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Bollettino Ufficiale n. 29 del 18 / 07 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Trinità (Cuneo)

Estratto del decreto di occupazione d’urgenza degli immobili necessari per la realizzazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi della zona “P 2.1"- Prot. n. 2323 in data 4/7/2002 - Legge 865/71 art. 20 - Legge 1/78 art. 3

Il Responsabile del Servizio

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Trinità è disposta l’occupazione d’urgenza degli immobili ubicati nel Comune di Trinità ed identificati come nell’elenco appresso riportato necessari alla realizzazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi della zona “P 2.1":

1. Costamagna Giacomo - Fg. 25 n. 141 - Sup. mq. 5.572 - Sup. occup. mq. 5.572

2. Rinaldi Biagia Maria - Fg. 26 n. 78 - Sup. mq. 913 - Sup. occup. mq. 913

3. Rinaldi Biagia Maria - Fg. 26 n. 158 - Sup. mq. 2.530 - Sup. occup. mq. 2.530

Art. 2

L’occupazione così disposta, che avrà decorrenza dalla data dell’immissione nel possesso degli immobili, potrà essere protratta fino al termine di cinque anni.

Il Comune di Trinità corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l’indennità di cui all’art. 20 della Legge 865/71, come successivamente modificato dall’art. 14 della Legge 10/77, che sarà stabilita dalla competente Commissione Provinciale.

Art. 3

Il presente decreto perde efficacia se l’occupazione non sarà eseguita entro tre mesi dalla data della sua emanazione.

Art. 4

Il presente provvedimento di occupazione d’urgenza sarà notificato agli aventi diritto, Sig. Costamagna Giacomo e Sig.ra Rinaldi Biagia Maria, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e inviato per la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ordina

Art. 5

Al Dott. Bongioanni Prof. Mario, con studio in Borgo S. Dalmazzo, Via M. Gelas n. 5, di procedere all’occupazione dei beni immobili sopra elencati ed alla compilazione, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dall’art. 3 della legge 3/1/78 n. 1, dello stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi sopra descritti in contraddittorio con il proprietario interessato, ed in sua assenza, o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due testimoni.

A tal fine il tecnico incaricato di redigere lo stato di consistenza degli immobili è autorizzato ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione previo avviso da notificare agli aventi diritto.

Art. 6

Il relativo avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa in possesso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora di esecuzione del decreto, sarà notificato almeno venti giorni prima al proprietario dell’area, ed entro lo stesso termine sarà affisso all’Albo Pretorio di questo Comune.

Trinità, 4 luglio 2002

Il Responsabile del Servizio
Gabriele Somà