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Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2002

Codice 24
D.D. 17 giugno 2002, n. 245

Comune di Villafranca Piemonte (TO) - Ridefinizione dell’area di salvaguardia del pozzo dell’acquedotto comunale. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

considerato che dall’esame della proposta e dalla relativa documentazione non sono emersi elementi in contrasto con le disposizioni normative in materia ed è stato possibile accertare la conformità ai criteri generali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 102 - 45194, in data 26 aprile 1995;

atteso che le zone di rispetto proposte sono state dimensionate attraverso l’utilizzo di rigorosi criteri scientifici, rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che la portata utilizzata per il dimensionamento dell’area di salvaguardia in argomento è di 30 l/s;

ritenuto che la proposta di ridefinizione dell’area di salvaguardia, può essere accolta a condizione che siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi necessari a garantire la tutela della qualità delle acque captate e in particolare che:

* sia attuato un programma di monitoraggio delle acque di falda in arrivo al pozzo da concordarsi con l’ASL e con L’ARPA, utilizzando dei pozzi esistenti idonei allo scopo o realizzando dei nuovi piezometri;

* le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia siano condotte in conformità al programma d’utilizzazione agricola con particolare riguardo al divieto di spandimento agronomico di liquami;

vista la deliberazione della Giunta comunale di Villafranca Piemonte n. 56 del 18 aprile 2002, di approvazione della proposta di ridefinizione dell’area di salvaguardia;

visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, “Attuazione della direttiva CEE del 15 luglio 1980, n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183";

visto il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”;

visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 258 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128";

visto l’art. 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’art. 9 - primo comma, lettera f) - del D.P.R. n. 236/1988;

visto il decreto 26 marzo 1991 “Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236", relativo all’attuazione della direttiva CEE del 15 luglio 1980, n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’ art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

vista la Legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la Legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee”;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 102 - 45194, in data 26 aprile 1995, di approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1994, n. 4, dei contenuti della documentazione a corredo della domanda di autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea, della relazione finale e della documentazione necessaria all’individuazione delle aree di tutela assoluta e di rispetto intorno ai pozzi;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 64 - 10753, in data 22 luglio 1996, di conferma dei provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in attuazione della L.R. n. 4/1994;

visto l’articolo 23 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

determina

l’area di salvaguardia del pozzo dell’acquedotto comunale di Villafranca Piemonte, é ridefinita come risulta nel fascicolo “inserimento catastale”, composto dal frontespizio, da un foglio con l’indicazione delle particelle catastali e le dimensioni dell’area di salvaguardia, e dalla planimetria in scala 1:1500, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La ridefinizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 30 l/s.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

* all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Villafranca Piemonte, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonché agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

* all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

* all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

* all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dell’art. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e ai Comuni di Villafranca Piemonte, il programma delle attività agrarie che intende attuare.

Il Comune di Villafranca Piemonte, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:

* provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

* nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo, attraverso un programma di monitoraggio che utilizzi, se possibile, pozzi esistenti idonei allo scopo, ovvero nuovi piezometri;

* assicurarsi che le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;

* in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/1988, lo stesso Comune di Villafranca Piemonte è inoltre tenuto a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Torino per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio