Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 9 settembre 2002 n. 32-7078

D.P.C.M. n. 18886 del 4 agosto 1999, rinnovo della concessione mineraria “Monte Bruzeta” in Comune di Voltaggio. DD.GG.RR. n. 11-2837 del 24 aprile 2001 e n. 1-6363 del 20 giugno 2002 concernenti la realizzazione dell’acquedotto alternativo “Rio Acque Striate”

A relazione degli Assessori Laratore, Cavallera:

Visto il d.p.c.m. n.18886 del 4 agosto 1999 con il quale è stata rinnovata la concessione mineraria “Monte Bruzeta” nel comune di Voltaggio a condizione che sia preventivamente realizzato l’acquedotto alternativo “Rio Acque Striate” per garantire l’approvvigionamento idropotabile dei comuni di Carrosio e Gavi;

considerato che il progetto del suddetto acquedotto alternativo è stato sottoposto alla procedura di valutazione d’impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 40/1998, in quanto la relativa opera di presa ricade nell’area del Parco Naturale “Capanne di Marcarolo”;

vista la deliberazione n. 11-2837 del 24 aprile 2001, con la quale la Giunta Regionale ha concluso positivamente, con prescrizioni, la procedura di valutazione di compatibilità ambientale relativa al progetto dell’acquedotto “Rio Acque Striate”;

dato atto che la suddetta deliberazione prescrive, tra l’altro, che l’esecuzione degli interventi nell’alveo del rio Acque Striate devono essere eseguiti nel periodo agosto- settembre per non interferire con l’esigenze riproduttive della fauna ittica;

dato atto che, successivamente alla deliberazione n. 11-2837 del 24 aprile 2001, la Commissione Europea Ambiente, per il tramite dell’Ufficio Ambiente della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea, ha chiesto ai Ministeri competenti informazioni in merito alla mancata applicazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale al progetto di rinnovo della concessione mineraria “Monte Bruzeta”;

preso atto che a seguito della richiesta della Commissione Europea, con deliberazione n.1-6363 del 20 giugno 2002 la Giunta Regionale, nel rilevare che:

* il progetto dell’acquedotto “Rio Acque Striate” è stato oggetto di valutazione di impatto ambientale a norma dell’articolo 12 della legge regionale 14/12/1998, n. 40, e che inoltre, in base a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 5 del DPR n.357/97, la valutazione di incidenza prevista dalla direttiva 92/43/CEE risulta assolta nell’ambito della medesima procedura di valutazione dell’impatto ambientale;

* il progetto di attività estrattiva denominato “Monte Bruzeta” non risulta sia stato oggetto di procedura di valutazione di compatibilità ambientale ai sensi dell’allegato II della direttiva 85/337/CEE e che, in base alle disposizioni nazionali vigenti all’epoca del procedimento di rinnovo, le valutazioni in ordine all’applicazione della procedura comunitaria sopra richiamata erano di esclusiva competenza dello Stato;

ha invitato formalmente la Cementir SpA a sospendere, in via cautelativa, i lavori di costruzione dell’acquedotto “Rio Acque Striate” per il tempo strettamente necessario affinché la Direzione Ambiente della Commissione Europea completi le proprie verifiche in ordine alle obiezioni sollevate con la comunicazione in data 24 aprile 2002, n. D(2002) 521991 sopra richiamata, in modo che sia definitivamente chiarita la regolarità formale della concessione mineraria di cui al d.p.c.m. 4 agosto 1999, presupposto fondamentale per la realizzazione dello stesso acquedotto;

vista la nota n. Gab/2002/8831/B05 in data 30 agosto 2002 con la quale il Ministero dell’Ambiente comunica che:

* la mancata ottemperanza all’espletamento degli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale per il progetto di coltivazione mineraria “Monte Bruzeta” attribuisce al d.p.c.m. n.18886 del 4 agosto 1999 una condizione di irregolarità formale;

* tale condizione configura ipotesi di violazione di quanto previsto a tale riguardo dal diritto comunitario, suscettibile di determinare l’apertura di un procedimento d’infrazione da parte dell’Unione Europea;

* è possibile ricondurre a legittimità il d.p.c.m. 4 agosto 1999 mediante l’espletamento del procedimento, seppure tardivo, di valutazione dell’impatto ambientale;

dato atto che, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota in data 5 settembre 2002 prot. DICA/8414/III11.13.11, ha convocato per il giorno 11 settembre 2002 tutti i soggetti interessati per l’esame congiunto delle problematiche concernenti la coltivazione della miniera “Monte Bruzeta” e la realizzazione dell’acquedotto “Rio Acque Striate”, di cui al d.p.c.m. n.18886 del 4 agosto 1999, precisando, nel contempo, che “allo stato restano valide le decisioni assunte con i provvedimenti posti in essere da questa Presidenza del Consiglio”;

dato atto che in pari data la Prefettura di Alessandria ha tenuto un incontro per esaminare le problematiche di ordine e di sicurezza pubblica connesse alla realizzazione dell’acquedotto rio Acque Striate, al quale hanno partecipato anche l’Ente Parco, le Amministrazioni locali interessate, gli Organi Statali preposti, la Società Concessionaria e il Direttore dei lavori;

preso atto che a seguito di quest’ultimo incontro tutti i soggetti partecipanti, a fronte dell’impegno della Società Concessionaria a non riprendere i lavori il 9 settembre p.v., hanno unanimemente richiesto alla Regione di provvedere a concedere una proroga del termine del 30 settembre, stabilito nella deliberazione della Giunta Regionale n. 11-2837 del 24 aprile 2001, per il compimento dei lavori nell’alveo del rio Acque Striate;

preso atto che, fatto salvo quanto previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n.1-6363 del 20 giugno 2002, la suddetta proroga è comunque subordinata alle decisioni che la Presidenza del Consiglio dei Ministri assumerà in merito all’ espletamento tardivo delle procedure di valutazione di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione mineraria “Monte Bruzeta” e si configura misura di compensazione del periodo di interruzione dei lavori;

ritenuto di dover inoltre ribadire la connessione vincolante e la priorità temporale dell’acquedotto nei confronti della coltivazione mineraria in argomento, prevista dal d.p.c.m. n.18886 del 4 agosto 1999;

visto lo specifico approfondimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, nonché il parere del Settore Regionale Pianificazione delle Aree Protette, dai quali si evince che la concessione di una eventuale proroga fino al 10 ottobre 2002 non andrebbe a compromettere il normale sviluppo della popolazione ittica del bacino della valle Lemme;

ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta di proroga in esito all’accordo sottoscritto, da tutti i soggetti interessati, partecipanti all’incontro del 5 settembre u.s. presso la Prefettura di Alessandria;

per le motivazioni esplicitate in premessa;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

* Fatti salvi i provvedimenti discendenti dall’iter in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito della richiesta di chiarimenti della Commissione Europea Ambiente, già richiamato nella precedente deliberazione n.1-6363 del 20 giugno 2002, il termine temporale del 30 settembre 2002 per l’esecuzione dei lavori nell’alveo del rio Acque Striate è prorogato al 10 ottobre 2002;

* all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, d’intesa con l’Ufficio Provinciale sulla vigilanza della pesca, è demandato il compito di monitorare i parametri ambientali e biologici per garantire la naturale evoluzione della fauna ittica e prendere gli eventuali provvedimenti nel caso vengano riscontrate situazioni di criticità.

* di notificare copia del presente provvedimento alla Cementir SpA, dandone comunicazione alla Prefettura di Alessandria, alla Provincia di Alessandria, alla Comunità Montana Val Lemme Alto Ovadese, all’Ente Parco Capanne di Marcarolo, ai Comuni interessati, all’Agenzia regionale per la protezione Ambientale e al Direttore dei lavori dell’acquedotto del Rio Acque Striate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)



La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 205 del presente Bollettino (Ndr)