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Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Area Ambiente Parchi Risorse Idriche e Tutela della Fauna - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Impianto di interramento controllato di 1ª categoria per RSU, III Lotto Loc. Cassagna, Pianezza

Con riferimento al progetto presentato dal C.I.D.I.U si pubblica, a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 998-168965-2002 N.B.: I testi integrali e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l’ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Oggetto: Impianto di interramento controllato di 1ª categoria per RSU, III Lotto Loc. Cassagna, Pianezza. Proponente: C.I.D.I.U. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 12, della Legge Regionale n. 40/98. Giudizio positivo di compatibilità ambientale e autorizzazioni coordinate. Modifiche alla D.G.P. 474-114124 del 23.5.2000.

(omissis)

con voti unanimi espressi in forma palese,

la Giunta Provinciale

delibera

1) di esprimere, per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. N. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all’istanza del 27/7/2001 e successive integrazioni, denominato: “Impianto di interramento controllato di 1a categoria per RSU: allestimento del 3o lotto e sopraelevazione dei lotti 1 e 2, Pianezza (TO), loc. Cassagna”, allegato alla presente deliberazione, quale Allegato A, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, da realizzarsi in localitá Cassagna, nel Comune di Pianezza presentato dal C.I.D.I.U. con sede legale in Collegno (TO) via Torino n. 9, (omissis), subordinatamente all’ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti contenute nell’Allegato C al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì delle seguenti autorizzazioni ed approvazioni:

a) approvazione del progetto di cui all’Allegato A sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., per la realizzazione dell’"Impianto di interramento controllato di 1a categoria per RSU: allestimento del 3o lotto e sopraelevazione dei lotti 1 e 2, Pianezza (TO), loc. Cassagna", limitatamente alla realizzazione del 3o lotto, dando atto nel contempo che nella documentazione integrativa al progetto presentata in data 20/12/2001 sono state escluse le ipotesi di sopraelevazione dei lotti 1 e 2; l’autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni relative alla realizzazione ed al collaudo riportate rispettivamente nell’Allegato D e nell’Allegato F, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 comma 5 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. alla realizzazione delle opere previste come da progetto e successive integrazioni presso l’area, individuata nel progetto stesso, nel Comune di Pianezza, loc. Cassagna (TO), dando altresì atto che l’approvazione di cui alla precedente lettera a) costituisce, in forza della norma sopra richiamata, variante parziale al P.R.G.C. di Pianezza e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

c) autorizzazione per anni cinque, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., all’esercizio dell’impianto di cui al punto a) per un volume massimo totale di 298.409 m3 di rifiuti solidi definiti urbani ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.lgs 22/97 e s.m.i., al lordo di eventuali cedimenti della massa di rifiuti medesimi ed al lordo del materiale di copertura giornaliera, con esclusione della struttura di copertura finale della discarica; l’autorizzazione suddetta è subordinata all’ottemperanza delle prescrizioni relative alla gestione ed al monitoraggio, nonché alla gestione di post-chiusura riportate rispettivamente negli Allegati E e G facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

d) nel rispetto dei limiti volumetrici di cui al punto precedente inoltre sono ammessi allo smaltimento presso la discarica esclusivamente i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice CER 190805) prodotti nel bacino 15 A di competenza; altresì sono esclusi dal conferimento presso la discarica i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani.

4) di disporre che, entro il termine di 60 giorni dalla data di trasmissione della relazione finale di collaudo dell’impianto in oggetto (fase H), la società proponente presenti alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche le idonee garanzie finanziarie di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000; l’efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino al momento dell’avvenuta accettazione da parte della Provincia delle garanzie prestate; nel caso in cui le garanzie non vengano presentate entro il suddetto termine è facoltà di questa Provincia provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell’autorizzazione;

5) di disporre inoltre che:

a) entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, la società proponente presenti alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche i seguenti elaborati:

- progetto esecutivo di un sistema di monitoraggio delle acque sotterranee a servizio della discarica in oggetto e dei lotti preesistenti;

- protocollo di monitoraggio e controllo, finalizzato alla rilevazione tempestiva di condizioni di inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee, anche a protezione dei pozzi presenti a valle della discarica in relazione direzione di deflusso delle acque stesse;

- progetto esecutivo di recupero ambientale

- calendario previsto per le misurazioni relative al monitoraggio acustico delle fasi di realizzazione ed in fase di esercizio;

- piano di emergenza in caso di incidenti di cui al p.to 14 dell’Allegato D;

in ogni caso l’entrata in esercizio dell’impianto è subordinata all’approvazione dei suddetti elaborati;

b) entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, la società proponente presenti alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche uno studio di fattibilità per l’inserimento di un impianto di trattamento preventivo dei rifiuti in ingresso al fine di migliorare la stabilità biologica e ridurre quantità e volumi dei rifiuti stessi;

c) almeno 15 giorni prima dell’avvio dell’esercizio la società proponente dovrà dare comunicazione all’A.R.P.A. - Dipartimento Subprovinciale di Grugliasco, alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e al Comune di Pianezza sulla data di inizio dell’attività.

6) di dare atto che la documentazione progettuale approvata con D.G.P. 474-114124 del 23.5.2000 di autorizzazione dei lotti I e II, viene modificata sostituendo la Tav. 11 - Agosto 1999, del progetto denominato “Sopraelevazione dell’esistente impianto di interramento controllato di prima categoria per RSU”, con la Tavola 11 - Febbraio 2002;

7) di dare atto che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea dei succitati provvedimenti;

8) di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia di Torino;

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

(omissis)

Il Segretario Generale
E. Sortino

Il Presidente della Provincia
M. Bresso