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Bollettino Ufficiale n. 29 del 18 / 07 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2002, n. 54-6300

L.R. 22/10/96 n. 75 - Determinazione dei criteri per la concessione dei contributi alle ATL previsti dall’art. 14

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare i criteri per la concessione dei contributi previsti dall’art. 14 della succitata L.R. n. 75/96 individuati nell’allegato alla presente deliberazione della quale è parte integrante.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

CRITERI PER LA CONCESSIONE ALLE ATL DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL’ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1996 N. 75

CONTRIBUTO ORDINARIO SUI PROGRAMMI DI ATTIVITA’ DELLE ATL

Allo scopo di sostenere i programmi di attività per l’anno 2001 predisposti dalle ATL è destinata la somma di Euro 3.615.198,29= così suddivisa:

* una quota fissa di Euro 113.620,52= per ciascuna ATL

* la restante somma ripartita per il 75% sulla base delle presenze registrate nei bacini turistici di ciascuna ATL e per il 25% sulla base della ricettività, utilizzando gli ultimi dati disponibili forniti dalle Province.

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER PROGETTI ELABORATI DALLE ATL

La somma rimanente sul capitolo 14705 del bilancio per l’anno 2002, compresi eventuali ulteriori stanziamenti dovuti a variazioni del bilancio stesso, è destinata all’assegnazione di contributi per la realizzazione di specifici progetti elaborati dalle ATL, assumendo come criterio di valutazione la razionalità e il massimo utilizzo delle risorse economiche, quali emergono dalle analisi dei consuntivi delle ATL per l’anno 2001, riconoscendo inoltre titolo di priorità in relazione alle seguenti tematiche:

I. progetti che prevedono il coinvolgimento finanziario di soggetti pubblici e privati diversi dall’ATL pari almeno al 50% del costo complessivo del progetto stesso;

II. progetti di nuova elaborazione, finalizzati alla promozione di risorse turistiche locali, contenenti elementi innovativi rispetto al passato;

III. progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi non meramente locali (es. promozione nazionale ed internazionale di prodotti turistici; iniziative che coinvolgono più di una ATL; promozione incrociata delle ATL, al fine di aumentare il coefficiente di ritenzione del turismo di origine interna);

IV. esistenza di una stretta relazione tra gli elementi caratterizzanti dei progetti e il territorio del bacino e le sue risorse;

V. rispetto, da parte dell’ATL proponente, delle scadenze amministrative relative all’erogazione dei contributi regionali negli anni precedenti, nonchè delle scadenze consortili inerenti le quote sociali.

L’erogazione dei suddetti contributi è prevista nella seguente misura:

I. fino ad un massimo dell’80 % della spesa complessiva a carico dell’ATL per l’attuazione di progetti finalizzati a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori compresa la realizzazione di itinerari turistici locali;

II. fino ad un massimo del 70 % della spesa complessiva a carico dell’ATL per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione delle risorse turistiche locali e la conseguente pubblicazione di depliants tematici;

III. fino ad un massimo del 60 % della spesa complessiva a carico dell’ATL per la realizzazione di progetti finalizzati a fornire assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi turistici diversi, la tutela del consumatore turistico, gli aggiornamenti o adeguamenti dei siti internet;

IV. fino ad un massimo del 50 % della spesa complessiva a carico dell’ATL per la realizzazione di progetti finalizzati alla sensibilizzazione degli operatori, delle Amministrazioni e delle popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell’ospitalità turistica.