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Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2002
Codice 24
D.D. 17 giugno 2002, n. 245
Comune di Villafranca Piemonte (TO) - Ridefinizione dellarea di salvaguardia del pozzo dellacquedotto comunale. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni
considerato che dallesame della proposta e dalla relativa documentazione non sono emersi elementi in contrasto con le disposizioni normative in materia ed è stato possibile accertare la conformità ai criteri generali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 102 - 45194, in data 26 aprile 1995;
atteso che le zone di rispetto proposte sono state dimensionate attraverso lutilizzo di rigorosi criteri scientifici, rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;
rilevato che la portata utilizzata per il dimensionamento dellarea di salvaguardia in argomento è di 30 l/s;
ritenuto che la proposta di ridefinizione dellarea di salvaguardia, può essere accolta a condizione che siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi necessari a garantire la tutela della qualità delle acque captate e in particolare che:
* sia attuato un programma di monitoraggio delle acque di falda in arrivo al pozzo da concordarsi con lASL e con LARPA, utilizzando dei pozzi esistenti idonei allo scopo o realizzando dei nuovi piezometri;
* le attività agricole interessanti larea di salvaguardia siano condotte in conformità al programma dutilizzazione agricola con particolare riguardo al divieto di spandimento agronomico di liquami;
vista la deliberazione della Giunta comunale di Villafranca Piemonte n. 56 del 18 aprile 2002, di approvazione della proposta di ridefinizione dellarea di salvaguardia;
visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, Attuazione della direttiva CEE del 15 luglio 1980, n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dellart. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183";
visto il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, Disposizioni sulla tutela delle acque dallinquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dallinquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 258 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dallinquinamento, a norma dellarticolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128";
visto lart. 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
visto lart. 9 - primo comma, lettera f) - del D.P.R. n. 236/1988;
visto il decreto 26 marzo 1991 Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236", relativo allattuazione della direttiva CEE del 15 luglio 1980, n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
vista la Legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili e successive modifiche ed integrazioni;
vista la Legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 102 - 45194, in data 26 aprile 1995, di approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1994, n. 4, dei contenuti della documentazione a corredo della domanda di autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea, della relazione finale e della documentazione necessaria allindividuazione delle aree di tutela assoluta e di rispetto intorno ai pozzi;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 64 - 10753, in data 22 luglio 1996, di conferma dei provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in attuazione della L.R. n. 4/1994;
visto larticolo 23 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.
determina
larea di salvaguardia del pozzo dellacquedotto comunale di Villafranca Piemonte, é ridefinita come risulta nel fascicolo inserimento catastale, composto dal frontespizio, da un foglio con lindicazione delle particelle catastali e le dimensioni dellarea di salvaguardia, e dalla planimetria in scala 1:1500, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui allart. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
La ridefinizione dellarea di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 30 l/s.
A norma dellart. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
* allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Villafranca Piemonte, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonché agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;
* allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario fermi restando i divieti di cui allarticolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
* allinterno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;
* allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dellart. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A. competente per territorio e ai Comuni di Villafranca Piemonte, il programma delle attività agrarie che intende attuare.
Il Comune di Villafranca Piemonte, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:
* provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
* nellambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo, attraverso un programma di monitoraggio che utilizzi, se possibile, pozzi esistenti idonei allo scopo, ovvero nuovi piezometri;
* assicurarsi che le attività agricole interessanti larea di salvaguardia siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;
* in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/1988, lo stesso Comune di Villafranca Piemonte è inoltre tenuto a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione provinciale di Torino per gli adempimenti in ordine alla concessione duso delle acque.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio