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Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002, n. 57-7665

Approvazione della convenzione tra Regione Piemonte, Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006, Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Università degli Studi di Torino, per la realizzazione di strutture da adibire a Villaggio Media durante i Giochi Olimpici 2006 e successivamente a Residenza universitaria

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare, per le considerazioni di cui in premessa, la sottoscrizione della convenzione tra la Regione Piemonte, il Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006, l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e l’Università degli Studi di Torino, per la realizzazione di strutture da adibire a Villaggio Media durante i Giochi Olimpici di Torino 2006 e successivamente a Residenza universitaria, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; per farne parte integrante;

- di approvare, ai sensi dell’art. 7 dello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, che la Regione, a partire dal 1° luglio 2006, subentri nella titolarità del contratto con il Concessionario, stipulato dall’Università degli Studi di Torino per costituire, a titolo gratuito, a favore del Concessionario stesso, sull’ area di cui alla Premessa (v) della convenzione, il diritto di superficie a titolo gratuito, per anni trenta o per l’eventuale minore durata offerta dal Concessionario;

- di dare fin d’ora atto che, entro due anni dalla scadenza del diritto di superficie a favore del Concessionario, Regione e Università degli Studi di Torino definiranno direttamente i reciproci rapporti relativamente alla destinazione d’uso e alle modalità di gestione degli immobili, oggetto della concessione, così come previsto all’art. 7 dello schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione;

- di impegnare la Regione, ai sensi dell’art. 8 dello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, a farsi carico, per la durata della concessione, del 65% dei 411 posti letto realizzati nell’area Italgas, destinandoli agli studenti universitari e in particolare a quelli capaci e meritevoli privi di mezzi;

- di impegnare la Regione a corrispondere al Concessionario, per la percentuale di posti sopra indicata, direttamente o tramite l’ Ente per il Diritto allo Studio Universitario o altro soggetto che fosse nel frattempo istituito per la gestione del diritto allo studio, un canone mensile non superiore a Euro 310,00 per la camera singola e a Euro 284,00 per posto letto nella camera doppia, così come previsto dall’art. 8 dello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale o in sua vece l’Assessore delegato alla sottoscrizione della convenzione di cui allo schema allegato alla presente deliberazione, introducendo quelle variazioni o integrazioni che si rendessero necessarie e che non comportano modifiche sostanziali ai termini previsti dagli schemi di convenzione stessi.

- di procedere, d’intesa con gli altri soggetti contraenti, all’approvazione di modifiche e/o integrazioni della convenzione sottoscritta, qualora le stesse si rendessero necessarie per il buon esito del progetto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)