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione in materia di “continuità dell’assistenza sanitaria”, che a medio termine comporterà una radicale ristrutturazione del succitato Servizio aziendale;

- risulta onnicomprensivo dell’applicazione degli istituti normo-economici previsti dal vigente D.P.R. n. 270/00 e degli oneri a carico del SSR per l’espletamento del Servizio;

convenuto che in data 25.06.2002 l’Accordo e’ stato siglato dall’Assessore Regionale alla Sanità e dai Rappresentanti delle OO.SS. mediche più rappresentative della categoria a livello regionale e che il medesimo e’ da considerarsi onnicomprensivo dell’applicazione degli istituti normo-economici e degli oneri a carico del SSR per l’espletamento del Servizio;

dato atto che la copertura degli Oneri derivanti dal presente Accordo Integrativo Regionale viene garantita dalle quote di finanziamento assegnate alle AA.SS.LL.;

tutto ciò premesso, il Relatore propone alla Giunta Regionale di approvare il Documento, relativo all’Accordo Integrativo Regionale per la Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di darne uniformità applicativa su tutto il territorio regionale;

la Giunta Regionale;

visto il D.L.vo n. 502/92 e s.m. e. i.;

visto il D.P.R. n. 270/00, in prorogatio legis;

vista la D.G.R. n. 127-15270 del 9.12.1996 e s. m. e i.;

accogliendo le argomentazioni del Relatore, a voti unanimi resi nella forma di legge,

delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Documento relativo all’Accordo Integrativo Regionale per la Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di darne uniformità applicativa su tutto il territorio regionale;

- di dare atto che l’allegato Accordo e’ da considerarsi onnicomprensivo dell’applicazione degli istituti normo-economici previsti dal vigente D.P.R. n. 270/00 e degli oneri a carico del SSR per l’espletamento del Servizio;

- di dare atto che la copertura degli Oneri derivanti dal presente Accordo Integrativo Regionale viene garantita dalle quote di finanziamento assegnate alle AA.SS.LL..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

La presente deliberazione è stata pubblicata, priva delle premesse e dell’allegato, sul Bollettino Ufficiale n. 31 - parte I - del 1° agosto 2002 (Ndr)

Allegato

Accordo integrativo regionale per la continuita’ assistenziale (ex Guardia Medica), di cui al D.P.R. n. 270/00, in prorogatio legis.

1. In attesa dell’approvazione del P.S.S.R resteranno in vigore, in regime di “prorogatio legis”, gli Accordi Regionali per la Medicina Generale approvati con D.G.R. 127-15270 del 9.12.1996.

2. Limitatamente ai medici di Continuità Assistenziale, al fine di favorire la continuità delle cure erogate sul territorio e ad integrazione di quanto previsto dal Capo III del DPR 270/2000, si concorda quanto segue:

I MEDICI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE:

a. esaminano le cartelle cliniche ADI ed ADP presenti al domicilio del paziente

b. prendono visione dei casi più problematici eventualmente segnalati dai medici di assistenza primaria e dai medici del Distretto (quali ad esempio pazienti critici o in stato avanzato di malattia trattati in ADI)

c. relazionano, al termine del turno, eventualmente anche per telefono, al medico dì assistenza primaria di competenza e al medico di Continuità Assistenziale che subentra nel turno, sulle situazioni cliniche più importanti riscontrate durante il servizio.

3 Trattamento economico

a. viene riconosciuta, in aggiunta al trattamento economico previsto dal DPR 270/2000, l’indennità oraria specificata nella seguente tabella:

dal 1 luglio 2002 Euro 7

b. sarà corrisposto un’indennità oraria aggiuntiva di 2 Euro nelle seguenti festività straordinarie:

 1° gennaio

 6 gennaio

 Pasqua

 Lunedì di Pasqua

 25 aprile

 1° maggio

 Festa della Repubblica

 15 agosto

 1° novembre

 8 dicembre

 Natale

 S. Stefano

 31 dicembre

 Festa Patronale

Tale indennità aggiuntiva sarà corrisposta per tutte le 24 ore della festività (turno diurno e turno notturno).

4. In considerazione delle difficoltà alla coperture del servizio è consentito ai medici operanti nella Continuità Assistenziale, di offrire la propria disponibilità ad effettuare fino a 38 ore settimanali le quali saranno equiparate sotto il profilo retributivo e fiscale alle 24/settimana di cui all’art.50 comma 1 del DPR 270/2000. In casi particolari di carenze o di emergenze di servizio, temporanee deroghe a quanto previsto dal presente punto dovranno essere valutate, in accordo con le OO. SS. firmatarie del presente contratto, nel Comitato Aziendale.

5. In caso di carenza alla copertura dei turni, espletato da parte dell’ASL ogni tentativo per attribuire incarichi provvisori nei modi previsti dal DPR 270/2000, la coperture dei turni di Continuità Assistenziale può essere offerta ai medici di assistenza primaria che abbiano preventivamente espresso la propria disponibilità. In tal caso il medico di assistenza primaria riceve lo stesso trattamento economico previsto per il medico di Continuità Assistenziale dal DPR 270/2000 e dal presente Accordo.

6. Il medico di Continuità Assistenziale che presti la sua opera presso un paziente in ADI è tenuto alla segnalazione del suo intervento sulla cartella presene al domicilio del paziente.

7. Nell’ambito delle strategie aziendali finalizzate alla razionalizzazione delle risorse e nell’ambito di progetti concordati per superare oggettive difficoltà tecnico operative, le Aziende possono stipulare accordi con le organizzazioni sindacali di categoria.

8. Il presente accordo decorre dal 01/07/2002 e rimane in vigore fino alla stipula dell’ Accordo Regionale per la Medicina Generale in corso di trattativa.

Letto, Approvato e Sottoscritto,

in originale firmato:

L’Assessore Regionale alla Sanità

S.N.A.M.I.

Federazione Medici

F.I.M.M.G.

S.I.M.E.T.

Torino, 25 giugno 2002