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Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2002
Legge regionale 30 settembre 2002, n. 22.
Potenziamento della capacita turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)
1. La Regione Piemonte, in conformita alle disposizioni legislative nazionali e regionali esistenti, favorisce e sostiene, mediante interventi finanziari, il potenziamento della capacita turistica extralberghiera.
2. Gli interventi sono finalizzati a potenziare e riqualificare le strutture ricettive extralberghiere definite dalla presente legge alloggi vacanze.
Art. 2.
(Inserimento dellarticolo 18 bis
nella legge regionale 15 aprile 1985,
n. 31)
1. Dopo larticolo 18 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e successive modifiche ed integrazioni, e inserito il seguente:
Art. 18 bis. (Alloggi vacanze)
1. Sono alloggi vacanze le unita abitative di tipo residenziale, come tali accatastate, composte da uno o piu locali con superficie calpestabile compresa tra un minimo di trenta ed un massimo di sessanta metri quadrati, arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma e gestiti per la locazione ai turisti.
2. Gli alloggi vacanze sono dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui allarticolo 14, come modificato ed integrato dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34.
3. Nella gestione degli alloggi vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti ed in particolare:
a) la pulizia quotidiana delle unita abitative;
b) la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) il recapito e il ricevimento degli ospiti.
4. Nelle singole unita abitative possono essere inoltre forniti i servizi di telefono e di radio-televisione..
Art. 3.
(Inserimento dellarticolo 18 ter nella l.r. 31/1985)
1. Dopo larticolo 18 bis della l.r. 31/1985, e inserito il seguente:
Art. 18 ter. (Gestione alloggi vacanze)
1. La gestione degli alloggi vacanze di cui allarticolo 18 bis e affidata:
a) alle cooperative turistiche, ai consorzi e alle societa consortili di imprenditori turistici;
b) alle piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo.
2. Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a duecentosettantacinque giorni allanno, mentre i turisti possono beneficiare della locazione per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi.
3. I proprietari degli alloggi possono utilizzare gratuitamente per non piu di novanta giorni complessivi allanno lalloggio o gli alloggi vacanze dati in gestione ai soggetti di cui al comma 1. In tal caso viene data comunicazione al soggetto gestore dellalloggio entro il 30 settembre dellanno precedente a quello di riferimento..
Art. 4.
(Inserimento dellarticolo 18 quater nella l.r. 31/1985)
1. Dopo larticolo 18 ter della l.r. 31/1985, e inserito il seguente:
Art. 18 quater. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dellattivita)
1. Agli effetti della presente legge, sono regolati da apposita convenzione laffidamento, da parte dei proprietari delle unita immobiliari, della gestione degli alloggi vacanze ai soggetti di cui allarticolo 18 ter, comma 1, nonche i tempi e le modalita di utilizzo da parte dei proprietari stessi.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, approva uno schema tipo di tale convenzione.
3. La gestione degli alloggi vacanze da parte dei soggetti indicati al comma 1, e soggetta ad autorizzazione da parte del Comune in cui si svolge lattivita, che avra lobbligo della segnalazione alle Aziende turistiche locali (ATL) e alla Provincia della concessione dellautorizzazione.
4. Il controllo sulla gestione e affidato alle ATL in conformita a procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale, che consentono alle medesime di promuovere la capacita ricettiva, controllare la qualita delle strutture interessate, archiviare i dati statistici e trasmetterli alle Province e alla Regione.
5. Le ATL possono svolgere servizio di prenotazione e, tramite questo, in particolare verso i privati, svolgere funzioni di sostituto dimposta..
Art. 5.
(Inserimento dellarticolo 18 quinquies nella l.r. 31/1985)
1. Dopo larticolo 18 quater della l.r. 31/1985, e inserito il seguente:
Art. 18 quinquies. (Concessione di contributi in conto capitale)
1. La Regione favorisce lo sviluppo della ricettivita extralberghiera negli alloggi vacanze attraverso la concessione di contributi in conto capitale per:
a) opere di costruzione di complessi residenziali, costituiti da almeno dieci alloggi, che siano destinati ad alloggi vacanze;
b) opere di ristrutturazione e per interventi di riqualificazione di complessi residenziali da destinare ad alloggi vacanze;
c) acquisto di unita immobiliari da destinare ad alloggi vacanze;
d) acquisto, ristrutturazione, adattamento di complessi o porzione di complessi abitativi alpini costituenti borgate storiche in tutto o in parte disabitate con perfetta conservazione o ripristino delle caratteristiche originali esterne delle abitazioni da destinare ad alloggi vacanze;
e) opere di arredamento e di rinnovo dellarredamento degli immobili di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi mediante lutilizzo del fondo regionale per la qualificazione dellofferta turistica previsto dallarticolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dellofferta turistica), e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalita e per le tipologie di intervento fissate dai programmi annuali degli interventi previsti dallarticolo 5 della legge regionale stessa.
3. I contributi vengono concessi nei limiti stabiliti dallarticolo 7 della l.r. 18/1999.
4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere, con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dallUnione europea.
5. I finanziamenti per le nuove costruzioni di cui al comma 1, lettera a), non possono annualmente superare il 25 per cento delle somme complessivamente destinate agli interventi previsti del presente articolo..
Art. 6.
(Inserimento dellarticolo 18 sexies nella l.r. 31/1985)
1. Dopo larticolo 18 quinques della l.r. 31/1985, e inserito il seguente:
Art. 18 sexies. (Soggetti beneficiari)
1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui allarticolo 18 quinquies sono i privati e le piccole e medie imprese, proprietari di unita immobiliari di tipo residenziale gia esistenti o di nuova edificazione da destinarsi ad alloggi vacanze, previa convenzione da stipularsi con i soggetti indicati allarticolo 18 ter, comma 1..
Art. 7.
(Inserimento dellarticolo 18 septies nella l.r. 31/1985)
1. Dopo larticolo 18 sexies della l.r. 31/1985, e inserito il seguente:
Art. 18 septies. (Vincoli di destinazione)
1. Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione delluso turistico extralberghiero per un periodo non derogabile di dieci anni a partire dalla data di registrazione.
2. Il vincolo e reso pubblico mediante trascrizione a cura del beneficiario del contributo presso lufficio del registro immobiliare.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di contributi per larredamento ed il rinnovo dellarredamento..
Art. 8.
(Inserimento dellarticolo 18 octies nella l.r. 31/1985)
1. Dopo larticolo 18 septies della l.r. 31/1985, e inserito il seguente:
Art. 18 octies. (Attivita di controllo)
1. La Regione, in relazione agli alloggi vacanze oggetto di contributo regionale, dispone, oltre ai controlli ed agli accertamenti di cui allarticolo 9 della l.r. 18/1999, verifiche sulla stipula della convenzione di cui allarticolo 18 quater, comma 1. La Regione svolge altresi verifiche sulla effettiva attivazione ed esercizio della struttura ad uso turistico avvalendosi dellattivita di controllo prevista dallarticolo 18 quater, comma 4.
2. A tal fine i soggetti gestori di cui allarticolo 18 ter, comma 1, sono tenuti a comunicare semestralmente agli uffici regionali competenti le presenze turistiche in tali strutture extralberghiere.
3. La mancata stipula della convenzione oppure la violazione delle norme in essa previste da parte dei proprietari degli alloggi vacanze comporta, previa diffida della Regione e, fatto salvo quanto previsto allarticolo 28, ottavo comma, la revoca delle agevolazioni assegnate e lirrogazione di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo concesso.
4. Ai soggetti gestori degli alloggi vacanze si applicano le norme di cui al titolo VII..
Art. 9.
(Integrazione di ulteriori norme della l.r. 31/1985)
1. Il quinto trattino del primo comma dellarticolo 1 della l.r. 31/1985, e sostituito dal seguente: - case e appartamenti per vacanze ed alloggi vacanze.
2. La rubrica del Titolo VI della l.r. 31/1985, e sostituita dalla seguente: Titolo VI. Case ed appartamenti per vacanze ed alloggi vacanze..
Art. 10.
(Modifica dellarticolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)
1. Il comma 1 dellarticolo 3 della l.r. 18/1999, cosi come sostituito dallarticolo 2 della legge regionale 13 marzo 2000, n. 20 (Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture extralberghiere) e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dellofferta turistica)) e sostituito dal seguente:
1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese anche enti no profit operanti nel settore del turismo, i privati proprietari di unita immobiliari da destinarsi ad alloggi vacanze, gli esercenti lattivita di bed and breakfast, la ristorazione, le aziende agrituristiche ed i servizi a supporto delle attivita del tempo libero dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita..
Art. 11.
(Integrazione dellarticolo 2 della legge regionale
14 luglio 1988, n.
34)
1. Dopo il comma 4 dellarticolo 2 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31), e aggiunto il seguente:
4 bis. Per le strutture alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga ai limiti indicati nei commi 1, 2, 3 e 4, e consentita una riduzione della superficie delle stanze ad un posto letto e delle stanze a due o piu posti letto fino al 25 per cento. Tale percentuale e ridotta fino al 20 per cento per le strutture alberghiere classificate a quattro o piu stelle..
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 settembre 2002
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni