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Bollettino Ufficiale n. 43 del 24 / 10 / 2002

Comunicato della Direzione regionale Programmazione e valorizzazione dell’agricoltura

Riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92: indicazione geografica protetta “Giandujotto di Torino”

Si comunica che è pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
“GIANDUJOTTO DI TORINO”

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.2962, o il Signor Brocardo, tel. 011/432.4835, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

Il Dirigente Regionale
Carlo Audiberti

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1
Denominazione

L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) relativa al “Giandujotto di Torino - Piemonte” è riconosciuta e riservata al prodotto della cioccolateria fabbricato nell’area geografica di cui all’art. 2 secondo i requisiti stabiliti agli art. 3 e 4 del presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Area di produzione

L’area geografica di produzione del “Giandujotto di Torino - Piemonte” comprende il territorio amministrativo della Regione Piemonte.

Art. 3
Norme generali di produzione

Per “Giandujotto di Torino - Piemonte” si intende il prodotto della cioccolateria che presenta le caratteristiche di seguito elencate.

3.1 Materie prime

Nella produzione del “Giandujotto di Torino - Piemonte” devono essere impiegate le seguenti materie prime:

a. fave di cacao o cacao in massa.  Il cacao di base deve essere di buona qualità e provenire dal Centro - Sud America.

b. Burro di cacao di pressione.

c. Nocciole Piemonte IGP in purezza, tostate, acquistate intere o in pasta, da utilizzare in quantità non inferiore al 25%.

d. Vaniglia in bacche oppure oleoresina di vaniglia.

e. Saccarosio ottenuto da barbabietola o da canna da zucchero.

Possono inoltre essere aggiunte le seguenti materie prime:

f. latte intero in polvere (minimo di grassi 24 - 26%) in quantità non superiore al 10%;

g. lecitina non geneticamente modificata (OGM-free).

Non è consentito l’impiego di cioccolato di copertura, né di altri ingredienti non previsti nel presente disciplinare.

3.2 Ciclo produttivo

Il “Giandujotto di Torino - Piemonte” è ottenuto per trasformazione diretta delle materie prime a cura del produttore.

La produzione deve avvenire a partire dalle fave di cacao oppure dal cacao in massa. Le principali fasi della lavorazione, svolte sia dai produttori industriali che da quelli artigianali, consistono in:

* dosaggio e miscelazione delle materie prime;

* raffinazione, per rendere fine e vellutato l’impasto grezzo formato dalle diverse materie prime;

* concaggio (eventuale) per conferire al cioccolato una maggiore cremosità e un aspetto vellutato, amalgamando i profumi e i sapori;

* temperaggio per ottenere la corretta cristallizzazione del burro di cacao e avere un prodotto stabile in fase di conservazione;

* modellaggio per fare assumere al “Giandujotto di Torino - Piemonte” la caratteristica forma a spicchio rovesciato. Tale modellaggio può essere realizzato in stampi, a macchina (colatrici) oppure a mano;

* raffreddamento;

* confezionamento che consiste nell’incartare il “Giandujotto di Torino - Piemonte” in una stagnola color oro come disposto dal successivo art. 8.

La pezzatura del “Giandujotto di Torino - Piemonte” deve essere compresa tra 8 e 12 grammi.

Art. 4
Caratteristiche del prodotto

Il “Giandujotto di Torino - Piemonte” deve avere le seguenti caratteristiche chimiche: 100 g di prodotto devono contenere non meno di 25 g di nocciole Piemonte IGP

Per le caratteristiche chimico - fisiche non espressamente citate nel presente disciplinare si rimanda alla vigente normativa in materia di cioccolato.

Le caratteristiche organolettiche salienti sono determinate da:

* forma a spicchio rovesciato con una pezzatura compresa tra 8 e 12 grammi;

* colore bruno uniforme;

* vellutato al tatto;

* sensazioni tattili equilibrate e tendenzialmente vellutate;

* adesività molto elevata;

* astringenza assente;

* gusto dolce;

* aroma tipico e inconfondibile di pasta Gianduja, in cui risaltano sensazioni intense e gradevoli di nocciola e tostato.

Art. 5
Prova dell’origine

L’origine del “Giandujotto di Torino - Piemonte” è comprovata dal valore della componente umana, della tradizione e dell’evoluzione caratteristica del processo di produzione e trasformazione del cioccolato Gianduja, nato in Piemonte e diffusosi ovunque.

Gli elementi che comprovano l’origine, le caratteristiche di tipicità, la tradizione, la qualità e la reputazione del “Giandujotto di Torino - Piemonte” sono:

* i riferimenti storici e le ricette riportate nei più accreditati manuali di cioccolateria;

* la caratteristica forma a spicchio rovesciato derivata dagli antichi sistemi manuali di lavorazione;

* riferimenti culturali nei quali emerge il legame tra il prodotto e tradizioni popolari già a partire dalla seconda metà dell’Ottocento (in particolare con il Carnevale);

* la presenza in Piemonte di numerosi produttori di cioccolato, artigianali e industriali, di scuole professionali di settore e di un elevato livello di conoscenze tecniche e professionali.

Art. 6
Legame con l’ambiente

Il “Giandujotto di Torino - Piemonte” presenta un forte e consolidato legame con l’ambiente che deriva:

* dalla presenza tra i suoi ingredienti della nocciola Piemonte IGP coltivata in Piemonte, in particolare nelle Langhe, apprezzata per il suo sapore delicato, l’eccellente pelabilità e la spiccata attitudine ad essere conservata;

* dal nome, derivato dalla maschera piemontese Gianduja.

Il legame con l’ambiente è anche comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori:

* iscrizione in un apposito registro tenuto dall’Organismo di controllo di cui al successivo art. 7;

* denuncia all’Organismo di controllo delle quantità di “Giandujotto di Torino - Piemonte” prodotte annualmente;

* tenuta di appositi registri di carico e scarico delle Nocciole Piemonte IGP utilizzate per la produzione del “Giandujotto di Torino - Piemonte”;

* tenuta di appositi registri da parte dei produttori del “Giandujotto di Torino - Piemonte” nei quali documentare il carico e lo scarico della stagnola utilizzata per l’incarto.

Art. 7
Controlli

I controlli di verifica circa la sussistenza delle condizioni tecniche di conformità al presente disciplinare di produzione sono svolti da un Organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall’art. 10 del Reg. Cee n. 2081/92 ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 della legge 128/98 e succ. modifiche.

L’organismo di controllo può interdire l’utilizzo dell’IGP ai produttori che non rispettano quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 8
Etichettatura

La designazione “Giandujotto di Torino - Piemonte” è intraducibile.

I “Giandujotti di Torino - Piemonte” devono essere incartati in una stagnola con fondo oro metallizzato, goffrato.

Nell’allegato grafico n. 1 è definito il marchio “Giandujotto di Torino - Piemonte” e il simbolo utilizzato nella goffratura della stagnola.

Sulla stagnola è facoltativa l’applicazione del marchio di tutela e di un eventuale marchio del produttore / committente. Nell’allegato grafico n. 2 sono definite le modalità di applicazione di tali marchi sia nel caso di stampa a fotogramma singolo che di stampa in continuo.

Nell’allegato grafico n. 3 sono definite le modalità di applicazione del marchio di tutela e di un eventuale marchio del produttore / committente sull’incarto secondario (confezione).

Art. 9
Uso del marchio e simbolo

Il diritto all’uso del marchio e simbolo di tutela del Consorzio è concesso, previa comunicazione scritta, ai produttori e consorziati affiliati, in regola con le quote annue e con quelle dovute, secondo le modalità definite negli allegati grafici.

Il marchio e simbolo non può essere apposto su prodotti o confezioni che non siano tutelati dal Consorzio.

Il diritto di utilizzo del marchio e simbolo cessa per interruzione dell’adesione, recesso, sospensione o esclusione dal Consorzio.

Art. 10
Tutela

L’indicazione geografica protetta “Piemonte” e “Torino” né alcun altra indicazione geografica può essere apposta sui prodotti di cioccolateria comunemente denominati Gianduiotti che non rientrano nel presente disciplinare.