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Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2002
Codice 10.7
D.D. 2 agosto 2002, n. 801
Comune di Premia (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione duso, con concessione amministrativa per anni 20 (venti) a favore di terzi, di porzione di complessivi mq. 2100 del terreno comunale gravato da uso civico, sito in loc. San Rocco - Pietra Veduta e distinto al NCT Fg. 44 mapp. 3, per coltivazione del sasso, ad integrazione D.D. n. 261 del 23.03.2001 (Dir. 10 - Settore 07). Autorizzazione
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- Di autorizzare il Comune di Premia (VCO) a mutare la destinazione duso di porzioni di complessivi mq. 2.100 del terreno comunale gravato da uso civico, sito in località San Rocco - Pietra Veduta e distinto al NCT Fg. 44 mapp. 3, per darle in concessione amministrativa a terzi per un periodo di anni 20 (venti), eventualmente rinnovabile, per consentire la coltivazione del sasso, ad integrazione autorizzazione allestrazione, su area adiacente di maggior consistenza, rilasciata con D.D. Regione Piemonte n. 261 del 23.03.2001 (Dir. 10 - Settore 07);
- che il Comune di Premia (VCO) dovrà inviare allUfficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente allistanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare allobbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
- che il Concessionario non potrà operare sullarea in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;
di dare atto che:
- le porzioni del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;
- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa;
- il Comune di Premia (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dellarticolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nelleventuale attesa, investirli in titoli di debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;
- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti lautorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri