Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Comune di Montescheno (Verbano Cusio Ossola)
Statuto comunale
INDICE
LO STATUTO COMUNALE
TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITA DEL COMUNE
Art. 1 Autonomia del Comune
Art. 2 Sede e territorio
Art. 3 Finalità - Forme di cooperazione
Art. 4 Statuto comunale
Art. 5 Regolamenti
Art. 6 Albo Pretorio
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I - Gli organi di governo
Art. 7 Organi
Capo II - Il Consiglio
Art. 8 Elezione, composizione e durata
Art. 9 I Consiglieri
Art. 10 Prerogative delle minoranze consiliari
Art. 11 Prima seduta del Consiglio
Art. 12 Sindaco quale presidente del Consiglio
Art. 13 Linee programmatiche dellazione di governo dellente
Art. 14 Competenze del Consiglio
Art. 15 Commissioni consiliari permanenti
Art. 16 Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
Art. 17 Adunanze del Consiglio
Art. 18 Funzionamento del Consiglio
Capo III - Il Sindaco
Art. 19 Il Sindaco
Art. 20 Competenze del Sindaco
Art. 21 Il Vice Sindaco
Art. 22 Deleghe ed incarichi
Art. 23 Cessazione dalla carica di Sindaco
Capo IV - La Giunta
Art. 24 Composizione della Giunta
Art. 25 Funzionamento della Giunta
Art. 26 Competenze della Giunta
Art. 27 Revoca degli Assessori
Capo V - Norme comuni
Art. 28 Mozione di sfiducia
Art. 29 Obblighi di astensione
TITOLO III - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 30 Libere forme associative
Art. 31 Forme di consultazione della popolazione
Art. 32 Referendum comunali
Art. 33 Petizioni - Proposte - Istanze
Art. 34 Diritto daccesso e dinformazione dei cittadini
TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I - Lorganizzazione amministrativa
Art. 35 Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 36 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
Art. 37 Incarichi ed indirizzi di gestione
Art. 38 Il Segretario comunale
Art. 39 Il Direttore Generale
Art. 40 Gestione amministrativa
Art. 41 Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili dei servizi
Art. 42 Le determinazioni ed i decreti
Capo II - I servizi pubblici locali
Art. 43 I servizi pubblici locali
Art. 44 LAzienda Speciale
Art. 45 LIstituzione
Art. 46 Gestione dei servizi in forma associata
Art. 47 Gestione in economia
TITOLO V - FORME DI COLLABORAZIONE
Art. 48 Convenzioni e consorzi
TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA
Art. 49 Autonomia finanziaria
Art. 50 Demanio e patrimonio
Art. 51 Revisione economico-finanziaria
TITOLO VII - DISPOSIZIONE FINALE
Art. 52 Disposizione finale
LO STATUTO COMUNALE
TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITA DEL COMUNE
Art. 1
Autonomia del Comune
Il Comune di Montescheno è lente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dellordinamento della Repubblica.
Il Comune ha autonomia statuaria, normativa, organizzativa e finanziaria (in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario).
E titolare di funzioni amministrative e poteri propri ed esercita le funzioni conferite con Legge dello Stato e della Regione.
Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso lattività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi dinteresse della comunità locale.
Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sullattività dellente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.
Art. 2
Sede e territorio.
Il capoluogo del Comune ha sede in frazione Sasso; la sede municipale è in fr.Cresti.
Gli organi del Comune si riuniscono di norma nella sede comunale. In casi particolari il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in luogo diverso dalla predetta sede.
Il territorio del Comune si estende per kmq. 22,5, lo stesso è confinante con i Comuni di Domdossola, Villadossola, Bognanco, seppiana, Viganella e Antrona Schieranco.
La circoscrizione del Comune è costituita dalla seguenti frazioni : Cresti, Sasso,Barboniga,Valleggia, Vallemiola e Zonca e dalle località: Selve, Catmater, Catpera, Ovesco e Progno.
La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare
Art. 3
Finalità - Forme di cooperazione
Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, salvo che, per assicurare lesercizio unitario, le stesse siano conferite agli altri Enti di cui allart. 118 comma 1 della Costituzione, sulla base dei principi ivi previsti.
Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche allAmministrazione.
La sfera di Governo del Comune è costituita dallambito territoriale degli interessi.
Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) Il sostegno alla realizzazione di un sistema efficiente di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con lattività delle organizzazioni di volontariato;
b) La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
c) La conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, religioso presente sul territorio;
d) Concorre con gli strumenti individuati nella legge e nel regolamento allassistenza di persone anziane e particolarmente bisognose e degli indigenti ed allinfanzia.
I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, per realizzare un efficente sistema della autonomie locali che promuova lo sviluppo economico, sociale e civile.
Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana di appartenenza.
Art. 4
Statuto comunale
Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
Le modifiche dello Statuto possono essere precedute da idonee forme di consultazione e sono approvate dal Consiglio anchesse con le procedure previste dalla legge.
Le modifiche diniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione allAlbo Pretorio, effettuata secondo la legge al termine del procedimento di approvazione.
Il medesimo procedimento si applica alle modifiche statutarie.
Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Lo statuto deve essere a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.
Art. 5
Regolamenti
Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dellorganizzazione e dello svolgimento delle funzioni di competenza.
Il Comune esercita la potestà regolamentare nellambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme dattuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente allesecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso allalbo pretorio.
I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.
Art. 6
Albo Pretorio
Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
Il Messo Comunale cura la tenuta dellAlbo e laffissione degli atti soggetti a pubblicazione.
La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegrità (quando materialmente non possibile devono essere garantite soluzioni alternative) ed una ragionevole facilità di lettura.
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I - Gli organi di governo
Art. 7
Organi
Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
Gli amministratori nellesercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
CAPO II - Il Consiglio
Art. 8
Elezione, composizione e durata
Il Consiglio Comunale è eletto con le modalità previste dalla legge ed è composto dal Sindaco e da n. 12 Consiglieri.
La durata in carica dei Consiglieri, il loro numero e posizione giuridica, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta nel rispetto dei principi del presente statuto, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dellOrgano.
Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco.
Il consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
I consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
Le sedute del consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere assunte immediatamente al protocollo dellente nellordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci.
Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto. Il consigliere che è impossibilitato ad intervenire alla seduta del consiglio comunale deve darne comunicazione scritta motivata al Sindaco entro 3 (tre) giorni dallo svolgimento della seduta. Il Sindaco, dopo la terza assenza consecutiva non giustificata da parte del consigliere, procede dufficio a notificare allo stesso contestazione delle assenze effettuate e non giustificate, richiedendo allo stesso di comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze. Qualora, decorsi 10 (dieci) giorni dalla notifica, il consigliere non presenti nota giustificativa delle assenze, il consiglio ne dichiara la decadenza negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità e procede, nella stessa riunione, alla surrogazione.
Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dellorgano, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte allesterno deledificio in cui si tiene ladunanza la bandiera della Repubblica italiana e quella dellUnione europea per il tempo in cui lOrgano esercita le proprie funzioni ed attività.
Art. 9
I Consiglieri
I Consiglieri Comunali rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
I Consiglieri hanno diritto diniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
I Consiglieri se in numero pari ad almeno 1/5 hanno diritto a richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio e linserimento allordine del giorno di tale seduta delle questioni richieste con tale istanza.
I Consiglieri hanno potere ispettivo sullattività della Giunta e degli uffici e servizi dellEnte, che esercitano mediante interrogazioni e mozioni.
Le interrogazioni e le mozioni sono discusse allinizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
Ad esse deve essere data risposta nel termine massimo di trenta giorni; il regolamento disciplina le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte, privilegiando forma che consentano linformazione dei cittadini e la tempestività dellesame delle istanze.
Per lesercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dellespletamento del mandato.
I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.
Art. 10
Prerogative delle minoranze consiliari
Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari leffettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto dinformazione sullattività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, e degli enti dipendenti.
Alle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ove costituite, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
Art. 11
Prima seduta del Consiglio
La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Sindaco.
Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, lAssemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti allordine del giorno.
Art. 12
Sindaco quale Presidente del Consiglio
Il Sindaco quale Presidente del Consiglio:
a) rappresenta il Consiglio Comunale;
b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
c) decide sullammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
f) convoca e presiede la conferenza degli eventuali Capigruppo;
g) insedia le eventuali commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
h) assicura adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dellente.
Il Sindaco quale Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
Art. 13
Linee programmatiche dellazione di governo dellente
Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per lapprovazione entro novanta giorni dallinsediamento dello stesso.
Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione dindicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.
La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale lazione di governo inizialmente definita ed approvata.
Il documento contenente le linee programmatiche dellazione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione palese.
Il documento così approvato costituisce il principale atto dindirizzo dellattività amministrativa e riferimento per lesercizio della funzione di controllo politico- amministrativo del consiglio.
Lazione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.
Art. 14
Competenze del Consiglio
Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nellemanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) atti normativi
- Statuto dellEnte, delle Aziende Speciali e relative variazioni
- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nellesercizio della propria potestà regolamentare
b) atti di programmazione
- programmi
- piani finanziari
- relazioni previsionali e programmatiche
- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
- eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
- conti consuntivi
c) atti di decentramento
- tutti gli atti necessari allistituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini
d) atti relativi al personale
- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per lapprovazione del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi
- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi
e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
- convenzioni fra comuni e fra Comune e provincia
- accordi di programma
- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali
f) atti relativi a spese pluriennali
- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
g) atti relativi ad acquisti, alienazioni dimmobili, permute, concessioni ed appalti
- acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio
- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio
h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- organizzazione di pubblici servizi
- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
- concessioni di pubblici servizi
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione
i) atti relativi alla disciplina dei tributi
- atti di istituzione di tributi e tariffe, nellambito delle facoltà concesse dalla legge (con esclusione della determinazione delle relative aliquote
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici
- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta
l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio
- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario
m) atti di nomina
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
- nomina dogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari
- nomina delle eventuali commissioni consiliari permanenti, straordinarie e dinchiesta
n) atti elettorali e politico - amministrativi
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
- surrogazione dei consiglieri
- approvazione delle linee programmatiche di governo dellEnte
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
- esame e discussione di interrogazioni
o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative che disciplinano le attribuzioni del Consiglio Comunale.
Art. 15
Commissioni consiliari permanenti
Il Consiglio per lesercizio delle proprie funzioni può articolarsi in commissioni consiliari permanenti.
Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
I lavori delle commissioni consiliari sono, di regola, pubblici, salvo diversa previsione regolamentare per ragioni connesse allordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
Le commissioni consiliari permanenti nellambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
Esse esercitano altresì il controllo politico-amministrativo sullandamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per lesercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno lobbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.
Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento lapprovazione da parte del Consiglio di atti dindirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.
Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dellEnte e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
Art. 16
Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nellatto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria allespletamento del mandato.
I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.
E in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.
La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte allesame del Consiglio per lassunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dellavvenuto deposito.
Art. 17
Adunanze del Consiglio
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse allordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
Il Consiglio si riunisce con lintervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.
Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.
Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle.
Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
Art. 18
Funzionamento del Consiglio
Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle eventuali commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
Il regolamento disciplina altresì lesercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo lobiettivo dellefficienza decisionale.
Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
c) la eventuale formazione dei gruppi consiliari e listituzione in tal caso della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
d) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con lintervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
e) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle eventuali commissioni consiliari.
CAPO III - Il Sindaco
Art. 19
Il Sindaco
Il Sindaco è il capo dellamministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dellamministrazione dellEnte.
Sovrintende allandamento generale dellEnte, provvede a dare impulso allattività degli altri organi comunali e ne coordina lattività.
Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dellattività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
Per lesercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo lelezione del consiglio medesimo, pronunciando la seguente formula: Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e lordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini.
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
Art. 20
Competenze del Sindaco
Il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale e ne fissa lordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed allesecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
Il sindaco coordina ed organizza, nellambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari dapertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare lesplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con linquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dellutenza.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed alleventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli eventuali di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Il Sindaco indice i referendum comunali.
Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura.
Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.
Art. 21
Il Vice Sindaco
Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede lAssessore più anziano di età.
Art. 22
Deleghe ed incarichi
Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori lesercizio delle proprie attribuzioni.
Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dellamministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
Latto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica loggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nellinteresse dellAmministrazione.
Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nellinteresse dellAmministrazione.
Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
Non è consentita la mera delega di firma.
Art. 23
Cessazione dalla carica di Sindaco
Limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio Comunale, che ha lobbligo di riunirsi entro i successivi dieci giorni.
Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo allimmediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.
CAPO IV - La Giunta
Art. 24
Composizione della Giunta
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 2 (due) Assessori, compreso il Vice Sindaco.
Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dellinsediamento del Consiglio Comunale, al quale viene data comunicazione in merito nella prima seduta successiva alle elezione.
Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, discendenti, o parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni allente.
Art. 25
Funzionamento della Giunta
Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura lunità dindirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
Per la validità della seduta è richiesto lintervento di n.2 componenti la Giunta.
La Giunta delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.
Art. 26
Competenze della Giunta
La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per lattuazione degli indirizzi generali di governo.
Svolge funzioni propositive e dimpulso nei confronti del Consiglio.
La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
Rientra altresì nella competenza della Giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i principi generali stabiliti dal Consiglio.
Art. 27
Revoca degli Assessori
Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dallincarico uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
CAPO V - Norme comuni
Art. 28
Mozione di sfiducia
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dellassunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.
Art. 29
Obblighi di astensione
Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
E fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dellEnte donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nellambito del territorio comunale.
Tutti gli amministratori hanno altresì lobbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dellatto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dallassumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.
TOTOLO III - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 30
Libere forme associative
Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini allamministrazione locale.
A tal fine il Comune:
a) sostiene i programmi e lattività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dellintera comunità, attraverso lerogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, lassunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni allattività di programmazione dellEnte e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti lorganizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto allEnte;
d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà discrizione allassociazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e lelettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nellalbo delle associazioni;lalbo è aggiornato annualmente.
Art. 31
Forme di consultazione della popolazione
Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi dopinione da affidare di norma a ditte specializzate.
Art. 32
Referendum comunali
Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed allorganizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione.
I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno il 50% piu uno dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dellinizio della raccolta delle firme.
Il Segretario Comunale decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
Il Segretario Comunale può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sullattinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali.
Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. Sintende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
Il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dellesito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per lindizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento del Consiglio Comunale.
Art. 33
Petizioni - proposte - istanze
I cittadini singoli o associati possono avanzare allamministrazione comunale istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza. Alle stesse viene data risposta scritta nei tempi e con le modalità previste dai regolamenti.
Qualora le questioni sollevate rivestano particolare rilevanza e rientrino nelle competenze della giunta o del consiglio comunale, le stesse vengono iscritte allordine del giorno della prima seduta utile del competente organo deliberante, invitando il primo firmatario della petizione, istanza o proposta ad illustrare il senso e le motivazioni della stessa, nei termini e con le modalità previsti dai regolamenti. Nel corso della seduta lorgano deliberante provvede ad adottare la decisione dandone comunicazione scritta allinteressato o agli interessati.
Di tutte le istanze - petizioni - proposte presentate e delle decisioni assunte viene data ampia pubblicizzazione attraverso gli spazi e strumenti di informazione del Comune.
I cittadini hanno altresì diritto di presentare direttamente al Segretario Comunale o funzionari responsabili di uffici e servizi istanze e petizioni su problematiche e disservizi per materie e funzioni attinenti alla competenza degli stessi.
I suddetti responsabili sono tenuti a fornire direttamente risposte motivate entro i termini previsti dai regolamenti.
Art. 34
Diritto daccesso e dinformazione dei cittadini
Il Comune esercita lattività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o dufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
In mancanza di termini specifici il termine per lemissione del provvedimento amministrativo sintende di trenta giorni.
Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e lAutorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
Lattività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
Il regolamento individua le categorie di atti per i quali laccesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui laccesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dellattività amministrativa.
TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I - Lorganizzazione amministrativa
Art. 35
Ordinamento degli uffici e dei servizi
Lorganizzazione generale dellEnte e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso allimpiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
I regolamenti di cui al precedente comma, sullordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.
Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e gli atti di gestione del personale conseguenti allapplicazione delle disposizioni generali.
Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
La struttura organizzativa si articola in unità operative eventualmente aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
La dotazione organica del personale è qualitativamente e quantitativamente dimensionata in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dellente.
Il regolamento sullordinamento degli uffici prevede forme per lesercizio del controllo di gestione e definisce le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione del personale e le modalità di revoca dellincarico.
Art. 36
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale determina nellambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Nellesercizio di tale attribuzione fra laltro il consiglio comunale provvede a:
a) definire le linee essenziali dellorganizzazione dellente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;
b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
c) fissare i limiti del ricorso alle collaborazioni ad elevato contenuto professionale;
Art. 37
Incarichi ed indirizzi di gestione
Gli organi istituzionali dellente uniformano la propria attività al principio dellattribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
Stabiliscono in provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive per lazione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per lesercizio delle attribuzioni.
Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe allinterno dellEnte, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, al quale si rinvia per ulteriori dettagli.
Il comune può associarsi con altri enti locali per lesercizio in comune di funzioni amministrative o per lespletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
Art. 38
Il Segretario comunale
Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dellente in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali.
Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede anche attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali.
Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina lattività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
Al fine di assicurare unitarietà e complementarità allazione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e dintesa con lAmministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per ladozione dei conseguenti provvedimenti.
Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
Il Sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dellente.
Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile.
Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dellente secondo modalità e direttive impartite dal sindaco, nel rispetto dellautonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.
Il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali lEnte è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nellinteresse dellEnte.
Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dellente ed agli obiettivi programmatici dellamministrazione.
Il Segretario per lesercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dellEnte.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni in materia.
Art. 39
Il Direttore Generale
Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.
Lincarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dallincarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quantaltro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale e dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per lattuazione degli obiettivi e del programma dellamministrazione.
Egli è responsabile dellandamento complessivo dellattività gestionale, dellefficienza ed efficacia dellazione di governo dellente.
A tal fine il direttore:
a) collabora con lamministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
b) predispone, dintesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
c) verifica nel corso dellesercizio finanziario, dintesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
d) sovrintende alla gestione e coordina lattività dei responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
e) definisce i criteri per lorganizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative.
Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco - sulla base delle direttive del Consiglio Comunale e previa deliberazione della Giunta Comunale - può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale per lintero periodo del mandato amministrativo.
Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dellincarico.
Art. 40
Gestione amministrativa
I dipendenti responsabili dei servizi sono preposti, secondo lordinamento dellente, alla gestione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dellattività delle strutture che da essi dipendono.
A tal fine ai dipendenti responsabili dei servizi sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione delleventuale personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti dindirizzo.
Nellambito dei servizi cui sono preposti, i dipendenti responsabili dei servizi in particolare:
a) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari;
b) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti allufficio;
c) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
d) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dellufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti e dagli altri atti di programmazione approvati;
e) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.
Sono di competenza dei dipendenti responsabili dei servizi gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, dintimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dipendenti responsabili dei servizi nellesercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.
Art. 41
Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili
dei servizi
Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai responsabili dei servizi nelle materie rientranti nei servizi in cui hanno competenza:
a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
b) lapplicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e ladozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi lingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai responsabili sei servizi e dai funzionari dellente per delega solo nei casi previsti dalla legge.
Art. 42
Le determinazioni ed i decreti
Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di determinazioni e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di decreti.
Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso delladozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dellattestazione di copertura finanziaria. Gli stessi seguono il regime di pubblicità proprio degli atti deliberativi di competenza della Giunta.
Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia e lufficio di provenienza.
CAPO II - I servizi pubblici locali
Art. 43
I servizi pubblici locali
Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
I servizi possono essere erogati altresì attraverso società di capitali costituite o partecipate dal Comune, regolate dal Codice Civile.
Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per lerogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
La compartecipazione alla spesa per lerogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sullattività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta allanno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne leconomicità della gestione e la rispondenza dellattività alle esigenze dei cittadini.
Art. 44
LAzienda Speciale
LAzienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
Sono organi dellazienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dellazienda.
Lo statuto dellazienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.
Il Sindaco può revocare dallincarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dellazienda.
Il Comune conferisce allazienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Il Comune approva con atto del Consiglio Comunale il piano-programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda speciale, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.
Art. 45
LIstituzione
LIstituzione è un organismo strumentale dellente per lesercizio dei servizi sociali dotato di autonomia gestionale.
Sono organi dellIstituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.
Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per lintero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dellistituzione, lordinamento interno, le prestazioni allutenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
I bilanci preventivi e consuntivi dellIstituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
Lorgano di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sullattività dellIstituzione.
Il Comune approva con atto del Consiglio Comunale il piano-programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed istituzione, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.
Art. 46
Gestione dei servizi in forma associata
Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con lobiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, leconomicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini lesercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente allapporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, unefficiente erogazione dei servizi.
Art. 47
Gestione in economia
E consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere nelle altre forme di Legge.
Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
TITOLO V - FORME DI COLLABORAZIONE
Art. 48
Convenzioni e Consorzi
Le forme associative, di cui agli articoli 30 e 31 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, sono utilizzate secondo le necessità e la convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare e in attuazione dei principi di cooperazione ed integrazione affermati dal presente statuto.
I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di personale distaccato dagli enti partecipanti ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
Per lesercizio di servizi anche a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.
Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
Lapprovazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento al capo V del Titolo II del Decreto Legislativo 267/2000.
TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA
Art. 49
Autonomia finanziaria
Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso lapplicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per lerogazione dei servizi comunali.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per lanno successivo.
Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica (redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti), di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Piemonte e degli allegati di Legge.
Nel corso dellesercizio lazione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dellequilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed allandamento della spesa.
I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
La Giunta Comunale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per lapprovazione il bilancio consuntivo dellanno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.
Art. 50
Demanio e patrimonio
I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
La gestione dei beni comunali sispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dellutilità pubblica.
I beni non impiegati per i fini istituzionali dellente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire unadeguata redditività.
I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. Linventario è tenuto aggiornato dal funzionario responsabile del Servizio Finanziario.
Il funzionario incaricato della tenuta dellinventario dei beni ha altresì lobbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
Art. 51
Revisione economico-finanziaria
Un Revisore dei Conti, nominato ai sensi di Legge dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.
Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne lefficienza ed i risultati.
Nellesercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per lespletamento dellincarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto allattività degli organi amministrativi dellente.
Il regolamento di contabilità disciplina lorganizzazione ed il funzionamento dellorgano, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.
TITOLO VII - DISPOSIZIONE FINALE
Art. 52
Disposizione finale
Il Comune adegua i regolamenti che lo richiedono alle disposizioni dello Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Il presente Statuto entra in vigore ai sensi di Legge.
Con lentrata in vigore dello Statuto è automaticamente abrogata ogni precedente disposizione statutaria.