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Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 / 07 / 2002
Codice 25.10
D.D. 15 febbraio 2002, n. 205
Autorizzazione idraulica n. 203 - Comune di Donato - Torrente Viona - Opere di attraversamento aereo - Ditta Enel, Zona di Biella
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici la Ditta Enel - zona di Biella ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
- lopera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di queto Settore;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 28/02/2003, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.
E fatta salva leventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il Committente dellopera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata, linizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonchè il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;
- ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la costruzione dellopera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
- lAmministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
- lautorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.L. n. 490 del 29/10/1999 vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).
Con il presente provvedimento è autorizzata loccupazione del sedime demaniale per la realizzazione dellopera.
Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione delle aree demaniali in questione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine 60 giorni al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Felice Storti