Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Pont Canavese (Torino)

Statuto comunale

Art. 1
IL COMUNE

1. Il Comune di Pont Canavese rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune esprime la propria autonomia, nell’ambito dei principi generali fissati delle leggi, con le norme del presente Statuto e dei regolamenti.

3. Il Comune esercita le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà riconoscendo e promuovendo le forme associative e la partecipazione dei cittadini all’amministrazione.

Art. 2
FINALITÀ ESSENZIALI

1. Il Comune pone a base della sua azione:

a) la tutela e la promozione dei diritti attinenti alla dignità e alla libertà di tutte le persone, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

b) la tutela e la garanzia del principio di legalità e di pacifica convivenza civile, nel contesto delle varie specificità della Comunità, valorizzando sistemi decisionali partecipati e concertati nella costruzione di regole e progetti.

2. Il Comune, nell’ambito delle funzioni proprie e dei compiti attribuiti o delegati da leggi statali e regionali, ispira la sua azione a:

a) utilizzo e salvaguardia del territorio

- riconosce la tutela dell’ambiente quale valore fondamentale per la Comunità, adotta le misure necessarie per ridurre l’inquinamento, conserva e valorizza il patrimonio naturalistico locale e sostiene uno sviluppo armonico del territorio compatibile con la difesa dell’ambiente;

- valorizza e tutela la possibile presenza abitativa nei nuclei edificati esterni al concentrico;

b) tutela dello sviluppo economico:

- promuove lo sviluppo economico del Paese, anche coordinando le attività commerciali e promuovendo l’iniziativa privata in tutti i settori con pari opportunità, al fine di rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro;

- promuove la cooperazione con soggetti privati nell’esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali, garantendo adeguati strumenti di indirizzo e controllo;

c) promozione dei servizi alla persona:

- concorre a garantire il diritto alla salute dei cittadini e ad organizzare servizi sociali finalizzati alle esigenze delle persone, in particolare delle categorie più deboli ed emarginate;

- sostiene l’azione educativa e l’istruzione in tutte le sue espressioni istituzionali e formative

d) sostegno delle espressioni socio-culturali:

- valorizza il proprio patrimonio storico, culturale, artistico e linguistico, considerato una risorsa essenziale, adottando, in accordo con Gruppi ed Associazioni interessate, forme idonee per assicurarne il godimento da parte dei turisti e della popolazione locale;

- favorisce l’istituzione di Enti, Organismi, Gruppi ed Associazioni Culturali, Ricreative, di Volontariato, Sportive e ne persegue la consultazione periodica per coinvolgere la cittadinanza in iniziative sociali e turistiche;

- sostiene le attività finalizzate all’aggregazione anche come forma di prevenzione del disagio;

- tutela la famiglia riconoscendone il ruolo sociale.

Art. 3
LA SEDE

1. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale.

2. Presso la sede del Comune è collocato l’albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono esser portati a conoscenza del pubblico. La massima accessibilità a tali atti viene garantita anche con il coordinamento con l’Ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.) così come definito dai regolamenti.

Art. 4
LO STEMMA

Lo stemma del Comune, concesso con decreto del Capo del Governo del 16 dicembre 1935, ha le seguenti caratteristiche: un ponte di due arcate d’argento fondato su due rocche di verde moventi dai lati in capo azzurro. Il gonfalone del Comune, concesso con D.P.R. 11 marzo 1953 ha le seguenti caratteristiche: drappo di colore rosso riccamente ornato di ricami in argento e comprendente lo stemma del Comune.

Art. 5
COORDINAMENTO CON ALTRI ENTI

1. Il Comune persegue i suoi fini anche secondo i principi di cooperazione e coordinamento con altri Enti che abbiano competenza nelle materie di interesse della Comunità.

2. Il Comune promuove accordi di programma e di gestione associata dei pubblici servizi secondo quanto previsto dalle Leggi specifiche.

3. Il Comune può proporre ed aderire ad unione o fusione di Comuni, secondo le procedure e disposizioni legislative, purché applichino modalità proporzionali fra gli Enti aderenti nella definizione degli oneri e delle regole decisionali.

Art. 6
I REGOLAMENTI

1. Il Comune adotta i regolamenti previsti dalle Leggi.

2. Il Comune sulla base dei principi del presente Statuto può adottare Regolamenti specifici qualora se ne manifesti esigenze od opportunità.

3. La potestà regolamentare è esercitata dal Consiglio Comunale nel rispetto dei principi fissati dalle Leggi.

4. Il regolamento, approvato dal Consiglio su proposta della Giunta, entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all’albo pretorio della delibera di approvazione.

5. I Regolamenti non possono contenere prescrizioni retroattive.

6. Il Consiglio approva regolamenti, e loro modificazioni, a maggioranza assoluta.

7. A seguito di modifica di un Regolamento deve corrispondere una completa redazione aggiornata dello stesso, che vale come testo coordinato e viene approvata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità del Regolamento.

Art. 7
ESERCIZIO DI POTERI E FUNZIONI

1. Il Comune esercita i propri poteri e le proprie funzioni nel riparto tra gli Organi di Governo, i Servizi e gli Uffici, secondo le disposizioni di legge.

2. Sono Organi di Governo il Sindaco, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale.

3. I Servizi e gli Uffici del Comune sono normati da apposito regolamento.

4. L’Amministrazione può prevedere la copertura dei posti di Responsabili dei Servizi e degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione, a mezzo di contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

5. Il Segretario Comunale svolge le funzioni previste dalle Leggi e dai regolamenti comunali. Al Segretario Comunale può esser conferito l’incarico di Direttore Generale.

6. Il Comune si conforma ai principi della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione anche da parte dei Servizi e degli Uffici.

Art. 8
PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune garantisce la partecipazione popolare anche nell’ambito delle forme associative di cui faccia parte, e ne persegue il coinvolgimento attraverso:

a) le commissioni speciali costituite dal Consiglio Comunale con la partecipazione di componenti anche esterni allo stesso Consiglio;

b) le consultazioni con Cittadini e/o utenti di servizi, singoli o associati, secondo le forme e con le modalità successivamente indicate, con particolare riferimento alle Associazioni presenti nel tessuto sociale e culturale del paese;

c) l’ammissione di istanze e proposte di persone interessate;

d) i referendum consultivi, abrogativi.

2. Il Comune garantisce la pubblicità dei propri atti con una adeguata trasparenza e informazione su tutte le decisioni dell’amministrazione e con l’accesso agli atti amministrativi in conformità alle leggi in materia.

3. Nei limiti della realizzazione sostenibile in rapporto alle dimensioni dell’ente, garantisce una adeguata interfaccia con tutti i soggetti interessati sia a mezzo dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) sia con l’utilizzo degli strumenti informatici.

4. Il Comune può deliberare forme di partecipazione per i residenti che frequentino la scuola dell’obbligo, anche nella forma del cosiddetto “Consiglio Comunale dei ragazzi”.

Art. 9
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. L’elezione del Consiglio, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione sono regolati da legge.

3. Ove non sia diversamente disposto le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti, computando il Sindaco tra il numero dei presenti.

4. Gli eventuali Assessori non Consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

5. Il Consiglio esercita le competenze sugli atti di cui all’Art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

6. I verbali delle sedute e le deliberazioni sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.

7. I Rappresentanti del Comune cessano dalla carica con lo scioglimento del Consiglio Comunale, salvo che la nomina in relazione allo Statuto dell’Ente in designazione, sia a termine o per periodo predeterminato.

8. I Rappresentanti, comunque, permangono nell’esercizio delle loro funzioni fino alla nomina dei successori.

9. Il regolamento del Consiglio disciplina la formazione dei Gruppi Consiliari.

10. Il Consiglio si avvale di commissioni permanenti, competenti in settori determinati, e di commissioni speciali istituite di volta in volta su specifici problemi, con la partecipazione anche di persone scelte al di fuori del proprio seno, rappresentative di interessi oggetto di esame.

11. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio stabilisce il numero ed i criteri di composizione delle commissioni permanenti garantendo la proporzionalità.

12. All’atto della costituzione, dovrà essere stabilito l’ambito di operatività della commissione speciale, avente funzione consultiva, i criteri di composizione ed il termine per concludere i lavori.

13. La Presidenza delle commissioni di controllo e garanzia è affidata di diritto a un Consigliere appartenente ai Gruppi Consiliari di minoranza.

14. Le commissioni hanno funzione consultiva e propositiva da esercitare nei termini stabiliti dal regolamento.

15. Il Consigliere decade dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate. La decadenza è pronunciata del Consiglio a maggioranza dei due terzi del Consiglieri assegnati previa audizione del Consigliere che ha il diritto a far valere le cause giustificative.

Art. 10
LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco su autonoma iniziativa oppure quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri.

2. L’avviso di convocazione deve essere recapitato almeno tre giorni prima della data stabilita, salvo quando si tratti di approvare i regolamenti di cui all’Art. 6 ed i bilanci di preventivo e consuntivo, per le cui sedute la convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima. Nei casi d’urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni palesi.

4. Si procede in seduta non pubblica quando il Consiglio debba esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive di una persona sempre che la pubblicità possa recare lesione all’onorabilità della persona o possa influenzare la libera espressione di giudizi.

5. Si procede a scrutinio segreto quando l’oggetto della deliberazione riguardi persone.

6. I capigruppo, oltre all’esercizio delle funzioni conferite per legge, sono sentiti quando, nel corso delle sedute consiliari, sorgano problemi interpretativi sull’applicazione del regolamento.

7. I Consiglieri esplicano le funzioni connesse al mandato:

a. concorrendo alla formazione della volontà sui punti oggetto di deliberazione;

b. esercitando il diritto di ottenere dagli Uffici notizie, informazioni nonché copie di documenti utili all’espletamento del proprio mandato;

c. mediante la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

8. Il Consigliere ha l’obbligo di osservare il segreto sulle notizie e sugli atti di natura riservata di cui sia venuto a conoscenza per motivo del mandato.

Art. 11
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina tra l’altro:

a) le modalità per la convocazione delle sedute, per la presentazione e la discussione delle proposte;

b) il numero di Consiglieri necessario per la validità delle sedute con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco

c) l’esercizio del diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;

d) l’accesso alle notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato;

e) le modalità di presentazione delle interrogazioni e delle mozioni dei Consiglieri;

f) il regolamento del Consiglio disciplina la formazione dei Gruppi Consiliari;

g) le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Art. 12
LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta esercita le competenze di cui all’Art. 48 del D.Lgs. 267/2000.

2. La Giunta si compone di un numero massimo di sei Assessori e dal Sindaco che la presiede.

3. Possono essere nominati alla carica di Assessore i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere secondo le vigenti leggi anche non facenti parte del Consiglio.

4. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti la Giunta.

5. Le deliberazioni sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Pur tuttavia possono esser invitati a partecipare senza diritto di voto Esperti o Consiglieri.

Art. 13
IL SINDACO

1. Il Sindaco, è Organo Responsabile dell’Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo, esercita le competenze di cui agli Art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 oltre a quelle riservate da altre leggi specifiche.

2. Il Sindaco è il Rappresentante Legale del Comune. Può resistere in giudizio su conforme parere della Giunta.

3. Il Sindaco nomina gli Assessori fra cui il Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del ViceSindaco le funzioni sono svolte dall’Assessore più anziano di età.

5. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori l’esercizio di funzioni riferite alle singole materie dell’attività amministrativa.

6. Il Sindaco può incaricare singoli Consiglieri a sovraintendere a specifiche attività amministrative.

Art. 14
IL BILANCIO PARZIALE DI MANDATO

Annualmente, entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione, il Sindaco presenta il bilancio parziale di mandato rapportato al programma politico amministrativo di inizio legislatura.

Art. 15
IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco.

2. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario sono disciplinate dalla legge e dal contratto di lavoro.

3. Al Segretario sono attribuite le seguenti funzioni:

a) sovraintende al corretto funzionamento giuridico-amministrativo dei Servizi e degli Uffici;

b) presta collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

d) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

e) formula pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.

4. Al Segretario possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale ai sensi dell’Art. 108, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, e la direzione dei Servizi e degli Uffici, di cui all’Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 come indicato dall’Art. 97 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

5. Le leggi e il contratto di lavoro regolano le attribuzioni del Segretario quando non espressamente indicate nello statuto e nei regolamenti comunali.

Art. 16
SERVIZI ED UFFICI

1. Gli Uffici sono, per quanto compatibili con la dimensione dell’Ente e la relativa dotazione organica, articolati in Servizi riconosciuti e definiti nell’apposito regolamento.

2. Il personale è ripartito nei Servizi e negli Uffici in relazione alle esigenze di tali strutture per attuare i compiti del Comune e dare corso ai programmi, nonché per la equa distribuzione dei carichi di lavoro.

3. L’assegnazione del personale e la mobilità interna sono decise dal Segretario sentiti i Responsabili di Servizio, secondo le linee di indirizzo formulate dagli Organi di Governo.

Art. 17
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

1. Il Responsabile di Servizio esercita le funzioni di direzione provvedendo, secondo i criteri di coordinamento stabiliti dal Segretario Comunale, alla organizzazione del lavoro ed alla utilizzazione delle risorse. Egli inoltre esercita le funzioni di cui all’Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che non siano assegnate al Direttore Generale o al Sindaco e ai componenti l’organo di governo (Art. 29 comma 4 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448).

2. L’individuazione del dipendente Responsabile di Servizio e la mobilità tra i Responsabili è effettuata dal Sindaco.

3. Il Regolamento dei Servizi e degli Uffici definisce competenze e rapporti fra i medesimi e gli Organi di Governo e di gestione.

Art. 18
FORMA DI GESTIONE

1. La scelta della forma di gestione per ciascun Servizio, previa relazione esplicativa deve essere indicata nella relazione revisionale e programmatica prevista dall’Art. 170 del D.Lgs. 267/2000.

2. Le convenzioni, gli atti di adesione ai consorzi e ad ogni altra forma di associazione tra Enti Locali non obbligatoria prevista dalle Leggi e quelli di partecipazione alle società per azioni sono deliberati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 19
LE CONSULTAZIONI

1. Su atti a contenuto generale l’amministrazione può attivare forme di consultazione.

2. Queste possono essere rivolte alla generalità dei cittadini, anche limitatamente a zone omogenee del territorio Comunale, oppure a soggetti che abbiano interessi collettivi sulla questione oggetto di consultazione.

3. La consultazione è decisa dalla Giunta oppure dal Consiglio Comunale su proposta di un terzo dei componenti, votata a maggioranza semplice.

4. La deliberazione che dispone la consultazione ne indica le modalità di espletamento.

5. Nelle attività consultive deve essere garantita la possibilità di partecipazione dei singoli Consiglieri.

6. Le risultanze della consultazione sono espresse in sintetico verbale che vale quale parere ai fini dell’assunzione dell’atto deliberativo.

7. Non sono verbalizzati i rilievi e proposte formulate nel personale ed esclusivo interesse dell’interveniente.

8. La consultazione formale e pubblica non è ammessa nelle materie di cui al successivo articolo 23.

9. La previsione delle consultazioni ai sensi dei presente articolo non esclude la libera iniziativa dei Consiglieri comunali, del Sindaco e degli Assessori di promuovere attività consultive le cui risultanze, tuttavia, rimangono estranee al procedimento amministrativo.

Art. 20
LE ASSOCIAZIONI

1. Particolare attenzione viene posta nella consultazione delle forme organizzate dei cittadini tramite la partecipazione in Associazioni costituite nel territorio del Comune, anche senza riconoscimento giuridico.

2. A tal fine viene istituito presso il Comune un Albo delle Associazioni, articolato nei seguenti settori:

a) sport, turismo, tempo libero, cultura;

b) volontariato sociale;

c) d’arma;

d) di categoria.

3. Per la registrazione all’Albo ogni Associazione deve presentare le notizie richieste con modulistica all’uopo predisposta dalla Giunta e depositare copia del proprio Statuto.

4. Il Comune favorisce forme di aggregazione fra le Associazioni. Una forma è costituita dalla “Consulta Comunale per le attività culturali, sportive, ricreative e turistiche” regolamentata da un proprio Statuto e dalla “Consulta Comunale per le attività di volontariato sociale”.

5. Nei confronti delle Associazioni vengono attivate forme di consultazione con cadenza annuale.

Art. 21
REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Consiglio Comunale con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati o su richiesta di almeno un quarto dei cittadini elettori, promuove referendum consultivo su atti di generale contenuto e di propria competenza.

2. Le modalità di proposizione dei referendum e quelle di svolgimento sono specificate nel regolamento. In ogni caso il Consiglio Comunale è chiamato a prender atto dell’ammissibilità del referendum proposto e le firme dovranno esser raccolte nel termine di 60 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità. Il Comune garantisce l’accessibilità gratuita alle proprie strutture per lo svolgimento delle campagne informative riguardanti i Referendum.

3. Il referendum è dichiarato valido nel caso di avvenuta partecipazione della maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto.

4. La Giunta Comunale propone al Consiglio, entro 60 giorni dallo svolgimento del referendum, il provvedimento che riguardi l’oggetto del referendum, il cui esito non è comunque vincolante.

5. Le deliberazioni che abbiano contenuto non conforme al risultato del referendum sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale e devono essere adeguatamente motivate.

Art. 22
REFERENDUM ABROGATIVO

1. Il Consiglio Comunale con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati o su richiesta di almeno un quarto dei cittadini elettori, promuove referendum abrogativo su atti di generale contenuto e di propria competenza.

2. Le modalità di proposizione dei referendum e quelle di svolgimento sono specificate nel regolamento. In ogni caso il Consiglio Comunale è chiamato a prender atto dell’ammissibilità del referendum proposto e le firme dovranno esser raccolte nel termine di 60 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità. Il Comune garantisce l’accessibilità gratuita alle proprie strutture per lo svolgimento delle campagne informative riguardanti i Referendum.

3. Il referendum è dichiarato valido nel caso di avvenuta partecipazione della maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto.

4. Le deliberazioni che abbiano contenuto non conforme al risultato del referendum sono approvate a maggioranza dei tre quarti dei componenti il Consiglio Comunale e devono essere adeguatamente motivate.

Art. 23
ESCLUSIONI

1. Non possono formare oggetto di referendum le materie inerenti:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;

b) personale comunale;

c) strumenti urbanistici

d) tributi, bilancio, espropriazioni, appalti;

e) funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Il quesito da sottoporre a referendum, espresso in modo chiaro ed univoco, deve comunque riguardare materie oggetto di competenze dei Consiglio Comunale.

3. Quando sia stato indetto il referendum, il Consiglio Comunale sospende di deliberare sul punto a meno che non sussistano ragioni di tale urgenza, riconosciuta dai due terzi dei Consiglieri in carica, da non rendere possibile il rinvio.

4. In tal caso il Consiglio Comunale stabilisce anche se la proposta di referendum conservi interesse, al fine dell’eventuale riesame dell’atto, oppure se il compimento o gli effetti dell’atto abbiano determinato o siano suscettibili di determinarne carenza di interesse allo svolgimento.

Art. 24
DIRITTO DI INFORMAZIONE DI ISTANZA DEI CITTADINI

1. I cittadini residenti nel territorio Comunale hanno diritto di presentare, singolarmente o attraverso libere associazioni, richieste di informazione, istanze e proposte.

2. Le modalità per l’esercizio del diritto di istanza, di accesso agli atti dell’amministrazione e di informazione sullo stato degli atti e procedure nonché le forme di partecipazione saranno disciplinate da apposito regolamento, contenente altresì le determinazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 coordinate con la Legge 675/96 (Privacy).

3. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli per legge espressamente riservati o che siano temporaneamente tali per effetto di motivata attestazione del Sindaco.

4. Il regolamento, in accordo con quello per il funzionamento degli uffici, stabilirà i criteri per l’individuazione del responsabile del procedimento nonché i criteri di cui all’Art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In assenza di previsione regolamentare per responsabile del procedimento si intende il dipendente di più elevato livello adibito al Servizio, reso noto mediante apposito avviso affisso negli uffici comunali.

6. Il cittadino eventualmente impedito nell’accesso segnala la circostanza al segretario che prende i necessari provvedimenti.

7. Nel caso di persistenza viene fatta segnalazione al Sindaco. Con ordine di Servizio del segretario Comunale sono disposte le ore, nelle giornate lavorative, di possibile accesso del pubblico agli uffici per l’esercizio del diritto d’informazione.

8. Le istanze e le proposte debbono essere valutate ed avere riscontro entro 90 giorni dalla presentazione, sempreché siano riferite a competenze del Comune e/o rispondano all’esercizio di un diritto del richiedente o propongano soluzioni nel pubblico interesse.

NORMA TRANSITORIA

Fino all’approvazione dei regolamenti previsti da disposizioni legislative e dal presente Statuto continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, i regolamenti in vigore.