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Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2002
Comunicato dellAssessorato ai Beni Ambientali della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, Prot. n. 1421/2002 uc
Informativa in merito ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985
In data 7 ottobre 2002 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 38-7278 D.M. 21 settembre 1984, art. 2 - Delimitazione aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale. Disposizioni, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 41 del 10 ottobre 2002.
Con tale provvedimento la Regione ha posto definitivamente fine al conflitto interpretativo che da quasi ventanni vede contrapposti Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione Piemonte circa lefficacia dei decreti ministeriali recanti la data dell1/8/1985, comunemente noti come galassini, contenenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico di alcune aree del territorio piemontese.
Comè noto fin dallemanazione della circolare del presidente Beltrami, circolare n. 16/PET del 1986, che stabiliva linoperatività dei decreti ministeriali sul nostro territorio, la Regione si è fatta portavoce delle istanze avanzate dai Comuni interessati, promuovendo unintensa attività di verifica e confronto con il Ministero a sostegno di questa tesi. Le forti criticità emerse in sede di confronto istituzionale e la particolare complessità della questione, legata alle peculiarità della situazione piemontese, hanno determinato da parte del Ministero il ricorso, in sede consultiva, al Consiglio di Stato il quale, con parere devoluto allAdunanza generale in considerazione della rilevanza del quesito, ha confermato la vigenza dei galassini piemontesi quali dichiarazioni di notevole interesse pubblico.
Lautorevolezza della pronuncia, unita alla necessita di ripristinare univocità ed omogeneità di comportamenti da parte delle amministrazioni comunali, disorientate dal susseguirsi di direttive discordanti da parte dello Stato e della Regione, ha reso obbligatoria la presa datto della vigenza, in Piemonte, dei vincoli derivanti dai dd.mm. 1/8/1985.
La Giunta regionale, pur rimanendo convinta della correttezza del proprio operato, ha dovuto assumere questa determinazione esclusivamente per salvaguardare e tutelare i cittadini dalle conseguenze di un conflitto interpretativo tra enti. Così facendo abbiamo infatti garantito la non ascrivibilità a privati e amministrazioni comunali di qualsivoglia forma di responsabilità giuridicamente rilevante per inosservanza della disciplina vincolistica - in applicazione dei principi generali del nostro ordinamento in materia di azione sanzionabile - ed evitato gli oneri finanziari che uneventuale sanatoria avrebbe comportato.
Daltro canto, considerata la scarsa conoscenza delle situazioni territoriali interessate emergente da numerosi galassini (cartografie non corrispondenti al testo del decreto; refusi nella denominazione dei Comuni; perimetrazioni non rispondenti ad effettive esigenze di tutela) la Giunta regionale si è impegnata a farsi promotrice nei confronti del competente Ministero, ove richiesta dalle Amministrazioni comunali interessate, delle iniziative necessarie a promuovere la revoca o la modifica delle individuazioni di notevole interesse pubblico che non rispecchino reali situazioni di salvaguardia paesaggistico-ambientale.
Richiamate pertanto le considerazioni più ampiamente illustrate nella D.G.R. 38-7278 del 7/10/2002, ed in adempimento di quanto nella stessa deliberato, si invitano le amministrazioni comunali interessate a munirsi, a far data dalla pubblicazione del presente comunicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, dellautorizzazione prevista dallarticolo 151 del D.Lgs. 490/99 per tutti gli interventi modificativi dello stato dei luoghi da realizzarsi nelle aree individuate dai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985.
LAssessore
Roberto Vaglio