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Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Tronzano Vercellese (Vercelli)

Statuto comunale

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 Le funzioni

Art. 5 Albo pretorio

Art. 6 Stemma e gonfalone

TITOLO I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI ELETTIVI

Art. 7 Organi

Art. 8 Consiglio

Art. 9 Competenze ed attribuzioni

Art. 10 Adunanze e convocazione

Art. 11 Linee programmatiche del mandato

Art. 12 Commissioni

Art. 13 Attribuzioni delle commissioni

Art. 14 Consiglieri

Art. 15 Diritti dei Consiglieri

Art. 16 Gruppi consiliari

Art. 17 Giunta

Art. 18 Nomina

Art. 19 Composizione della giunta

Art. 20 Funzionamento della giunta

Art. 21 Competenze

Art. 22 Mozione di sfiducia

Art. 23 Deliberazioni d’urgenza della giunta

Art. 24 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 25 Sindaco

Art. 26 Attribuzioni di amministrazione

Art. 27 Attribuzioni di vigilanza

Art. 28 Attribuzioni di organizzazione

Art. 29 Vice sindaco

Art. 30 Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

CAPO II

ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

Art. 31 Principi strutturali ed organizzativi

Art. 32 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 33 Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 34 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 35 Collaborazioni esterne

Art. 36 Uffici di indirizzo e di controllo

Art. 37 Controllo interno

Art. 38 Segretario comunale

Art. 39 Funzioni del segretario comunale

CAPO III

GESTIONE ECOMONICO-FINANZIARIA

Art. 40 Ordinamento

Art. 41 Attività finanziaria del comune

Art. 42 Amministrazione dei beni comunali

Art. 43 Bilancio comunale

Art. 44 Rendiconto della gestione

Art. 45 Attività contrattuale

Art. 46 Revisore del conto

Art. 47 Tesoreria

CAPO IV

OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 48 Obiettivi dell’attività amministrativa

Art. 49 Servizi pubblici comunali

Art. 50 Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 51 Aziende speciali

Art. 52 Struttura della aziende speciali

Art. 53 Istituzioni

Art. 54 Società di capitali

TITOLO II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE E ASSOCIAZIONISMO

Art. 55 Partecipazione popolare

Art. 56 Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 57 Associazionismo

Art. 58 Diritti delle Associazioni

Art. 59 Contributi alle associazioni

Art. 60 Volontariato

Art. 61 Consultazioni

Art. 62 Petizioni

Art. 63 Proposte

CAPO II

REFERENDUM E DIRITTO D’ACCESSO

Art. 64 Referendum

Art. 65 Accesso agli atti

Art. 66 Diritto di informazione

Art. 67 Istanze

CAPO III

FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 68 Convenzioni

Art. 69 Consorzi

CAPO IV

CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI E STATUTO

Art. 70 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni

provinciali

Art. 71 Statuto

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il comune di Tronzano Vercellese è istituzionalmente ente pubblico non economico a base territoriale cui è riconosciuta autonomia statutaria e finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione.

3. La sfera di governo del comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

4. Il comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto e dai principi generali stabiliti dall’ordinamento giuridico, coordinando l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità. Il comune ispira, tra l’altro, la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

b) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

c) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, anche per apporti esogeni integrati, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

d) sostegno e coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate espletate dai servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino pari opportunità, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana.

5. Il comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e garantisce la presenza di entrambi i sessi, nei limiti di legge, nelle commissioni consultive interne, nelle commissioni di concorso, ai corsi di aggiornamento professionale, assicurando a tutti i dipendenti pari dignità di lavoro, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro l’equilibrio fra responsabilità familiari e professionali della donna.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Funzioni

1. Il comune, istituzione autonoma entro l’unità della Repubblica, è l’ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario per la loro importanza le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, della difesa, dell’assetto e dell’utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

3. Le funzioni proprie, delle quali il comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso conferite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

5. Il comune esercita le funzioni conferite, delegate o subdelegate dalla regione con l’osservanza del principio di sussidiarietà, per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, secondo le modalità previste dal presente ordinamento nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 5
Albo pretorio

l. Esiste nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

3. Il segretario comunale cura l’affissione degli atti di cui al comma l avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione dello stesso, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

l. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Tronzano Vercellese e con lo stemma concesso con decreto del Capo del Governo - Primo Ministro Segretario di Stato in data 4 ottobre 1934 - XII.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il citato decreto, accompagnato dalla bandiera nazionale che dovrà avere il posto d’onore, a destra o in alto, nei casi previsti dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune e del gonfalone per fini non istituzionali ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 7
Organi

1. Sono organi di governo del comune: il consiglio, la giunta e il sindaco.

Art. 8
Consiglio

1. Il consiglio, rappresentando l’intera comunità dalla quale è eletto, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

4. Il consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9
Competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità e legalità ai fini di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza che realizza attraverso la pubblicità di direttive, programmi e di ogni atto che disponga in generale sulla organizzazione, sulle funzioni e sugli obiettivi dell’ente ed attraverso il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

3. Nella predisposizione degli atti fondamentali adotta il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà sociale.

6. Il consiglio ha competenze limitatamente agli atti fondamentali previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono inoltre di competenza del consiglio gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni del suddetto decreto legislativo, sia emanati con leggi successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

7. Il consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione, indirizzando l’attività per l’attuazione del documento programmatico approvato con l’elezione del sindaco e della giunta.

8. Il consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente al mandato dell’organo consiliare.

9. Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, gli orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale che interessano la comunità locale e nazionale.

10. Il consiglio ha potestà regolamentare che esercita, salva l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adottando i regolamenti proposti dalla giunta. I regolamenti sono votati nel loro insieme ed entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui la deliberazione che li ha approvati è divenuta esecutiva.

Art. 10
Adunanze e convocazione

1. L’attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie o straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le adunanze nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le adunanze ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. Nei casi d’urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata l’adunanza.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno dell’adunanza e nei due giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza o ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno sono depositati almeno ventiquattro ore prime della riunione. L’orario di consultazione viene stabilito nell’avviso di convocazione.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone il presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta segreta.

10. La prima convocazione del consiglio subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene effettuata dal sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione.

Art. 11
Linee programmatiche del mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione, sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Con cadenza almeno annuale e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio provvede, in adunanza ordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee. E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 12
Commissioni

l. Il consiglio può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali composte esclusivamente da consiglieri comunali in aggiunta a quelle previste e disciplinate con legge.

2. Il regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza per delega.

3. Le commissioni invitano a partecipare ai propri lavori sindaco ed assessori e possono acquisire il parere di organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti, nonché di cittadini esperti nei settori di competenza ordinaria delle istituite commissioni.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

5. Ove alle riunioni siano invitati soggetti esterni alla naturale composizione, essi vi partecipano senza diritto di voto.

6. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni mediante deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

7. La deliberazione di istituzione delle commissioni consiliari è adottata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Art. 13
Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo politico-amministrativo allo stesso attribuiti.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio, che, contestualmente alle nomine delle stesse, provvede ad eleggerne il presidente.

3. Il regolamento determina altresì funzioni e poteri delle commissioni, assicurando nelle forme più idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 14
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Ogni consigliere, con le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l’iniziativa per tutti gli atti posti a deliberazione del consiglio;

b) presentare all’esame del consiglio interrogazioni e mozioni nel rispetto delle procedure disciplinate dal regolamento;

c) ottenere dagli uffici del comune ed eventuali aziende da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato;

d) ottenere altresì, dal segretario comunale e dai responsabili dei servizi, copia di atti che risultano necessari per l’espletamento del proprio mandato, in esenzione di spesa.

3. Il consigliere ha l’obbligo di osservare il segreto d’ufficio sulle notizie di atti ricevuti nella fattispecie individuata nell’art. 15 dello statuto degli impiegati civili dello stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 così come modificato dall’art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l’ente.

5. I gettoni o indennità spettanti ai consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

6. I consiglieri hanno diritto di ottenere, da parte del sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni più rilevanti sottoposte all’organo consiliare, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 16 del presente statuto.

7. I consiglieri che non intervengono alle adunanze ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 15
Diritti dei consiglieri

l. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri previste dalla legge sono disciplinate dal regolamento.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 16
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato la maggior cifra individuale di voti risultanti dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista per la lista di maggioranza, e nei candidati alla carica di sindaco non risultati eletti per le liste di minoranza.

2. I consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno quattro membri.

3. E’ istituita la conferenza dei capigruppo, quale organismo consultivo del sindaco nell’esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire quanto risulti utile per il proficuo andamento dell’attività consiliare. La conferenza dei capigruppo è finalizzata anche a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 14, comma 6, del presente statuto, nonché dall’art. 39, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento per il funzionamento del consiglio.

4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’ufficio protocollo del comune.

5. I gruppi consiliari possono riunirsi in un locale comunale messo a disposizione per tale scopo dal sindaco.

Art. 17
Giunta

1. La giunta è organo di impulso e gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune.

2. La giunta esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

3. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza.

4. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio e che non rientrino delle competenze del sindaco, del segretario comunale o dei responsabili dei servizi.

5. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 18
Nomina

1. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari e/o revocati.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché l’istituto della decadenza sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di ascendenza, discendenza, parentela e affinità fino al terzo grado, nonché i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio.

Art. 19
Composizione della giunta

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di 6 assessori di cui uno è investito della carica di vice sindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; può tuttavia essere nominato un assessore esterno al consiglio, purché dotato dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 20
Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che coordina l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli assessori;

2. Le modalità di convocazione e funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla giunta stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art. 21
Competenze

1. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositive di impulso nei confronti dello stesso.

2. La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge ad altri organi;

c) elabora le linee di indirizzo;

d) assume attività di iniziativa , di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento ;

e) determina le aliquote dei tributi con esclusione dell’ordinamento degli stessi; determina le tariffe per la fruizione di beni e servizi con esclusione della disciplina generale delle stesse;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;

g) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

h) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni mobiliari;

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) determina, sentito il revisore del conto, i misuratori e i modelli di rilevazione di controllo interno di gestione;

o) sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio può approvare una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata e degli interventi in capitoli;

p) promuove le azioni giudiziarie ed autorizza la resistenza in giudizio;

q) è l’organo competente a ricevere e a rispondere all’interpello del contribuente per gli effetti della legge 27 luglio 2000, n. 212;

r) promuove davanti all’autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

Art. 22
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

5. La mozione va presentata al segretario comunale perché ne disponga l’immediata acquisizione al protocollo generale dell’ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al sindaco ed agli assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 3.

Art. 23
Deliberazioni d’urgenza della giunta

1. Le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio possono essere adottate in via d’urgenza dalla giunta.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta contestualmente i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 24
Deliberazioni degli organi collegiali

l. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

3. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tale caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 25
Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio nell’ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 26
Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale e legale anche giudiziale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune. Il sindaco inoltre esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al comune; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 64 del presente statuto;

d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nei casi di emergenza di cui all’art. 50, commi 5 e 6 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

f) emana le ordinanze di cui all’art. 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

g) nomina il segretario comunale;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali in base ad esigenze effettive e verificabili;

i) firma gli atti in rappresentanza del comune qualora tale potere non rientri nella competenza della sfera gestionale;

2. Gli atti del sindaco, non diversamente individuati dalla legge o dallo statuto, assumono le forme di decreti.

Art. 27
Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente od avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 28
Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 29
Vice sindaco

1. Il vice sindaco è nominato dal sindaco tra i consiglieri ed è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo.

Art. 30
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vice sindaco.

4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

CAPO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 31
Principi strutturali ed organizzativi

1. Il comune di Tronzano Vercellese ispira la propria organizzazione ai seguenti criteri:

a) assunzione del metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per progetti;

b) ampia flessibilità delle strutture volta al principio del superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi da parte degli organi preposti alla gestione;

c) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico uffico, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.

Art. 32
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio, al sindaco ed alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi. La funzione politica consiste nella autonoma potestà di stabilire obiettivi e finalità dell’azione amministrativa e di verificarne il conseguimento. La funzione di gestione consiste nell’attuare coerentemente con i fini istituzionali gli obiettivi assegnati secondo principi di funzionalità, economicità e flessibilità della struttura.

Art. 33
Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. L’organizzazione del comune si articola in uffici anche appartenenti a servizi diversi funzionalmente collegati al fine del perseguimento degli obiettivi.

3. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale, la responsabilità e la valorizzazione dei dipendenti.

Art. 34
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal sindaco e dalla giunta.

4. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per la durata comunque non superiore al mandato elettivo del sindaco in carica secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell’assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento nel termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi di piano esecutivo di gestione nei limiti fissati o per responsabilità particolarmente grave e reiterata o negli altri casi fissati dalle norme

Art. 35
Collaborazioni esterne

l. Per il perseguimento di obiettivi determinati possono essere previste con convenzioni a termine, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’amministrazione devono stabilire:

a) la durata, che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma;

b) i criteri per la determinazione del relativo compenso;

c) la natura privatistica del rapporto.

Art. 36
Uffici di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 37
Controllo interno

1. Il comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Tramite regolamento si provvede alla disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché alla disciplina delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

Art. 38
Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il consiglio può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

Art. 39
Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale esercita le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare e in via non esaustiva:

a) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del comune, l’ufficio responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale assegnando gli adempimenti all’unità responsabile ed assicurando l’applicazione da parte degli uffici e dei servizi delle norme sul procedimento amministrativo in esecuzione delle norme e criteri generali previsti nel regolamento;

b) predispone piani operativi, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;

c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale;

d) dirige l’ufficio per i procedimenti disciplinari e l’esercizio degli atti gestionali relativi;

e) esprime parere sulla nuova dotazione organica dell’ente;

f) presiede il nucleo di valutazione e il gruppo di gestione;

g) sono attribuiti al segretario comunale gli atti gestionali relativi alle procedure selettive e alle valutazioni di idoneità a seguito di avviamento degli iscritti alle liste di collocamento ai fini dell’assunzione nell’ente, comprese la presidenza delle commissioni di selezione e di idoneità e l’approvazione dei relativi verbali;

h) sono attribuiti al segretario comunale gli atti gestionali relativi alle decisioni sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei responsabili delle aree e dei servizi;

i) sono attribuiti al segretario comunale gli atti gestionali relativi alle procedure di appalto mediante asta pubblica e licitazione privata;

l) stipula, se non rogante, i contratti nel caso di assenza o impedimento del responsabile;

m) certifica la pubblicazione all’albo pretorio comunale sulla base di conforme attestazione del messo comunale;

n) provvede alla gestione del personale.

CAPO III
GESTIONE ECOMOMICO-FINANZIARIA

Art. 40
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 41
Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilità per legge o regolamento.

2. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello per gli effetti dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è individuato nella giunta.

3. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 42
Amministrazione dei beni comunali

1. La giunta sovrintende all’attività di conservazione e gestione dei patrimonio comunale assicurando a mezzo di apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica.

2. I beni patrimoniali dei comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito salvo eventuali deroghe giustificate da motivi di interesse pubblico.

3. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio per gli immobili e dalla giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze di pubblico interesse dell’ente.

Art. 43
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio entro il termine stabilito dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 44
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.

Art. 45
Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.

2. Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico, in quanto applicabile.

3. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del comune, il responsabile del servizio competente per materia.

Art. 46
Revisore del conto

1. Il consiglio elegge il revisore del conto secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza.

3. Il revisore collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 47
Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante all’ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da norme pattizie.

CAPO IV
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 48
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi di governo del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 49
Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.

2. I servizi da gestirsi in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

Art. 50
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Ai fini delle modalità di gestione i servizi pubblici locali si distinguono in:

a) servizi pubblici locali a rilevanza industriale;

b) servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale;

2.La disciplina delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale è stabilita dalla legge.

3. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere gestiti tramite affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali anche consortili, società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile, in economia attese le modeste dimensioni e le caratteristiche dei servizi dell’ente.

4. I servizi culturali e del tempo libero possono essere affidati direttamente anche ad associazioni e a fondazioni appositamente costituite dal comune medesimo o partecipate.

5. Per motivi tecnici, economici o di utilità sociale i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere affidati a terzi in base a procedure di evidenza pubblica secondo le normative di settore.

6. Appositi contratti di servizio regolano i rapporti tra il comune ed i soggetti erogatori dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale.

Art. 51
Aziende speciali

1. Il consiglio può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale solo se collegati funzionalmente alle esigenze della collettività locale, previa stipulazione di convenzioni tese a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 52
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio.

Art. 53
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione.

4. Il consiglio determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 54
Società di capitali

1. Il comune può costituire appositamente società di capitali con partecipazione maggioritaria degli enti locali anche associati cui affidare anche direttamente l’attività di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di servizi pubblici locali a rilevanza industriale qualora detta attività di gestione sia stata separata dall’attività di erogazione dei servizi.

2. Per la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale il comune può costituire o partecipare a società di capitali.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal consiglio e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il consiglio provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ASSOCIAZIONISMO

Art. 55
Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 56
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune promuove l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi;

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: tempo libero, pubblica istruzione, cultura e spettacolo, ambiente;

Le modalità, l’elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con regolamento apposito.

Art. 57
Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Art. 58
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

Art. 59
Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 60
Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

Art. 61
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa di esclusiva competenza locale.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento di partecipazione popolare.

Art. 62
Petizioni

1. I residenti nel territorio comunale possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale la esamina collegialmente con la giunta.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 250 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito.

5. Se la petizione è sottoscritta da almeno 700, persone ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio, da convocarsi entro 30 giorni.

Art. 63
Proposte

1. Un numero di elettori del comune non inferiore a 500 può avanzare al sindaco proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi.

2. L’amministrazione comunale può sentire i proponenti entro dieci giorni dalla ricezione della proposta.

3. Tra l’amministrazione comunale ed il proponente si può giungere alla stipula di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

CAPO II
REFERENDUM E ACCESSO AGLI ATTI

Art. 64
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto;

b) regolamento del consiglio;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi

d) ordine e sicurezza pubblici;

e) bilancio di previsione e relative variazioni e bilancio consuntivo.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Il consiglio approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 65
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione;

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolare formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

Art. 66
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’ente può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati;

Art. 67
Istanze

1. Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici problemi od aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro sessanta giorni.

CAPO III
FORME COLLABORATIVE

Art. 68
Convenzioni

1. Il consiglio delibera apposite convenzioni da stipularsi con enti locali al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 69
Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali.

4. Il sindaco od un suo delegato fa parte dall’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

CAPO IV
CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI E STATUTO

Art. 70
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 71
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi dei comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte della giunta o di almeno la metà dei consiglieri assegnati per proporre modificazioni allo statuto. In tal caso la proposta, corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati all’ente. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente mediante progetto redatto per articoli.

4. Non può essere avanzata nessuna iniziativa per l’abrogazione totale dello statuto se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello statuto o dell’ultima modifica.