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Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002
Codice 13.4
D.D. 15 aprile 2002, n. 77
Concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata Il Nibbio ricadente nella zona faunistico-venatoria della Provincia di Novara
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare listituzione dellazienda faunistico-venatoria denominata Il Nibbio di complessivi ha 156.95.22, ubicata nei territori del Comune di Suno, ricadenti nella zona faunistica di pianura della Provincia di Novara, per larea delimitata nella planimetria agli atti, a favore del Sig. Crespi Giuseppe, fino al 31.1.2007.
La concessione di cui sopra è soggetta oltre che alla legge regionale n. 70 del 4 settembre 1996 alla D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni, alle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 e allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1) deve presentare entro il 15 giugno di ciascun anno lelenco delle specie che intende immettere ed abbattere secondo quanto stabilito dal punto 2 dellallegato, relativo agli adempimenti tecnici dei direttori concessionari delle aziende agri-turistico-venatorie, alla già richiamata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 e successive modifiche;
2) per le specie cacciabili non comprese nellelenco delle specie che intende immettere ed abbattere lesercizio venatorio è consentito nel rispetto dei periodi stabiliti e dei limiti di carniere previsti dalla normativa vigente.
Il concessionario deve altresì attenersi allosservanza dei seguenti obblighi:
- divieto di affitto e sub-concessione dellazienda agri-turistico-venatoria;
- la vigilanza nel territorio dellazienda deve essere esercitata dal concessionario tramite almeno una guardia giurata volontaria, il cui nominativo deve essere comunicato alla Giunta regionale;
- corrispondere la tassa di concessione regionale anno per anno nella misura e nei termini stabiliti dalle leggi di istituzione ed applicazione del tributo e trasmettere la ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione allAssessorato Caccia e Pesca della Regione;
- deve sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati dallAmministrazione regionale, tramite proprio personale dipendente, nonchè dagli organi di vigilanza della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato;
- durante il periodo di validità della concessione, deve comunicare tempestivamente alla Giunta regionale eventuali variazioni intervenute in ordine ai requisiti richiesti per lintestazione della stessa, al soggetto proposto alla vigilanza, le disdette eventualmente pervenute e le modifiche faunistico-ambientali e territoriali.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.
Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie