Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Comune di Tronzano Vercellese (Vercelli)
Statuto comunale
INDICE
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 Principi fondamentali
Art. 2 Finalità
Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione
Art. 4 Le funzioni
Art. 5 Albo pretorio
Art. 6 Stemma e gonfalone
TITOLO I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I
ORGANI ELETTIVI
Art. 7 Organi
Art. 8 Consiglio
Art. 9 Competenze ed attribuzioni
Art. 10 Adunanze e convocazione
Art. 11 Linee programmatiche del mandato
Art. 12 Commissioni
Art. 13 Attribuzioni delle commissioni
Art. 14 Consiglieri
Art. 15 Diritti dei Consiglieri
Art. 16 Gruppi consiliari
Art. 17 Giunta
Art. 18 Nomina
Art. 19 Composizione della giunta
Art. 20 Funzionamento della giunta
Art. 21 Competenze
Art. 22 Mozione di sfiducia
Art. 23 Deliberazioni durgenza della giunta
Art. 24 Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 25 Sindaco
Art. 26 Attribuzioni di amministrazione
Art. 27 Attribuzioni di vigilanza
Art. 28 Attribuzioni di organizzazione
Art. 29 Vice sindaco
Art. 30 Dimissioni e impedimento permanente del sindaco
CAPO II
ORGANI BUROCRATICI E UFFICI
Art. 31 Principi strutturali ed organizzativi
Art. 32 Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 33 Regolamento per lordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 34 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 35 Collaborazioni esterne
Art. 36 Uffici di indirizzo e di controllo
Art. 37 Controllo interno
Art. 38 Segretario comunale
Art. 39 Funzioni del segretario comunale
CAPO III
GESTIONE ECOMONICO-FINANZIARIA
Art. 40 Ordinamento
Art. 41 Attività finanziaria del comune
Art. 42 Amministrazione dei beni comunali
Art. 43 Bilancio comunale
Art. 44 Rendiconto della gestione
Art. 45 Attività contrattuale
Art. 46 Revisore del conto
Art. 47 Tesoreria
CAPO IV
OBIETTIVI DELLATTIVITA AMMINISTRATIVA E SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 48 Obiettivi dellattività amministrativa
Art. 49 Servizi pubblici comunali
Art. 50 Forme di gestione dei servizi pubblici
Art. 51 Aziende speciali
Art. 52 Struttura della aziende speciali
Art. 53 Istituzioni
Art. 54 Società di capitali
TITOLO II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE E ASSOCIAZIONISMO
Art. 55 Partecipazione popolare
Art. 56 Consiglio comunale dei ragazzi
Art. 57 Associazionismo
Art. 58 Diritti delle Associazioni
Art. 59 Contributi alle associazioni
Art. 60 Volontariato
Art. 61 Consultazioni
Art. 62 Petizioni
Art. 63 Proposte
CAPO II
REFERENDUM E DIRITTO DACCESSO
Art. 64 Referendum
Art. 65 Accesso agli atti
Art. 66 Diritto di informazione
Art. 67 Istanze
CAPO III
FORME DI COLLABORAZIONE
Art. 68 Convenzioni
Art. 69 Consorzi
CAPO IV
CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI E STATUTO
Art. 70 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni
provinciali
Art. 71 Statuto
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Principi fondamentali
1. Il comune di Tronzano Vercellese è istituzionalmente ente pubblico non economico a base territoriale cui è riconosciuta autonomia statutaria e finanziaria nellambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
2. Lautogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
Art. 2
Finalità
1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali allamministrazione.
3. La sfera di governo del comune è costituita dallambito territoriale degli interessi.
4. Il comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto e dai principi generali stabiliti dallordinamento giuridico, coordinando lattività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità. Il comune ispira, tra laltro, la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) promozione della funzione sociale delliniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
b) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con lattività delle organizzazioni di volontariato;
c) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, anche per apporti esogeni integrati, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
d) sostegno e coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate espletate dai servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.
e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino pari opportunità, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.
f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana.
5. Il comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e garantisce la presenza di entrambi i sessi, nei limiti di legge, nelle commissioni consultive interne, nelle commissioni di concorso, ai corsi di aggiornamento professionale, assicurando a tutti i dipendenti pari dignità di lavoro, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro lequilibrio fra responsabilità familiari e professionali della donna.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 4
Funzioni
1. Il comune, istituzione autonoma entro lunità della Repubblica, è lente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario per la loro importanza le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, della difesa, dellassetto e dellutilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
3. Le funzioni proprie, delle quali il comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
4. Il comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso conferite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
5. Il comune esercita le funzioni conferite, delegate o subdelegate dalla regione con losservanza del principio di sussidiarietà, per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, secondo le modalità previste dal presente ordinamento nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.
Art. 5
Albo pretorio
l. Esiste nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegrità e la facilità di lettura.
3. Il segretario comunale cura laffissione degli atti di cui al comma l avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione dello stesso, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Art. 6
Stemma e gonfalone
l. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Tronzano Vercellese e con lo stemma concesso con decreto del Capo del Governo - Primo Ministro Segretario di Stato in data 4 ottobre 1934 - XII.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il citato decreto, accompagnato dalla bandiera nazionale che dovrà avere il posto donore, a destra o in alto, nei casi previsti dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.
3. Luso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. La giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del comune e del gonfalone per fini non istituzionali ove sussista un pubblico interesse.
TITOLO I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I
ORGANI ELETTIVI
Art. 7
Organi
1. Sono organi di governo del comune: il consiglio, la giunta e il sindaco.
Art. 8
Consiglio
1. Il consiglio, rappresentando lintera comunità dalla quale è eletto, determina lindirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. I consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
4. Il consiglio dura in carica sino allelezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 9
Competenze ed attribuzioni
1. Il consiglio esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità e legalità ai fini di assicurare il buon andamento, limparzialità e la trasparenza che realizza attraverso la pubblicità di direttive, programmi e di ogni atto che disponga in generale sulla organizzazione, sulle funzioni e sugli obiettivi dellente ed attraverso il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
3. Nella predisposizione degli atti fondamentali adotta il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari allazione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà sociale.
6. Il consiglio ha competenze limitatamente agli atti fondamentali previsti dallart. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono inoltre di competenza del consiglio gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni del suddetto decreto legislativo, sia emanati con leggi successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.
7. Il consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione, indirizzando lattività per lattuazione del documento programmatico approvato con lelezione del sindaco e della giunta.
8. Il consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente al mandato dellorgano consiliare.
9. Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, gli orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale che interessano la comunità locale e nazionale.
10. Il consiglio ha potestà regolamentare che esercita, salva lipotesi di cui allart. 48, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adottando i regolamenti proposti dalla giunta. I regolamenti sono votati nel loro insieme ed entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui la deliberazione che li ha approvati è divenuta esecutiva.
Art. 10
Adunanze e convocazione
1. Lattività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie o straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le adunanze nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti lapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le adunanze ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. Nei casi durgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
4. La convocazione del consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Lavviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.
6. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata ladunanza.
7. Lelenco degli argomenti da trattare deve essere affisso allalbo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti allordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno delladunanza e nei due giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate durgenza o ad argomenti aggiunti allordine del giorno sono depositati almeno ventiquattro ore prime della riunione. Lorario di consultazione viene stabilito nellavviso di convocazione.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone il presidente dispone la trattazione dellargomento in seduta segreta.
10. La prima convocazione del consiglio subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene effettuata dal sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione.
Art. 11
Linee programmatiche del mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione, sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Con cadenza almeno annuale e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio provvede, in adunanza ordinaria, a verificare lattuazione di tali linee. E facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Art. 12
Commissioni
l. Il consiglio può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali composte esclusivamente da consiglieri comunali in aggiunta a quelle previste e disciplinate con legge.
2. Il regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza per delega.
3. Le commissioni invitano a partecipare ai propri lavori sindaco ed assessori e possono acquisire il parere di organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per lesame di specifici argomenti, nonché di cittadini esperti nei settori di competenza ordinaria delle istituite commissioni.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.
5. Ove alle riunioni siano invitati soggetti esterni alla naturale composizione, essi vi partecipano senza diritto di voto.
6. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni mediante deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
7. La deliberazione di istituzione delle commissioni consiliari è adottata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
Art. 13
Attribuzioni delle commissioni
1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo politico-amministrativo allo stesso attribuiti.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è lesame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio, che, contestualmente alle nomine delle stesse, provvede ad eleggerne il presidente.
3. Il regolamento determina altresì funzioni e poteri delle commissioni, assicurando nelle forme più idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti.
Art. 14
Consiglieri
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Ogni consigliere, con le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
a) esercitare liniziativa per tutti gli atti posti a deliberazione del consiglio;
b) presentare allesame del consiglio interrogazioni e mozioni nel rispetto delle procedure disciplinate dal regolamento;
c) ottenere dagli uffici del comune ed eventuali aziende da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili allespletamento del proprio mandato;
d) ottenere altresì, dal segretario comunale e dai responsabili dei servizi, copia di atti che risultano necessari per lespletamento del proprio mandato, in esenzione di spesa.
3. Il consigliere ha lobbligo di osservare il segreto dufficio sulle notizie di atti ricevuti nella fattispecie individuata nellart. 15 dello statuto degli impiegati civili dello stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 così come modificato dallart. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura lassistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi allespletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con lente.
5. I gettoni o indennità spettanti ai consiglieri per lesercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
6. I consiglieri hanno diritto di ottenere, da parte del sindaco, unadeguata e preventiva informazione sulle questioni più rilevanti sottoposte allorgano consiliare, anche attraverso lattività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 16 del presente statuto.
7. I consiglieri che non intervengono alle adunanze ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 15
Diritti dei consiglieri
l. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri previste dalla legge sono disciplinate dal regolamento.
2. Lesame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato allacquisizione dei pareri previsti dalla legge.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
Art. 16
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato la maggior cifra individuale di voti risultanti dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista per la lista di maggioranza, e nei candidati alla carica di sindaco non risultati eletti per le liste di minoranza.
2. I consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno quattro membri.
3. E istituita la conferenza dei capigruppo, quale organismo consultivo del sindaco nellesercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire quanto risulti utile per il proficuo andamento dellattività consiliare. La conferenza dei capigruppo è finalizzata anche a rispondere alle finalità generali indicate dallart. 14, comma 6, del presente statuto, nonché dallart. 39, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento per il funzionamento del consiglio.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso lufficio protocollo del comune.
5. I gruppi consiliari possono riunirsi in un locale comunale messo a disposizione per tale scopo dal sindaco.
Art. 17
Giunta
1. La giunta è organo di impulso e gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune.
2. La giunta esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.
3. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dellefficienza.
4. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio e che non rientrino delle competenze del sindaco, del segretario comunale o dei responsabili dei servizi.
5. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Art. 18
Nomina
1. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari e/o revocati.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché listituto della decadenza sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di ascendenza, discendenza, parentela e affinità fino al terzo grado, nonché i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio.
Art. 19
Composizione della giunta
1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di 6 assessori di cui uno è investito della carica di vice sindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; può tuttavia essere nominato un assessore esterno al consiglio, purché dotato dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Art. 20
Funzionamento della giunta
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che coordina lattività degli assessori e stabilisce lordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli assessori;
2. Le modalità di convocazione e funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla giunta stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
Art. 21
Competenze
1. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositive di impulso nei confronti dello stesso.
2. La giunta, in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge ad altri organi;
c) elabora le linee di indirizzo;
d) assume attività di iniziativa , di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento ;
e) determina le aliquote dei tributi con esclusione dellordinamento degli stessi; determina le tariffe per la fruizione di beni e servizi con esclusione della disciplina generale delle stesse;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
g) approva i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
h) dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni mobiliari;
i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce lufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) determina, sentito il revisore del conto, i misuratori e i modelli di rilevazione di controllo interno di gestione;
o) sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio può approvare una ulteriore graduazione delle risorse dellentrata e degli interventi in capitoli;
p) promuove le azioni giudiziarie ed autorizza la resistenza in giudizio;
q) è lorgano competente a ricevere e a rispondere allinterpello del contribuente per gli effetti della legge 27 luglio 2000, n. 212;
r) promuove davanti allautorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
Art. 22
Mozione di sfiducia
1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
5. La mozione va presentata al segretario comunale perché ne disponga limmediata acquisizione al protocollo generale dellente, oltre alla contestuale formale comunicazione al sindaco ed agli assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 3.
Art. 23
Deliberazioni durgenza della giunta
1. Le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio possono essere adottate in via durgenza dalla giunta.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta contestualmente i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
Art. 24
Deliberazioni degli organi collegiali
l. Gli organi collegiali deliberano validamente con lintervento della metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questa svolta.
3. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tale caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
Art. 25
Sindaco
1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio nellambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 26
Attribuzioni di amministrazione
1. Il sindaco ha la rappresentanza generale e legale anche giudiziale dellente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è lorgano responsabile dellamministrazione del comune. Il sindaco inoltre esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al comune; in particolare il sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del comune nonché lattività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dellart. 64 del presente statuto;
d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nei casi di emergenza di cui allart. 50, commi 5 e 6 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
f) emana le ordinanze di cui allart. 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
g) nomina il segretario comunale;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali in base ad esigenze effettive e verificabili;
i) firma gli atti in rappresentanza del comune qualora tale potere non rientri nella competenza della sfera gestionale;
2. Gli atti del sindaco, non diversamente individuati dalla legge o dallo statuto, assumono le forme di decreti.
Art. 27
Attribuzioni di vigilanza
1. Il sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti allente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente od avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del comune.
3. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 28
Attribuzioni di organizzazione
1. Il sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del consiglio, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.
Art. 29
Vice sindaco
1. Il vice sindaco è nominato dal sindaco tra i consiglieri ed è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del sindaco in caso di assenza od impedimento di questultimo.
Art. 30
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. Limpedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
3. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal vice sindaco.
4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dellimpedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
CAPO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
Art. 31
Principi strutturali ed organizzativi
1. Il comune di Tronzano Vercellese ispira la propria organizzazione ai seguenti criteri:
a) assunzione del metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per progetti;
b) ampia flessibilità delle strutture volta al principio del superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi da parte degli organi preposti alla gestione;
c) garanzia dellimparzialità e della trasparenza dellazione amministrativa, anche attraverso listituzione di apposite strutture per linformazione ai cittadini e attribuzione ad un unico uffico, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.
Art. 32
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio, al sindaco ed alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi. La funzione politica consiste nella autonoma potestà di stabilire obiettivi e finalità dellazione amministrativa e di verificarne il conseguimento. La funzione di gestione consiste nellattuare coerentemente con i fini istituzionali gli obiettivi assegnati secondo principi di funzionalità, economicità e flessibilità della struttura.
Art. 33
Regolamento per lordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il regolamento per lordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.
2. Lorganizzazione del comune si articola in uffici anche appartenenti a servizi diversi funzionalmente collegati al fine del perseguimento degli obiettivi.
3. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso lammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale, la responsabilità e la valorizzazione dei dipendenti.
Art. 34
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta.
3. Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattività dellente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal sindaco e dalla giunta.
4. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per la durata comunque non superiore al mandato elettivo del sindaco in carica secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dellassessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento nel termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi di piano esecutivo di gestione nei limiti fissati o per responsabilità particolarmente grave e reiterata o negli altri casi fissati dalle norme
Art. 35
Collaborazioni esterne
l. Per il perseguimento di obiettivi determinati possono essere previste con convenzioni a termine, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni allamministrazione devono stabilire:
a) la durata, che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma;
b) i criteri per la determinazione del relativo compenso;
c) la natura privatistica del rapporto.
Art. 36
Uffici di indirizzo e di controllo
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè lente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 37
Controllo interno
1. Il comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dallart. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Tramite regolamento si provvede alla disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché alla disciplina delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.
Art. 38
Segretario comunale
1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il consiglio può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dellufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
Art. 39
Funzioni del segretario comunale
1. Il segretario comunale esercita le funzioni di cui allart. 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare e in via non esaustiva:
a) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del comune, lufficio responsabile dellistruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale assegnando gli adempimenti allunità responsabile ed assicurando lapplicazione da parte degli uffici e dei servizi delle norme sul procedimento amministrativo in esecuzione delle norme e criteri generali previsti nel regolamento;
b) predispone piani operativi, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina lattività salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale;
d) dirige lufficio per i procedimenti disciplinari e lesercizio degli atti gestionali relativi;
e) esprime parere sulla nuova dotazione organica dellente;
f) presiede il nucleo di valutazione e il gruppo di gestione;
g) sono attribuiti al segretario comunale gli atti gestionali relativi alle procedure selettive e alle valutazioni di idoneità a seguito di avviamento degli iscritti alle liste di collocamento ai fini dellassunzione nellente, comprese la presidenza delle commissioni di selezione e di idoneità e lapprovazione dei relativi verbali;
h) sono attribuiti al segretario comunale gli atti gestionali relativi alle decisioni sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei responsabili delle aree e dei servizi;
i) sono attribuiti al segretario comunale gli atti gestionali relativi alle procedure di appalto mediante asta pubblica e licitazione privata;
l) stipula, se non rogante, i contratti nel caso di assenza o impedimento del responsabile;
m) certifica la pubblicazione allalbo pretorio comunale sulla base di conforme attestazione del messo comunale;
n) provvede alla gestione del personale.
CAPO III
GESTIONE ECOMOMICO-FINANZIARIA
Art. 40
Ordinamento
1. Lordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 41
Attività finanziaria del comune
1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilità per legge o regolamento.
2. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, lorgano competente a rispondere allistituto dellinterpello per gli effetti dellart. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è individuato nella giunta.
3. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 42
Amministrazione dei beni comunali
1. La giunta sovrintende allattività di conservazione e gestione dei patrimonio comunale assicurando a mezzo di apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica.
2. I beni patrimoniali dei comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito salvo eventuali deroghe giustificate da motivi di interesse pubblico.
3. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio per gli immobili e dalla giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze di pubblico interesse dellente.
Art. 43
Bilancio comunale
1. Lordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio entro il termine stabilito dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità pubblicità, dellintegrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
Art. 44
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dellanno successivo.
3. La giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.
Art. 45
Attività contrattuale
1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2. Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nellordinamento giuridico, in quanto applicabile.
3. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del comune, il responsabile del servizio competente per materia.
Art. 46
Revisore del conto
1. Il consiglio elegge il revisore del conto secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza.
3. Il revisore collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Art. 47
Tesoreria
1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante allente;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da norme pattizie.
CAPO IV
OBIETTIVI DELLATTIVITA AMMINISTRATIVA E SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 48
Obiettivi dellattività amministrativa
1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi di governo del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
Art. 49
Servizi pubblici comunali
1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.
2. I servizi da gestirsi in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
Art. 50
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Ai fini delle modalità di gestione i servizi pubblici locali si distinguono in:
a) servizi pubblici locali a rilevanza industriale;
b) servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale;
2.La disciplina delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale è stabilita dalla legge.
3. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere gestiti tramite affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali anche consortili, società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile, in economia attese le modeste dimensioni e le caratteristiche dei servizi dellente.
4. I servizi culturali e del tempo libero possono essere affidati direttamente anche ad associazioni e a fondazioni appositamente costituite dal comune medesimo o partecipate.
5. Per motivi tecnici, economici o di utilità sociale i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere affidati a terzi in base a procedure di evidenza pubblica secondo le normative di settore.
6. Appositi contratti di servizio regolano i rapporti tra il comune ed i soggetti erogatori dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale.
Art. 51
Aziende speciali
1. Il consiglio può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale solo se collegati funzionalmente alle esigenze della collettività locale, previa stipulazione di convenzioni tese a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 52
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dellamministrazione approvate dal consiglio.
Art. 53
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dellamministrazione.
4. Il consiglio determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellistituzione.
Art. 54
Società di capitali
1. Il comune può costituire appositamente società di capitali con partecipazione maggioritaria degli enti locali anche associati cui affidare anche direttamente lattività di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di servizi pubblici locali a rilevanza industriale qualora detta attività di gestione sia stata separata dallattività di erogazione dei servizi.
2. Per la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale il comune può costituire o partecipare a società di capitali.
3. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote od azioni devono essere approvati dal consiglio e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza dellente.
7. Il consiglio provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
TITOLO II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ASSOCIAZIONISMO
Art. 55
Partecipazione popolare
1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, allamministrazione dellente al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
Art. 56
Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il comune promuove lelezione del consiglio comunale dei ragazzi;
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: tempo libero, pubblica istruzione, cultura e spettacolo, ambiente;
Le modalità, lelezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con regolamento apposito.
Art. 57
Associazionismo
1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che lassociazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.
Art. 58
Diritti delle associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dellente nel settore in cui essa opera.
Art. 59
Contributi alle associazioni
1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dallente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Art. 60
Volontariato
1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
Art. 61
Consultazioni
1. Lamministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito allattività amministrativa di esclusiva competenza locale.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento di partecipazione popolare.
Art. 62
Petizioni
1. I residenti nel territorio comunale possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allamministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale la esamina collegialmente con la giunta.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 250 persone lorgano competente deve pronunciarsi in merito.
5. Se la petizione è sottoscritta da almeno 700, persone ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio, da convocarsi entro 30 giorni.
Art. 63
Proposte
1. Un numero di elettori del comune non inferiore a 500 può avanzare al sindaco proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi.
2. Lamministrazione comunale può sentire i proponenti entro dieci giorni dalla ricezione della proposta.
3. Tra lamministrazione comunale ed il proponente si può giungere alla stipula di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa liniziativa popolare.
CAPO II
REFERENDUM E ACCESSO AGLI ATTI
Art. 64
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto;
b) regolamento del consiglio;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi
d) ordine e sicurezza pubblici;
e) bilancio di previsione e relative variazioni e bilancio consuntivo.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Il consiglio approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
Art. 65
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellamministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione;
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolare formalità, con richiesta motivata dellinteressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
Art. 66
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. Lente può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione allAlbo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. Linformazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire linformazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati;
Art. 67
Istanze
1. Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici problemi od aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allinterrogazione deve essere motivata e fornita entro sessanta giorni.
CAPO III
FORME COLLABORATIVE
Art. 68
Convenzioni
1. Il consiglio delibera apposite convenzioni da stipularsi con enti locali al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 69
Consorzi
1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali.
4. Il sindaco od un suo delegato fa parte dallassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
CAPO IV
CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI E STATUTO
Art. 70
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
1. Il comune esercita liniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui allart. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. Liniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 71
Statuto
1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi dei comune.
2. E ammessa liniziativa da parte della giunta o di almeno la metà dei consiglieri assegnati per proporre modificazioni allo statuto. In tal caso la proposta, corredata dei pareri previsti dallart. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati allente. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta si applicano le disposizioni di cui allart. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente mediante progetto redatto per articoli.
4. Non può essere avanzata nessuna iniziativa per labrogazione totale dello statuto se non sia trascorso almeno un anno dallentrata in vigore dello statuto o dellultima modifica.