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Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Unione dei Castelli tra l’Orba e la Bormida - Trisobbio (Alessandria)

Delibera del Consiglio dell’Unione n. 5 del 31.5.2002 - modifica statuto dell’Unione dei Castelli tra l’Orba e la Bormida

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

omissis

delibera

1) di modificare come segue lo Statuto dell’Unione dei Castelli tra L’orba e la Bormida:

ARTICOLO 2 - FINALITA’ - è così riformulato:

1. L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni individuate in relazione alla tipologia delle attività espletate dagli Enti Locali:

1) Funzioni di amministrazione,

2) Funzione di gestione e di controllo,

3) Funzioni di polizia locale;

4) Funzioni di istruzione Pubblica;

5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali,

6) Funzione nel campo turistico,

7) Funzioni nel campo della viabilità,

8) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente.

L’Unione esercita altresì i servizi, aventi prevalentemente fini interni di supporto e di strumentalità, di seguito indicati per ognuna delle funzioni sopra individuate:

* Funzione generali di amministrazione:

1) servizio personale ed organizzazione,

2) servizio gestione dei beni demaniali e patrimoniali

3) servizio ufficio tecnico;

4) servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva, servizio statistico, privacy,

* Funzione di gestione e di controllo

1) servizio gestione economica e finanziaria, programmazione e controllo di

gestione,

2) servizio gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali,

* Funzioni di polizia locale:

1)servizio di polizia municipale.

* Funzioni di istruzione pubblica

1) servizio scuola materna,

2) servizio istruzione elementare,

3) servizio di assistenza scolastica, trasporto e altri servizi.

* Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali,

1) servizio biblioteche

2) servizio attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

* Funzione nel campo turistico

1) servizi turistici,

2) servizio manifestazioni turistiche,

* Funzione nel campo della viabilità,

1) servizio Ufficio tecnico e servizi connessi,

* Funzione riguardante la gestione del territorio e dell’ambiente:

1) servizio Urbanistica e gestione del territorio,

2) servizio smaltimento rifiuti

Al fine di salvaguardare l’identità e l’autonomia operativa, in relazione alle peculiarità storico sociali proprie di ogni Ente, restano di norma attribuiti ai Comuni aderenti i servizi intesi come reparto organizzativo semplice o complesso composto da persone e mezzi deputati all’erogazione di prestazioni ai cittadini.

2. All’Unione possono essere attribuiti sia ulteriori funzioni che servizi con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da tutti i consigli dei comuni aderenti.

3. L’Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità.

4. L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’attività amministrativa.

5. Sono obiettivi prioritari dell’Unione:

a) la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso l’equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini;

b) l’armonizzazione dell’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

c) la valorizzazione del paesaggio, la salvaguardia delle zone collinari marginali con particolare attenzione all’ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane e delle attività economiche, alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, delle tradizioni linguistiche, storiche, artistiche, culturali e religiose dei comuni partecipanti;

d) l’osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell’ambito delle funzioni esercitate, sia all’interno dell’organizzazione dell’ente, sia nell’attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;

e) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

f) l’adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.

6. Le modalità ed i tempi di attuazione delle funzioni e dei servizi, elencati al punto 1) del presente articolo, verranno stabiliti dal Consiglio dell’Unione che procederà sia allo studio analitico delle risorse umane e strumentali esistenti presso ciascuno dei Comuni partecipanti, sia all’individuazione delle modalità di utilizzo di tali risorse da parte dell’Unione stessa, sia alla ricognizione delle necessità di ognuno dei Comuni partecipanti. In modo analogo si dovrà procedere ogni qual volta all’Unione vengano attribuiti, a sensi di quanto previsto al punto 2) del presente articolo, ulteriori funzioni o servizi.

ARTICOLO 13 - COMPOSIZIONE, ELEZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO - comma 7 è così riformulato

7. Il Consiglio dell’Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall’articolo 141 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, con esclusione dei punti 1) e 2) del comma 1 lett. b.

ARTICOLO 26 - IL SEGRETARIO - comma 1 è così riformulato

1.Il segretario è nominato, previa valutazione curriculare, con contratto a tempo determinato dal presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i segretari in attività o in quiescenza, che prestino o abbiano prestato servizio in almeno uno dei comuni aderenti. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al Segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.