Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 29 del 18 / 07 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2002, n. 46-6292

Recepimento Accordo “Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri professionali e tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti ex Legge n. 1 del 08.01.2002"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di recepire, per i motivi di cui in narrativa, l’accordo regionale sulle prestazioni aggiuntive ex legge n. 1 dell’ 8 gennaio 2002, sottoscritto in data 13 maggio 2002, ed allegato alla presente per farne parte integrante;

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

ACCORDO SULLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PROGRAMMABILI DA PARTE DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI E TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA DIPENDENTI (Legge n. 1/2002)

Le parti si sono incontrate in data 13 maggio 2002 presso l’Assessorato Regionale alla Sanità per definire gli aspetti di indirizzo generale relativi all’applicazione della legge n. 1 dell’8 gennaio 2002 recante “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”.

In particolare, le parti hanno convenuto quanto segue:

- nel corso degli ultimi anni si è venuta manifestando in maniera sempre più drammatica la carenza nel Servizio Sanitario Regionale di talune figure fondamentali per una ottimale resa delle prestazioni sanitarie;

- in considerazione dell’attuale carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica, a garanzia quali-quantitativa dell’assistenza erogata nelle strutture di degenza e nelle sale operatorie nonché per consentire una progressiva riduzione delle liste d’attesa, con l’entrata in vigore della Legge di conversione n. 1 dell’8.1.2002, si rende opportuno e necessario provvedere all’emanazione da parte dell’Assessorato Regionale alla Sanità di linee guida che consentano una applicazione uniforme sul territorio piemontese della sopra indicata legge, utilizzando nel contempo tale momento normativo per una analoga valutazione su eventuali carenze nel reperimento di altre figure del ruolo sanitario o tecnico del Comparto;

- in coerenza con il disposto della normativa sopra richiamata, si precisa in via preliminare che le Aziende potranno acquisire prestazioni aggiuntive nel solo caso di carenze di personale alle quali non sia stato possibile porre rimedio mediante il ricorso alle corrispondenti procedure concorsuali ;

- fermo restando che il presente atto di indirizzo avrà valenza fino al momento di disciplina dell’istituto da parte della contrattazione nazionale e precisato che le modalità di individuazione quali-quantitativa delle figure in carenza, nonché i criteri di utilizzo del personale disponibile, saranno oggetto di concertazione aziendale con le OO.SS. aventi titolo e che detta concertazione dovrà operare nell’ambito e nel rispetto delle presenti linee di indirizzo regionali, si specifica che le Aziende piemontesi potranno, coerentemente, utilizzare, previo accordo sottoscritto con il personale dipendente, prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell’impegno di servizio con le seguenti indicazioni di ordine generale:

a) le prestazioni aggiuntive sono rese al di fuori dell’orario di servizio in regime c.d. libero-professionale e sono assimilabili, ancorché rese all’Amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi; la prestazione resta nell’ambito delle prestazioni istituzionalmente garantite e per le quali valgono le stesse prescrizioni previste per la normale attività istituzionale, compresa la copertura assicurativa per RC;

b) sono ammessi, su base volontaria, a svolgere le prestazioni aggiuntive i dipendenti dell’Azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi;

c) tale personale dovrà essere esente da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificato dal medico competente;

d) la quota massima per prestazione aggiuntiva spendibile da ciascuna Azienda è individuabile nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nel piano annuale di assunzioni che l’Azienda non è riuscita ad espletare mediante i concorsi; in ogni caso, tale quota non costituisce fondo a parte ma solo parametro di riferimento, distinto per singola figura professionale, ai fini autorizzativi;

e) le singole Aziende dovranno far pervenire ai fini autorizzativi alla Regione, nei termini previsti dalla legge, la richiesta individuando la corrispondente quota, così come sopra indicato, corredata dal numero degli infermieri retribuiti a tempo determinato e indeterminato (suddivisi nelle due categorie) nonché dal numero degli stessi impegnati in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica. Lo stesso vale, ovviamente, per i tecnici sanitari di radiologia medica e per le altre professionalità cui è esteso il dettato della norma;

f) la tariffa base oraria della prestazione aggiuntiva a favore dell’Azienda riferita a personale appartenente alla Categoria D (ivi compreso il personale avente il livello economico Ds) è così individuata:

- per la prestazione diurna in Euro 26,00 (ventisei);

- per la prestazione notturna o festiva in Euro 26 maggiorati del 15%;

- per la prestazione notturna e festiva in Euro 26 maggiorati del 35%.

Il compenso per le prestazioni aggiuntive per le eventuali differenti Categorie di personale dovrà essere riparametrato in sede di contrattazione aziendale in modo proporzionale alle tariffe sopra specificate;

g) l’attività svolta su base volontaria dovrà corrispondere alle esigenze previste nella turnistica dell’Azienda con un tetto massimo individuale stabilito in sede di contrattazione decentrata, fermo restando il limite di due turni giornalieri nel mese e garantendo, in ogni caso, l’effettuazione dei riposi necessari per il recupero psico-fisico;

h) resta in capo all’Azienda la possibilità di procedere a periodiche valutazioni sulla qualità del servizio reso;

i) resta inteso che per quanto non espressamente previsto dal presente atto di indirizzo trova applicazione il disposto della Legge n. 1/2002.

Per consentire una valutazione del fenomeno legato all’applicazione della Legge n.1/02, ciascuna Azienda dovrà trasmettere, con le modalità previste per le verifiche periodiche dell’attività aziendale, all’Assessorato alla Sanità - Direzione Controllo Attività Sanitarie - il consuntivo delle prestazioni aggiuntive attuate come sopra indicando la spesa a tal scopo sostenuta ed il tetto massimo da essa spendibile: resta in capo all’Amministrazione regionale la possibilità di revocare le autorizzazioni già concesse qualora vi siano palesi violazioni rispetto agli indirizzi espressi dal presente accordo.

Torino, 13.05.02

F.P.-CGIL
Gambino Rossano

L’Assessore alla Sanita’
D’Ambrosio Antonio

F.P.S. CISL
Giachetti Daniele

UIL F.P.L.
Cortese Giovanni

Il Direttore Regionale
Controllo delle Attivita’ Sanitarie
Ferro Ciriaco

F.S.I. Snatoss-Adass-Fapas-Sunas
Bellini Renato

F.I.A.L.S.-CONF.S.A.L.
Sciuto Enzo

CSA
Roccati Marco