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Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002, n. 55-7663

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3237 del 12 agosto 2002 - adozione del piano degli interventi straordinari conseguenti agli eventi alluvionali della primavera 2002. Incarico alla Direzione alle OO.PP. delle operazioni di ricostruzione e di ripristino

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. E’ approvato ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3237 del 12 agosto 2002 il piano regionale degli interventi straordinari finalizzati alla ricostruzione in conseguenza degli eventi alluvionali succedutisi nei mesi di maggio, giugno e luglio 2002 per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 225/1992, esplicitato negli elenchi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante.

2. Il piano in oggetto è riferito, conformemente ai disposti della citata ordinanza presidenziale, al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua, alla stabilizzazione dei versanti, alla prevenzione dei rischi e alla messa in sicurezza, così come specificato dal citato comma 1 dell’art. 1.

3. Nel piano si intendono ricompresi gli interventi a favore dei privati cittadini proprietari di immobili adibiti a propria abitazione principale distrutti o non ripristinabili e oggetto di ordinanza di sgombero, ai sensi del medesimo comma 1 dell’art. 1.

4. Nel piano si intendono inoltre ricompresi gli interventi urgenti per il ripristino o il recupero della funzionalità ed il miglioramento dell’efficienza delle infrastrutture rurali, così come specificato dal comma 2 dell’ art. 1.

5. Il piano sarà realizzato per successivi stralci esecutivi nel rispetto dei criteri priorità di cui al comma 3 dell’art. 1.

6. La Direzione regionale alle opere pubbliche è incaricata dell’attuazione del piano nei limiti delle risorse regionali attualmente disponibili, ed in particolare utilizzando i fondi già accantonati sui capitoli relativi agli interventi di pronto soccorso ai sensi della L.R. 38/78, nonché, per il tramite della Direzione Difesa del suolo, sui capitoli di cui alla L.R. 54/75.

7. La Direzione regionale alle opere pubbliche dovrà altresì utilizzare le risorse di cui all’art. 4, comma 1 dell’ordinanza 3237/2002, non appena si renderanno disponibili, previo accantonamento delle stesse che verrà disposto con prossimo provvedimento della Giunta regionale.

8. La predetta Direzione è tenuta, nell’ambito dell’incarico di cui ai punti precedenti, alla verifica puntuale di eventuali scostamenti che si possano rilevare in sede di attuazione del piano, e all’adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti.

9. Si intendono ricompresi nel presente piano, ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’ordinanza 3237/2002, tutti quegli interventi che, finanziati a qualunque titolo da parte di amministrazioni pubbliche o proprietari di infrastrutture pubbliche, concorrono comunque alla ripresa della normalità ed alla salvaguardia del territorio in relazione agli eventi calamitosi in oggetto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)